Diritti umani nell'Islam

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La concezione dei diritti umani nell'Islam risente del fatto che l'antropologia e la morale islamica sottese e derivate dalla sharia sono diverse, sotto molti elementi (condizione femminile, schiavitù, guerra, libertà religiosa), da quelle proprie della tradizione cristiana e dunque occidentale, che si basano su principi universali paritari. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Nazioni Unite, 1948) è dunque rifiutata da nazioni e pensatori islamici, che hanno proceduto all'elaborazione di diverse dichiarazioni dei diritti dell'uomo in accordo con la sharia.

Diritti umani

Secondo la dottrina cristiana esiste una fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri umani sulla base della comune figliolanza divina: cf. in particolare Paolo, "non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù" (Gal 3,28 ). La sharia islamica invece contempla diverse norme, sancite da passi coranici e/o detti, che stabiliscono diritti e doveri diversi tra uomini e donne (condizione femminile, matrimonio islamico), tra schiavi e liberi, tra musulmani e non musulmani (jihad, libertà religiosa).

Ne deriva una concezione dei diritti umani universali profondamente diversa. Significativo è il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Nazioni Unite, 1948), che sancisce la naturale uguaglianza e dignità di tutti gli uomini (cf. art. 1), è giudicata inaccettabile da pensatori e nazioni islamiche.

In particolare, il 7 dicembre 1984 Rajaie-Khorassani, rappresentante dell'Iran all'assemblea generale dell'ONU, ha affermato:[1]

« L'uomo ha un origine divina e la dignità umana non può essere ridotta a una serie di norme secolari [...]. [L'Iran] non riconosce alcuna autorità se non quella del Dio onnipotente, né alcuna tradizione legale se non quella della legge islamica [...]. La Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo, che rappresenta una versione secolarizzata della tradizione giudeo-cristiana, non può essere attuata dai musulmani e non è in accordo col sistema di valori riconosciuto dalla Repubblica islamica dell'Iran; questa nazione non esiterà a violare queste direttive, poiché deve scegliere tra violare la legge divina e violare convezioni secolari »

Slim Laghmani, docente alla Facoltà di diritto di Tunisi, così descrive la radice del diritto islamico:[2]

« Essendo la volontà di Dio assolutamente libera, non è concepibile alcuna lex aeterna, ancor meno una lex naturalis. Esse costituirebbero altrettanti limiti all’onnipotenza divina. L’uomo non può dunque scoprire la natura delle cose: essa non esiste. Un diritto della natura umana è un’assurdità. Gli atti umani non sono belli o brutti se non perché Dio li ha voluti tali. Nella sua infinita potenza, avrebbe potuto decidersi in tutt’altro senso. Tale è l’ortodossia che l’islam odierno ripresenta e perpetua. Un’ortodossia in antitesi alla teoria dei diritti dell’uomo: l’uomo non ha diritti, dalla sua natura non si può ricavare alcuna norma. Una teoria dei diritti dell’uomo è dunque impossibile. Se nella prospettiva tradizionalista l’uomo si avvale di protezioni, ciò non è in ragione della sua natura, ma il fatto dell’espressione di una volontà divina. L’uomo, strettamente parlando, non è soggetto di diritto. [...] Considerando i diritti iscritti come protezioni attribuite da una volontà assolutamente libera, ci s’impedisce di storicizzare le regole e, perciò, di sottometterle alla legge dell’evoluzione. [...] Quanto all’islam tradizionalista, esso non considera l’uomo se non come un servo di una volontà divina assolutamente libera. Da questo tipo di islam non può derivare nessuna teoria dei diritti dell’uomo, per la semplice ragione che

l’uomo ne è assente »

L'incompatibilità nella visione sui diritti umani tra la sharia e l'occidente ha portato all'elaborazione di diverse dichiarazioni islamiche.

Parigi 1981

La Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo è stata promulgata a Parigi dal Consiglio Islamico d'Europa il 19 settembre 1981.

Cairo 1990

Una seconda dichiarazione è stata promulgata il 5 agosto 1990 al Cairo dall'Organizzazione della conferenza islamica.

Lega araba 2004

Una terza dichiarazione è la Carta araba dei diritti dell'uomo, a cura della Lega araba, promulgata in una prima bozza il 15 settembre 1994 con risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi, poi emendata in una seconda versione in occasione del summit della Lega araba del 22-23 maggio 2004, infine entrata in vigore il 15 marzo 2008.

