Decretum laudis: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m (Bot: Sostituzione automatica (- di diritto pontificio + di diritto pontificio))
Per la creazione di una nuova comunità religiosa sono necessari il nullaosta dalla competente autorità della [[Chiesa cattolica|Chiesa]] (le congregazioni [[Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica|per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica]], [[Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli|per l'Evangelizzazione dei Popoli]] o [[Congregazione per le Chiese Orientali|per le Chiese Orientali]], a seconda delle finalità dell'istituto e del suo ambito di azione) e l'approvazione dell'ordinario della [[diocesi]]: la congregazione è allora detta ''di diritto diocesano''.
 
Crescendo la sua importanza, constatatene la maturità spirituale e apostolica, essa può essere approvata formalmente dal [[pontefice]] con il "decretum laudis", che la trasforma in congregazione ''di diritto pontificio'', soggetta in modo immediato ed esclusivo alla potestà della [[Santa Sede]].
 
Seguono, in genere, l'approvazione temporanea e quella definitiva.
523

contributi

Menu di navigazione