Insegnamento della Religione Cattolica: differenze tra le versioni

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== Storia ==
 
Nel [[1923]], durante il primo governo fascista, la riforma della scuola rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica. Con il [[Patti lateranensi|concordato]] del [[1929]] si introduceva l’oral'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell’istruzionedell'istruzione pubblica». Nelle modifiche concordatarie del [[1984]] (L.121/1985 ''di applicazione del concordato'') la formula viene trasformata così: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamentol'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».
 
La legge è stata poi nuovamente modificata dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L.449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con [[valdesi]] e [[metodisti]], [[avventisti]], [[pentecostali]], [[Religione ebraica|ebrei]], [[Battismo|battisti]] e [[luterani]]) e, per gli aspetti più strettamente organizzativi, dalle successive Intese fra il [[Ministero della Pubblica Istruzione]] e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).
Secondo tale disposizione sembra che il docente di IRC, al pari degli altri insegnanti, può determinare promozione e bocciatura degli avvalentisi (l'espressione ricorrente in ambito scolastico è che il docente "può alzare la mano" come gli altri docenti in sede di scrutinio).
 
Tuttavia altre normative sono meno chiare. In particolare l'[http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1990/lexs_310345.html, intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990], convalidata dal [http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/90DPR202.html DPR 23 giugno 1990, n. 202] recita al punto 2.7: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto ''espresso'' dall’insegnantedall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".
 
Il termine '"espresso'" è ambiguo: nello scrutinio il docente IRC deve '"esprimere'" un giudizio che deve essere messo a verbale, ma non è chiaro se tale giudizio ha un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza oppure no.
 
La [http://www.anir.it/mondo/sentenze/testi.htm#TAR%20PUGLIA%20(LECCE)%20-%20SEZ.%20I%20-%205%20GENNAIO%201994,%20N.%205 Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994] del TAR Puglia (sezione Lecce) ha stabilito che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva "mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza". Dunque è valido per determinare promozione o bocciatura. Sullo stesso tenore la Sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, ribadita dallo stesso TAR per un diverso ricorso con la Sentenza n. 5528 del 3 novembre 2005.
Di parere opposto è la [http://www.anir.it/mondo/sentenze/testi.htm#TAR%20PIEMONTE%20-%20SEZ.%20I%20-%2016%20OTTOBRE%201996,%20N.%20780 Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996] emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, per la quale la valutazione espressa dall'insegnante di religione non rientra nel piano del computo effettivo dei voti.
 
Il ministro Fioroni, con l'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 ([http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om26_07.pdf online]) sembrava aver chiarito definitivamente la questione concedendo all'IRC (e alle materie alternative) pari dignità rispetto alle altre materie: "I docenti che svolgono l’insegnamentol'insegnamento della religione cattolica ''partecipano a pieno titolo'' alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzionel'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamentoall'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime" (8.13).
 
Tuttavia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di diverse persone ed associazioni laiche e non cattoliche, con l'ordinanza n. 2408 del 24 maggio 2007 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2007/200704297/Provvedimenti/RM_200702408_OS.DOC online]) dichiarò invalidi i punti relativi all'IRC presenti nell'ordinanza del ministro Fioroni. A questa ordinanza del TAR fece però seguito l'ordinanza del Consiglio di Stato (di grado superiore al TAR del Lazio) n. 2920 del 12 giugno 2007 ([http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ortarla2408_07.pdf online]) che accolse il ricorso del ministro Fioroni.
 
Nel 2009 però il TAR della regione Lazio, accogliendo ricorsi presentati da associazioni laiche e non cattoliche, con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2008/200805712/Provvedimenti/200907076_01.XML online]), ha sentenziato (come nel 2007) che gli studenti frequentanti l'ora di religione non possono aggiungere crediti formativi al loro curriculum per l'esame di maturità e che agli scrutini gli insegnanti di religione non possono presenziarvi a pieno titolo. Il ministro Gelmini ha fatto ricorso al Consiglio di Stato (come fece Fioroni nel 2007), che è stato accolto con la sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010 ([http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=5273 online]): l'IRC mantiene dunque valore sia per quanto riguarda la promozione o bocciatura degli alunni, sia per quanto riguarda la maturazione del credito scolastico per l'esame di maturità (cf. anche l'OM del MIUR [http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=527 n.42 del 6 maggio 2011], art. 8, commi 13-16; cf. anche parere del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2011, 2749 "sui Crediti Scolastici e l’oral'ora di Religione", [http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/021420.aspx online]). In particolare:
 
{{quote|[...] ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione, si tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione o di insegnamenti alternativi.
* Riconoscere nei santi e nei martiri, di ieri e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana.
* Evidenziare l'apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla vita di ogni persona.
* Identificare nei segni espressi dalla Chiesa l’azionel'azione dello Spirito di Dio, che la costruisce una e inviata a tutta l'umanità.
* Individuare significative espressioni d'arte cristiana, per rilevare come la fede è stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.
* Rendersi conto che nella comunità ecclesiale c'è una varietà di doni, che si manifesta in diverse vocazioni e ministeri.
 
