Aiutaci a far conoscere Cathopedia: metti il box javascript sul tuo sito e spargi la voce usando i bottoni share/save e facebook qui sotto
Seguici su facebook!

Costituzioni religiose

Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.

Share/Save/Bookmark

Con l'espressione Costituzioni (dal latino constituere, cioè ordinare, disporre) si indica il codice fondamentale di un istituto religioso, contenente le sue principali norme spirituali e giuridiche.

Il Codice di Diritto Canonico prevede che ogni congregazione e ordine sia dotato di Costituzioni[1] al fine di custodire fedelmente il carisma e l'identità dei vari istituti, secondo le intenzioni dei rispettivi fondatori[2].

Le Costituzioni devono contenere le norme principali della comunità, nello specifico:

«
le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli[3] »
 

Il codice deve essere approvato dalla Santa Sede e può essere modificato solo previo il suo consenso.

Note
  1. cfr. CIC, can. 587
  2. cfr. CIC, can. 578
  3. CIC, can. 587, § 1

Suggerimenti



Poni il mouse qui sopra per vedere i contributori di questa voce.
Strumenti personali