Degno di nota è il fatto che questa dichiarazione rifiuta, oltre al razzismo, anche il sionismo (preambolo; art. 2), cioè l'insediamento degli ebrei in Palestina.

Note
  1. Verbale dell'assemblea ONU (A/C.3/39/SR.65, par. 91-95), cit. dal sito dhimmi.org .
  2. Laghmani, S. (1997). "Pensées musulmanes et théorie des droits de l’homme", in Les Droit Fondamentaux, Brylant: Bruxelles, cit. da Conferenza Episcopale Siciliana - Facoltà Teologica di Sicilia (2004), Per un discernimento cristiano sull'Islam. Sussidio pastorale.
  3. Tr. italiana dal sito corsodireligione.it, tradizione e note a cura di Hamza R. Piccardo.
  4. Dawa: la chiamata, l’appello all’Islam.
  5. I riferimenti coranici devono essere letti così: il primo numero in grassetto indica la Sura, l’altro, in chiaro, il versetto.
  6. Con l’asterisco si sottintende l’eulogia “Pace e benedizione su di Lui” che ogni Musulmano fa seguire alla citazione di Muhammad, Inviato di Dio.
  7. Hadith: letteralmente discorso, detto dell’Inviato di Dio*
  8. Bukhari e Muslim: i due maggiori e più noti tradizionalisti musulmani, le loro raccolte di hadith costituiscono il corpus sul quale si è formata la scienza giuridica e la giurisprudenza islamiche.
  9. Hegira: emigrazione di Muhammad e dei primi musulmani da Mecca a Medina, per sfuggire alle persecuzioni dei pagani. A partire dall’anno dell’Hegira, il 622 dopo Cristo, è iniziata l’era islamica (il 1989 corrisponde al 1410 a causa di uno scarto fra l’anno solare di 365/366 giorni e quello lunare (musulmano) di 354 giorni.
  10. Sunna: letteramente Tradizione, indica il complesso dei detti (hadith) di Muhammad* e quelli (khabar)dei suoi compagni e loro successori, in merito a questioni dottinali, liturgiche e comportamentali. Dopo il Sublime Corano è la seconda fonte di riferimento dei musulmani.
  11. Hadith kudsi: lett. “Discorso Santo”, è l’insieme delle rivelazioni date da Dio — Esaltato sia il Nome Suo dal Profeta Muhammad* — che però, per ordine divino, non fanno parte del Corano.
  12. Questa è una caratteristica estremamente garantista della legislazione islamica: l’assoluta certezza della prova e l’assenza di qualsiasi dubbio sono indispensabili per l’applicazione della pena.
  13. La Casa dell’Islam è un concetto politico-teologico in base al quale per i musulmani non esistono frontiere e Stati che possano separare i credenti. Ogni luogo abitato da musulmani è la casa del credente.
  14. Khabar: racconto di un episodio della vita del Profeta Muhammad* fatto da uno dei suoi Compagni (Sahaba) o da uno dei Successori (Tabi’in).
  15. Jihad: lo sforzo sulla via di Dio. È un obbligo per tutti i musulmani puberi e sani di mente, nelle condizioni previste dalla Legge Islamica.
  16. Zakat: elemosina legale, decima. Il radicale trilittere che sta alla base di questa parola implica un concetto di purificazione: purificazione dei beni materiali, attraverso il riconoscimento dei diritti dei poveri e della comunità sui propri beni. Il pagamento della Zakat, insieme alla «shahada» (affermazione dell’unicità di Dio e della missione profetica di Muhammad), la «salah» (preghiera rituale, cinque volte al giorno), «saum ramadan» (il digiuno diurno durante il mese di Ramadan) e l’«hajj» (il pellegrinaggio alla Santa Ka’aba alla Mecca), costituisce la struttura (i pilastri) dell’Islam.
  17. Sta ad indicare una vendita aleatoria o in cui le condizioni non siano state sufficientemente definite.
  18. Usura (Riba): con questo termine si intendono l’interesse sul denaro, le transazioni scorrette sui prodotti alimentari e sui metalli preziosi e tutte le forme di speculazione commerciale scorrette.
  19. Idda: il ritiro legale che la donna deve osservare in seguito a vedovanza o divorzio; dura da uno a quattro mesi, a seconda della condizione della donna e della ragione che l’ha determinata.
  20. Testo inglese, tr. italiana dal sito studiperlapace.it.
  21. Tr. italiana della versione emendata del 2004, [online sul sito unipd-centrodirittiumani.it.