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Il '''vicariato apostolico''' è definito dal [[Codice di diritto canonico]] al canone 371 §1:
{{quote|Il vicariato apostolico, o la [[prefettura apostolica]], è una determinata porzione del [[popolo di Dio]] che, per circostanze peculiari, non è ancora stata costituita come [[diocesi]] ed è affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico o di un Prefetto apostolico, che la governano in nome del [[Papa|Sommo Pontefice]].|canone 371 §1}}
Nato come strumento giuridico della Chiesa per risolvere il problema degli abusi del [[diritto di patronato]], oggi il vicariato apostolico è una circoscrizione territoriale di [[Missione ad gentes|missione]] legata alla [[Sede Apostolica]] e costituita in regime di ''
Il vicariato apostolico è un grado di evoluzione della [[Prefettura apostolica]]. In pratica è una forma di [[chiesa particolare]], equiparata alla [[diocesi]]. Si definisce grazie al suo territorio e grazie alla guida del vicario apostolico, che è un [[vescovo]] la cui nomina è fatta dalla [[Santa Sede]] su presentazione da parte dell'[[Istituto Religioso]] a cui è commessa la circoscrizione e svolge nell'ambito del proprio vicariato tutti i compiti che il vescovo diocesano svolge nella propria diocesi. Il motivo per cui una determinata zona non diventa diocesi, ma vicariato apostolico, è che si trova in una zona di [[Missione ad gentes|missione]], dove il [[Cristianesimo]] non è ancora radicato e non sarebbe possibile costituire una vera diocesi, dato che le strutture ecclesiale sono ancora molto deboli.
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