Esercizi spirituali: differenze tra le versioni

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La norma situa la prescrizione degli ''Esercizi'' all'interno della [[vocazione]] alla santità, ma non fornisce indicazione specifiche per l'attuazione dell'obbligo dei ritiri. Essa si limita a richiamare la necessità di questa esperienza spirituale vissuta con una certa scadenza regolare, lasciando alle disposizioni particolari la determinazione di modalità, tempi, luoghi.
 
Altri canoni suggeriscono ritmi temporali di questa pratica: gli esercizi annuali dei seminaristi <ref>Can. 246 §5.</ref> e dei religiosi<ref>Can. 663 §5: "Osservino fedelmente i tempi annuali di sacro ritiro".</ref>. È conservata, inoltre, la precedente norma canonica degli ''Esercizi'' da farsi prima dell'assunzione degli [[Ordine (Sacramento)|Ordini Sacri]]<ref>Can. 1039: "Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche [[Ordine (Sacramento)|ordine]], attendano agli esercizi spirituali per almeno [[cinque]] giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'[[Ordinario]]; il [[Vescovo]], prima di procedere all'ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente compiuti.</ref>.
 
Il ''Codice'' estende, senza però una scadenza rigida come era nella precedente normativa, i cosiddetti ''Esercizi Spirituali pubblici'', simili alle [[missioni popolari]]<ref>Can. 770: "I [[parroco|parroci]] in tempi determinati, secondo le disposizioni del [[Vescovo]] [[Diocesi|diocesano]], organizzino quelle [[predicazione|predicazioni]], che denominano esercizi spirituali e [[missione popolare|sacre missioni]], o altre forme adattate alle necessità.</ref>.
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