Insegnamento della Religione Cattolica: differenze tra le versioni

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Prima del [http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/prot187_04.shtml concorso per l'immissione in ruolo del 2004], la totalità dei docenti veniva nominata su segnalazione della [[curia diocesana]] al [[dirigente scolastico]] che normalmente confermava la nomina. Il contratto era annuale e non esisteva, come per i docenti delle altre materie, uno statuto giuridico di ruolo.
 
La [http://www.camera.it/parlam/leggi/03186l.htm legge 186 del 18 luglio 2003] ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), rendendo il docente "organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali" (ministro [[Giuseppe Fioroni]], 6 marzo 2007 [http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/modules.php?name=News&file=article&sid=14232]). Dall'entrata in vigore della legge la nomina dei docenti di IRC compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il 70% delle cattedre complessive al [[U.S.R.]] ([[Ufficio Scolastico Regionale]]) d'intesa con l'[[Ordinario Diocesano]], riguardante i soli docenti che hanno superato il concorso. La nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della [[curia diocesana]] e alla conferma del dirigente scolastico. L'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento.
 
Il concorso ha avuto luogo nel marzo 2004 ed erano idonei a partecipare solo i docenti con una carriera di almeno 4 anni d'insegnamento consecutivo e almeno 12 ore settimanali.
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