Giurisdizione
Giurisdizione è l'attività dello Stato diretta all'attuazione della norma giuridica nel caso concreto, e l'insieme degli organi cui è demandata tale funzione.
Nella Chiesa
Il termine giurisdizione, o potestas iudicialis, indica una delle due potestà che ha la Chiesa utilizza per raggiungere il suo fine essenziale consistente nella salute delle anime, l'altra è la cosiddetta potestà d'ordine, cioè il potere di amministrare i sacramenti. Essa indica il potere conferito al giudice ecclesiastico di giudicare controversie e di applicare le norme canoniche. La giurisdizione è delineata nel can. 1401 del codice di diritto canonico che recita:
« | - La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 1) le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali; 2) la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche. » |
Si distingue in giurisdizione di foro interno o della coscienza, che guarda direttamente e principalmente al bene dei singoli fedeli e concerne i rapporti dei fedeli con Dio; e la giurisdizione di foro esterno che si riferisce direttamente al bene comune collettivo, cioè di tutta la Chiesa, e concerne i rapporti dei fedeli tra di loro e con l'autorità ecclesiastica.
Essa comprende insieme i poteri di legiferare, di amministrare e di giudicare.
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