Interdetto

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L'interdetto è una pena[1] o censura, con la quale la Chiesa proibisce ad un reo di delitto di celebrare atti di culto e di accedere ai Sacramenti[2].

Effetti

In pratica l'interdetto vieta[3]:

Chi è colpito dall'interdetto può partecipare alla Messa, anche attivamente (risposte, canti), a modo di semplice fedele (non di ministro)

Se l'interdetto fu inflitto o dichiarato, e se il reo intenta di prendere parte come ministro all'Eucaristia o a altra forma di culto pubblico, deve esserne allontanato o si deve sospendere la celebrazione, a meno che non vi sia una causa grave per non farlo[4].

A differenza della scomunica, l'interdetto non vieta l'esercizio di funzioni o uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, né vieta di porre atti di governo. Non colpisce quindi la comunione giuridica del reo con la Chiesa, ma solo l'esercizio del culto, e in particolare la celebrazione dell'Eucaristia.

Casi in cui vi si incorre

Incorre nell'interdetto latae sententiae:

Casi in cui va inflitto

Il Codice indica l'interdetto come pena da infliggere:

  • a "chi pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di ministero ecclesiastico, o eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro confronti" (si può infliggere anche altra giusta pena)[10];
  • a chi promuove o dirige "una associazione che complotta contro la Chiesa[11];
  • a "chi per simonia celebra o riceve un Sacramento" (può essere inflitta anche la sospensione)[12].

La remissione

Ha facoltà di rimettere l'interdetto e le altre censure, purché siano latae sententiae non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica, il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale. Ha tale facoltà in forza dell'ufficio[13].

Può assolvere da ogni peccato e rimettere ogni censura, e quindi anche l'interdetto, "ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni", nei confronti di tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte[14].

L'interdetto latae sententiae non dichiarato può essere rimesso "in foro interno sacramentale" se al penitente è gravoso "rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda"[15]. In tal caso "il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno". Il ricorso "può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente"[16].

Note
  1. Nel Diritto Canonico le pene hanno sempre carattere medicinale, cioè sono volte al rinsavimento del reo, e non alla sua punizione.
  2. Codice di Diritto Canonico, can. 1332.
  3. Francesco Coccopalmerio (1983), p. 314-315.
  4. Can. 1332, che richiama il can. 1331.
  5. Can. 1370.
  6. Can. 1378, 1.
  7. Can. 1378, 2.
  8. Can. 1390 §1.
  9. Can. 1394 §2.
  10. Can. 1373.
  11. Can. 1374.
  12. Can. 1380.
  13. Can. 508.
  14. Can. 976.
  15. Can. 1357 §1.
  16. Can. 1357 §2.
Bibliografia
Voci correlate