Ordinario

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Questa voce tratta l'aspetto canonico
⇒  Se cerchi altri argomenti vedi Ordinario (Messa) o Ordinario militare

Ordinario è un termine del Diritto canonico con il quale ci si riferisce a chi detiene la potestà di governo nella Chiesa.

« Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368[1]; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria. »

Ordinario è quindi:

A parte i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica, l'Ordinario è detto anche Ordinario del luogo[2].

La qualifica di Ordinario ha il significato di attribuire la potestà esecutiva al Vescovo e ai suoi collaboratori ai quali viene riconosciuta. Dove il Codice vuole indicare il solo Vescovo diocesano, escludendo i suoi vicari generale e/o episcopale, parla espressamente di vescovo diocesano[3].

Funzioni

L'Ordinario esercita la potestà esecutiva; dispensa anche i fedeli dall'osservanza delle leggi disciplinari, escluse le leggi penali, processuali, e quelle riservate alla Sede Apostolica. Ha il compito di vigilare sull'amministrazione dei beni della Chiesa.

L'Ordinario del luogo ha inoltre altri compiti:

Note
  1. « Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente. »
    (Can. 368)
  2. Codice di Diritto Canonico, can. 364 §2.
  3. Codice di Diritto Canonico, can. 364 §3.
Voci correlate