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'''Uditore di Rota''' è il termine che designa i prelati che compongono il tribunale ecclesiastico della [[Sacra Rota|Sacra Rota Romana]]. Il loro numero è variato lungo i secoli, né si trova fissato nel [[Codice di Diritto Canonico]]; nelle ''Regulae speciales'' del [[1908]] si stabiliva a dieci, ma nelle ''Normae'' del [[24 giugno]] [[1934]] il numero è lasciato nuovamente indeterminato. Sono eletti dal [[papa]] e devono essere [[presbitero|presbiteri]] di età matura e forniti di laurea in [[diritto canonico]] e civile. Formano un collegio presieduto dal loro [[decano]], come primo tra pari.
Giunto al 75° anno d'età l'uditore diventa emerito e cessa di essere giudice. Ognuno degli uditori può scegliersi due (il decano, tre) aiutanti di studio (secreti), dei quali uno può essere dal collegio rotale riconosciuto ufficialmente. L'uditore è responsabile dei danni che le parti litiganti avessero subito per sua grave negligenza o colpa.
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