Principio di Sussidiarietà

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Il principio di sussidiarietà è quel principio della Dottrina sociale della Chiesa (DSC) secondo il quale le società superiori o più grandi non devono usurpare le prerogative delle società inferiori o più piccole o ingerirsi nella loro vita[1].

Fondamento

Il principio di sussidiarietà trova il suo fondamento nella stessa concezione filosofica della persona. Il primato della persona umana unitamente alla sua natura sociale determina che le comunità abbiano come scopo fondamentale, dare aiuto ai singoli individui. Tale concetto si esprime con il termine subsidium e sta ad indicare la capacità di un gruppo umano di raggiungere l'autorealizzazione, assicurandosi le condizioni necessarie e assumendosi personali responsabilità. Infatti sia lo Stato che il mercato non sono istituzioni originarie, ma derivate dalla società civile. La sussidiarietà non determina un fattore di deresponsabilizzazione dello Stato e neanche una limitazione della sua possibilità di intervento.

Magistero pontificio

Nell'enciclica Quadragesimo Anno di papa Pio XI si afferma che

« una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune»

Il principio di sussidiarietà diventa allora la chiave che apre la porta della società politica alla società civile.

Pio XI lo definì un "principio importantissimo della filosofia sociale". Afferma infatti che

« come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le proprie forze e con l'iniziativa propria, per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità può esser fatto. »

Sempre nella Quadragesimo Anno al n 80 sostiene che

« l'oggetto naturale di ogni intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già di distruggerle ed assorbirle. »

Il principio di sussidiarietà è sempre stato confermato nella sua validità dal magistero pontificio. Giovanni Paolo II nell'enciclica Centesimus Annus sottolinea come

« le disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale derivano da un'inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà. »

Sussidiarietà orizzontale

Una concezione della sussidiarietà in senso orizzontale attribuisce allo Stato il diritto-dovere di operare solo se e quando una persona, un gruppo sociale o un ente locale non riesce a provvedere alle proprie necessità. Realizzare la sussidiarietà significa operare nella società in senso orizzontale, in rete, con tutti i soggetti dell'economia e della società civile. La sussidiarietà orizzontale comporta una ridefinizione del ruolo della pubblica amministrazione in relazione alla promozione delle politiche sociali e alla realizzazione di un sistema di responsabilità condivise che possa attivare capacità e competenze presenti nel territorio. L'applicazione della sussidiarietà può contribuire alla ricostruzione del tessuto della comunità civile, promuovere lo sviluppo delle identità locali e dare rinnovata importanza al territorio.

L'obiettivo dell'applicazione della sussidiarietà orizzontale è quello di passare, per quanto riguarda il rapporto tra istituzioni e cittadini, da un modello struttura/utente ad una interattività istituzione/reti sociali, dove il ruolo della cittadinanza sia valorizzato: un modello incentrato sull'asse comunità-bisogni-sviluppo piuttosto che su quello individuo-domanda-emergenza.

Sussidiarietà verticale

L'applicazione del principio di sussidiarietà in senso verticale presuppone una capacità dello Stato di stabilire principi e obiettivi della politica sociale e di definire il livello delle prestazioni garantendo l'autonomia regionale e la capacità di intervento degli enti locali. Il ruolo dello Stato è dunque prevalentemente di indirizzo e coordinamento, in particolare per ciò che riguarda le linee strategiche delle politiche nazionali per l'assistenza sociale. Nella prospettiva della sussidiarietà verticale Stato, Regioni, Province, Comuni hanno delle funzioni specifiche che ognuno deve svolgere secondo la propria competenza, evitando che lo Stato supplisca alle carenze degli altri attori istituzionali.

Note
  1. CCC 2209.
Voci correlate