Insegnamento della Religione Cattolica: differenze tra le versioni

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Tuttavia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di diverse persone ed associazioni laiche e non cattoliche, con l'ordinanza n. 2408 del 24 maggio 2007 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2007/200704297/Provvedimenti/RM_200702408_OS.DOC online]) dichiarò invalidi i punti relativi all'IRC presenti nell'ordinanza del ministro Fioroni. A questa ordinanza del TAR fece però seguito l'ordinanza del Consiglio di Stato (di grado superiore al TAR del Lazio) n. 2920 del 12 giugno 2007 ([http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ortarla2408_07.pdf online]) che accolse il ricorso del ministro Fioroni.
 
Nel 2009 però il TAR della regione Lazio, accogliendo ricorsi presentati da associazioni laiche e non cattoliche, con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 ([http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2008/200805712/Provvedimenti/200907076_01.XML online]), ha sentenziato (come nel 2007) che gli studenti frequentanti l'ora di religione non possono aggiungere crediti formativi al loro curriculum per l'esame di maturità e che agli scrutini gli insegnanti di religione non possono presenziarvi a pieno titolo. Il ministro Gelmini ha fatto ricorso al Consiglio di Stato (come fece Fioroni nel 2007), che è stato accolto con la sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010 ([http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=5273 online]): l'IRC mantiene dunque valore sia per quanto riguarda la promozione o bocciatura degli alunni, sia per quanto riguarda la maturazione del credito scolastico per l'esame di maturità (cf. anche l'OM del MIUR [http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=527 n.42 del 6 maggio 2011], art. 8, commi 13-16; cf. anche parere del Consiglio di Stato, Sez. vV, 7 maggio 2011, 2749 "sui Crediti Scolastici e l’ora di Religione", [http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/021420.aspx online]). In particolare:
 
{{quote|[...] ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione, si tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione o di insegnamenti alternativi.
 
Il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione, nell'ambito di un giudizio complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento dell'alunno, al fine dell'attribuzione di un punto. [...]
 
Chi segue religione (o l'insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell'ora di religione (o del corso alternativo). Chi non segue religione né il corso alternativo, ugualmente, non è discriminato né favorito: semplicemente non viene valutato nei suoi confronti un momento della vita scolastica cui non ha partecipato, ferma rimanendo la possibilità di beneficiare del punto ulteriore nell'ambito della banda di oscillazione alla stregua degli altri elementi valutabili a suo favore.|Parere del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2011, 2749, n. 16}}
 
In definitiva:
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