Adulterio

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Tiziano Vecellio, Gesù Cristo e l'adultera (1512 - 1515), olio su tela; Vienna, Kunsthistorisches Museum

L'adulterio è il peccato di chi, essendo già impegnato sentimentalmente con una persona, nel fidanzamento o nel matrimonio, vive una relazione sentimentale o carnale con un'altra persona. È un mancare alla fedeltà coniugale, ed è correlato al peccato di fornicazione, che consiste nell'avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio.

Il termine viene dal latino adulterare ("corrompere") .

Nella Bibbia

Antico Testamento

Nell'Antico Testamento è adulterio qualsiasi rapporto sessuale volontario di una persona sposata o fidanzata con altri al di fuori del vincolo coniugale, ed è considerato peccato.

Il decalogo lo vieta espressamente:

« Non commettere adulterio. »

Si esprime più specificatamente su questo peccato Levitico 18,20 :

« Non peccherai con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei. »

Questa infrazione è considerata tanto grave da meritare la morte, sia l'uomo sia la donna (Lev 20,10 ; Dt 22,22 ).

Il peccato di Davide con Betsabea (2Sam 11,2-5 ): un adulterio che condusse il re all'inganno e all'omicidio

Persino Davide si rende colpevole d'adulterio con Betsabea, e tale peccato sfocia nell'omicidio del marito di lei (2Sam 11,2-5 ), ma egli se ne ravvede sinceramente (Sal 51,1-3 ).

Geremia denuncia poi in particolare gli adulteri commessi da profeti e sacerdoti (Ger 23,10.14;29,23 ).

L'adulterio, condannato dalla legge divina come una trasgressione molto grave (Gb 31,9-11 ), è uno dei peccati della notte (Gb 24,15 ).

Il libro dei Proverbi testimonia la presenza in Israele di donne che, dimenticando il compagno della loro giovinezza, seducevano gli israeliti o si prostituivano con essi (Pr 2,16-19;7,5-22 ).

Per l'Antico Testamento, che aveva una legge che permetteva il divorzio (Dt 24,1-3 ), non incorreva nell'adulterio né l'uomo che si risposava dopo aver ripudiato la moglie, né la donna ripudiata che si sposava con un altro.

La pena per l'adulterio

Il Nuovo Testamento ci fa capire che al tempo di Gesù gli ebrei lapidavano per lo meno le donne adultere (Gv 8,5 ). Ma in realtà la legge di Mosè non specifica come vada eseguita questa pena. Si parla della lapidazione per situazioni simili:

  • Ezechiele 16,40;23,43-47 menziona la lapidazione come il castigo appropriato per il popolo che, in senso figurato, è diventato adultero e che si è prostituito servendo altri dei.
  • Il Deuteronomio 22,23-24 prescrive la lapidazione per una ragazza che, in città, abbia avuto rapporti con un uomo e non abbia gridato; è prescritta la lapidazione anche per l'uomo che ha avuto rapporti con lei.
  • Deuteronomio 22,13-21 parla invece della possibilità che un uomo si renda conto che la donna che ha sposato non fosse vergine, e prescrive un'ammenda per l'uomo che accusa ingiustamente la moglie, e la lapidazione per la donna che risulti non essere arrivata vergine al matrimonio.

La donna sospettata dal marito d'aver commesso adulterio doveva essere sottoposta a un'ordalia per stabilire la sua innocenza o essere manifestata come peccatrice da un giudizio divino (Nm 5,11-31 ). Non si parla però qui di pena.

Nuovo Testamento

Il Nuovo Testamento conferma in maniera inequivocabile la proibizione dell'adulterio: Mt 19,18 ; Mc 7,22;10,19 ; Lc 18,11.20 ; Rm 2,22;7,3;13,9 ; 1Cor 6,9 ; Eb 13,4 ; Gc 2,11 .

Riprendendo l'uso dell'Antico Testamento, Gesù chiama adulterio il peccato in generale (Mt 12,39;16,4 ; Mc 8,38 ; cfr. Ap 2,22 ).

Sebbene l'Antico Testamento considerasse solo la trasgressione di fatto del comandamento contro l'adulterio, l'insegnamento di Cristo condanna pure le pratiche adultere commesse dall'occhio e dal cuore: nel Discorso della montagna equipara l'intenzione di adulterio all'adulterio di fatto (Mt 5,27-28 ; cfr. Gb 31,1.7 ).

Nella pericope dell'adultera (Gv 8,1-11 ), Gesù lascia intatto l'insegnamento sull'immoralità dell'adulterio, ma offre il perdono alla donna che ne era colpevole, e la esorta a non peccare più.

