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Nel [[Codice di Diritto Canonico]] si parla dei sacramenti in genere nella prima parte del libro [http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P2R.HTM IV (c. 840-848)]. Innanzitutto ricorda la loro natura di «segni» o «mezzi» che servono a:
*Irrobustire la fede,
*rendere un culto vero a [[Dio]],
*santificare gli uomini
*confermare e manifestare la comunione ecclesiale.<ref>Cf. [http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P2R.HTM CIC 840].</ref>
Il Codice parte dalla considerazione che i sacramenti sono gli stessi per tutta la [[Chiesa]] e che appartengono al ''[[deposito della fede]]'' per sostenere l'
I sacramenti che imprimono un [[carattere sacramentale|carattere]] come ad esempio il battesimo, la confermazione e l'ordine, non si possono ricevere due volte. Tuttavia se ci sono dubbi sulla loro validità, si possono amministrare di nuovo ''sub condicione''.<ref>Cfr. [http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P2R.HTM CIC 846].</ref>
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