{| {{Prettytable|text-align=left; width:100%}}
|+ Scuola secondaria di primo grado (medie)<ref>Intesa tra Ministero dell’Istruzionedell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento dell’IRCdell'IRC, 26 maggio 2004, [http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2004-10/14-4/IntesaMIUR_CEI.pdf online].</ref>
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! Anni
| I-II
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* Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il Cristianesimo a confronto con l’Ebraismol'Ebraismo e le altre religioni
* Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e parola di Dio
* L’identitàL'identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui come Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo
* La preghiera al Padre nella vita di Gesù e nell’esperienzanell'esperienza dei suoi discepoli
* La persona e la vita di Gesù nell’artenell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epocanell'epoca medievale e moderna
* L’operaL'opera di Gesù, la sua morte e risurrezione e la missione della Chiesa nel mondo: l’annunciol'annuncio della Parola, la liturgia e la testimonianza della carità
* I sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa, fonte di vita nuova
* La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità di fratelli, edificata da carismi e ministeri
|
* Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell’eticadell'etica delle altre religioni, in particolare dell’Ebraismodell'Ebraismo e dell’Islamdell'Islam
* Ricostruire le tappe della storia di Israele e della prima comunità cristiana e la composizione della Bibbia
* Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando informazioni storico-letterarie e seguendo metodi diversi di lettura
* Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei vangeli sinottici, confrontandoli con i dati della ricerca storica
* Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomodell'uomo, con riferimento particolare alle lettere di Paolo
* Documentare come le parole e le opere di Gesù abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia dell’Europadell'Europa e del mondo
* Individuare lo specifico della preghiera cristiana e le sue diverse forme
* Riconoscere vari modi di interpretare la vita di Gesù, di Maria e dei santi nella letteratura e nell’artenell'arte
* Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati della celebrazione dei sacramenti
* Individuare caratteristiche e responsabilità di ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali
* Individuare gli elementi e i significati dello spazio sacro nel medioevo e nell’epocanell'epoca moderna
* Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l’impegnol'impegno delle Chiese e comunità cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato
|-
| III
|
* La fede, alleanza tra Dio e l’uomol'uomo, vocazione e progetto di vita
* Fede e scienza, letture distinte ma non conflittuali dell’uomodell'uomo e del mondo
* Il cristianesimo e il pluralismo religioso
* Gesù, via, verità e vita per l’umanitàl'umanità
* Il decalogo, il comandamento nuovo di Gesù e le beatitudini nella vita dei cristiani
* Vita e morte nella visione di fede cristiana e nelle altre religioni
|
* Riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienzadell'esperienza di fede di alcuni personaggi biblici, mettendole anche a confronto con altre figure religiose
* Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita
* Rintracciare nei documenti della Chiesa gli atteggiamenti che favoriscono l’incontrol'incontro, il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione
* Individuare nelle testimonianze di vita evangelica, anche attuali, scelte di libertà per un proprio progetto di vita
* Descrivere l’insegnamentol'insegnamento cristiano sui rapporti interpersonali, l’affettivitàl'affettività e la sessualità
* Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi della società di oggi
* Confrontare criticamente comportamenti e aspetti della cultura attuale con la proposta cristiana
* Individuare l’originalitàl'originalità della speranza cristiana rispetto alla proposta di altre visioni religiose
|-
|}
 
{| {{Prettytable|text-align=left; width:100%}}
|+ Scuola secondaria di secondo grado (superiori)<ref>Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, 28 giugno 2012, [http://www.snadir.it/Documents/Intesa%20MIUR-CEI%20Indicazioni%20secondo%20ciclo.pdf online]. Sostituisce la precedente Intesa tra Ministero dell’Istruzionedell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento dell’IRCdell'IRC, 13 ottobre 2005, [http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2006-01/17-4/IntesaMiur_CEI_Irc.pdf online]</ref>
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! Anni
! Infanzia
! Primaria
! Secondaria <br />di I grado
! Secondaria <br />di II grado
|-
| 2013/14
|-
| [[Austria]]
| BGBL 190/1949; <br />modificato da BGBL 329/1988
| obbligatoria con facoltà di esonero
| cattolica
|-
| [[Cipro]]
| art. 110 della costituzione; <br />legge 12/1965
| obbligatoria con facoltà di esonero
| ortodossa
| [[Francia]]
| -
| nessuna; <br /> [[Alsazia-Lorena]]: cattolica
| cattolica in [[Alsazia-Lorena]]
| nessuna
|-
| [[Germania]]
| costituzione 1949; <br /> leggi tra chiese e [[lander]] federali
| obbligatoria con facoltà di esonero
| cattolica e protestante
|-
| [[Italia]]
| nuovo concordato 1984; <br /> dpr 751/1985
| facoltativa
| cattolica
| studio assistito;<br /> studio libero;<br />nessuna
| statale con abilitazione e idoneità ecclesiastica
| -
|-
| [[Lettonia]]
| legge 1995; <br /> accordo 25/10/2002
| opzionale
| luterana, cattolica, ortodossa, battista, ebraica
|-
| [[Malta]]
| legge 1991; <br /> accordo del 25/3/1995
| obbligatoria con facoltà di esonero
| cattolica
|-
| [[Paesi Bassi]]
| leggi statali; <br /> riforma 1999
| obbligatoria
| non confessionale
|-
| [[Polonia]]
| concordato; <br /> legge 15/3/1998
| opzionale
| cattolica, protestante, ortodossa, ebraica
Il fatto che gli insegnanti siano formati e indicati dall'autorità religiosa ma retribuiti da quella statale è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato. Si ritiene inoltre che la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli insegnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sul lavoro in funzione della fede dell'individuo.
 
D'altro canto in [[Italia]] attualmente non è possibile applicare una soluzione completamente statalista, come per esempio accade in [[Germania]] e nel [[Regno Unito]], che preveda l'inserimento di normali insegnanti '"statali'" laureati in [[teologia]]: le [[facoltà teologiche]] statali italiane furono soppresse nel 1873 e da allora mai più ripristinate<ref>V. Saverio Santamaita, ''Storia della Scuola'', Milano 1999, p. 48.</ref>.
 
{{Sezione accessoria|Note}}

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