Quando Gesù contesta la prassi del divorzio del suo tempo, basata su Dt 24,1-3 , egli cita Gen 2,24 e precisa che il matrimonio fa diventare i due una sola carne (Mt 19,5.6 ; Mc 10,7.8 ; cfr. Ef 5,31 ); per questo conclude che il ripudio della propria moglie la espone all'adulterio (Mt 5,32 ), e il risposarsi dopo aver ripudiato la moglie costituisce pure peccato di adulterio (Mt 19,9 ; Mc 10,11 ; Lc 16,18 ); anche la donna che ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio (Mc 10,12 ); anche lo sposare una ripudiata è un adulterio (Mt 5,32 ; Lc 16,18 ).

Nel Catechismo della Chiesa cattolica

Il Catechismo della Chiesa cattolica situa l'adulterio all'inizio della trattazione delle offese alla dignità del matrimonio.

La descrizione del peccato è molto semplice:

« Questa parola designa l'infedeltà coniugale. Quando due persone, di cui almeno una è sposata, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Cristo condanna l'adulterio anche se consumato con il semplice desiderio. »
(n. 2380)

Riafferma inoltre che "il sesto comandamento e il Nuovo Testamento proibiscono l'adulterio in modo assoluto" (n. 2380); ricorda che i profeti dell'Antico Testamento vi avevano visto simboleggiato il peccato di idolatria.

Il carattere peccaminoso dell'adulterio ha la sua ragione nell'essere una mancanza di fedeltà al proprio partner[1]. Esso è anche una lesione del diritto dell'altro coniuge (n. 2381).

Oltre ad essere un peccato verso l'altra parte, l'adulterio "ferisce quel segno dell'Alleanza che è il vincolo matrimoniale. (..) Attenta all'istituto del matrimonio, violando il contratto che lo fonda" (n. 2381).

L'adulterio è anche una mancanza verso i figli, poiché questi "hanno bisogno dell'unione stabile dei genitori" (n. 2381).

Nel diritto

Nel diritto romano

Nel diritto romano l'adulterio della moglie era previsto come reato ed era punibile, in età regia, con la pena di morte per mano del marito o dei familiari maschi.

In seguito, si hanno controverse interpretazioni delle previsioni in età repubblicana, mentre con Augusto fu emanata la Lex Iulia de adulteriis coercendis (18 a.C.) per la quale il marito adultero era punito con sanzioni pecuniarie, comportanti la restituzione della dote, se dal fatto derivava il divorzio.

Per la moglie adultera invece, la prospettiva era assai diversa. Se colta in flagrante adulterio dal padre, questi poteva ucciderla insieme all'amante, qualunque fosse il suo lignaggio o carica pubblica. Il marito, poteva uccidere solo l'amante e solo in flagranza, mentre al padre non era consentito uccidere l'amante senza uccidere contemporaneamente anche la figlia fedifraga. Per la flagranza, il marito aveva l'obbligo del divorzio, in caso contrario sarebbe stato accusato di crimen lenocinii, con attribuzione di presunta complicità e favoreggiamento in adulterio.

Entro due mesi dal divorzio, il marito poteva richiedere che si aprisse un giudizio penale (quaestio) dinanzi a giurati (accusatio adulterii iure mariti). Dopo i 60 giorni il diritto a proporre l'azione spettava al padre dell'adultera (accusatio adulterii iure patris) e decorso un termine ulteriore, chiunque purché cittadino romano poteva proporre l'accusa (accusatio publica adulterii iure extranei). La pena prevista sarebbe stata esclusivamente monetaria e avrebbe riguardato la confisca di parte della dote e dei parafernalia, mentre all'amante era confiscata la metà del suo patrimonio.

In età successive fu ripristinata la condanna a morte, confermata da Giustiniano, mentre il diritto ad agire fu ristretto ai soli familiari.

Nel diritto italiano recente

L'art. 559 del Codice Penale italiano del 1930 stabiliva che:

« La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito. »

La Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 126 del 1968[2] dichiarando l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma, ritenuti discriminatori sulla base dell'art. 29 che stabilisce l'"eguaglianza morale e giuridica dei coniugi". Allo stesso modo, con la sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969[3] la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e del quarto comma.

Note
  1. L'adulterio è un'ingiustizia. Chi lo commette viene meno agli impegni assunti. (n. 2381)
  2. Consulta OnLine - Sentenza n. 126 del 1968
  3. Consulta OnLine - Sentenza n. 147 del 1969
Voci correlate
Collegamenti esterni