Sublimis Deus

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1leftarrow.png Voce principale: Schiavitù e cristianesimo.
Sublimis Deus
Bolla pontificia di Paolo III
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Data 2 giugno 1537
(III di pontificato)
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Traduzione del titolo Il Dio sublime
Argomenti trattati Condanna della schiavitù
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Sublimis Deus ("Il Dio sublime") è una bolla di Papa Paolo III del 2 giugno 1537, nella quale viene condannata la schiavitù degli indios, dato che sono "veri uomini" e capaci di accogliere la fede cristiana.

Il documento viene spesso citato come Veritas Ipsa ("la stessa verità"), con il testo (così iniziante) riportato senza le considerazioni previe.[1]

Contesto

La scoperta dell'America e dei suoi abitanti diede origine a capziose discussioni accademiche se gli indios potessero essere considerati uomini o meno, con la conseguente liceità della loro riduzione in schiavitù: cf. la disputa di Valladolid, che vedeva contrapposta la tesi della difesa degli indios del domenicano Bartolomeo de Las Casas, contro la tesi della liceità del loro asservimento proposta in particolare dall'umanista aristotelico Juan Gines de Sepulveda.

Promotori della bolla furono soprattutto due frati domenicani, Bernardo de Minora (o de Minya) e frate Julian Garces, vescovo di Tlaxcala. Frate Bernardo, protetto dalla imperatrice Isabella di Portogallo, e senza che ne fosse al corrente l'imperatore Carlo V, si recò a Roma per informare il Papa circa i maltrattamenti cui erano sottoposti gli indios.

Contenuto

Paolo III accolse la richiesta dei domenicani e promulgò la bolla. Tenendo conto della dottrina teologica e della documentazione a lui pervenuta, in particolare circa l'anelito cristiano degli indigeni, volle porre fine alle dispute e proclamò gli indios veros homines. Notevole è la portata assolutamente universale dell'affermazione, che riguarda non solo occidentales et meridionales Indos, ma tutti gli indigeni anche pagani che verranno conosciuti in futuro (omnes alias gentes ad notitiam christianorum in posterum deventuras, licet extra fidem christianam existant).

L'umanità degli indigeni comporta che hanno diritto a godere della propria libertà e dell'uso dei propri beni (sua libertate ac rerum suarum dominio huiusmodi uti et potiri et gaudere libere et licite posse), e la loro eventuale schiavitù viene giudicata illegittima e nulla (irritum et inane), anche se non viene prevista la scomunica per gli schiavisti (come invece la precedente Creator Omnium del 1434).

Testo

Note
  1. Francisco Javier Hernaez, Colleccion de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas, 1879, vol. I, pp. 102-103, online.
  2. Testo latino tratto da Carlos Gutierrez, Fray Bartolomé de Las Casas: sus tiempos y su apostolado, Madrid 1878, pp. 425-429, online. Alcuni stralci sono riportati da Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceania sacados, en su mayor parte, del Real Archivo de Indias, vol. 7, Madrid 1867, p. 414, online.
  3. Adattamento della traduzione italiana fornita da Abbattista.