Matrimonio islamico

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Il matrimonio islamico (نكاح, nikàh) non è un rito religioso, ma un contratto basato su fondamenti religiosi, che prevede un ruolo giuridico diverso per l'uomo e la donna, con questa (sotto diversi aspetti) in posizione inferiore rispetto all'uomo:

  • il contratto viene stipulato tra il marito e il tutore (solitamente il padre) della sposa, la quale può dare il suo assenso esplicito;
  • il marito ha il dovere di mantenere la moglie, che preferibilmente non si deve dedicare al lavoro;
  • la moglie deve essere sottomessa al marito e appagare i suoi desideri, e se appare insubordinata può essere picchiata;
  • il marito può avere fino a 4 mogli, e non viene fissato un limite per le concubine o per i temporanei "matrimonio di piacere" (solitamente atti di prostituzione);
  • il marito ha il dovere-diritto di decidere l'educazione dei figli;
  • l'adulterio è punito con la morte sia per l'uomo sia per la donna, ma per questa il fatto può essere più facilmente accertato (perdita di verginità, gravidanza) che non per l'uomo;
  • l'uomo può ripudiare la donna a proprio piacimento, mentre questa può chiedere il divorzio in casi limitati, come una grave discuria nel mantenimento.

I matrimoni islamo-cristiani sono possibili, secondo il diritto canonico, tramite la dispensa disparitas cultus, ma sconsigliati per l' "antropologia culturale e religiosa profondamente diversa" tra islam e cristianesimo (CEI, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, 4).

Vincoli di parentela

Il matrimonio non può validamente sussistere tra sposi legati da diversi tipi di parentela:

« 22. Non sposate le donne che i vostri padri hanno sposato - a parte quello che è stato. È davvero un'infamità, un abominio e un cattivo costume. 23. Vi sono vietate le vostre madri, figlie, zie paterne e zie materne, le figlie di vostro fratello e le figlie di vostra sorella, le balie che vi hanno allattato, le sorelle di latte, le madri delle vostre spose, le figliastre che sono sotto la vostra tutela, nate da donne con le quali avete consumato il matrimonio - se il matrimonio non fosse stato consumato non ci sarà peccato per voi - le donne con le quali i figli nati dai vostri lombi hanno consumato il matrimonio e due sorelle contemporaneamente - salvo quello che già avvenne - ché in verità Allah è perdonatore, misericordioso, » (Corano 4,22-23)

Tra le parentele vietate non è incluso il caso delle cugine.

Tutore e consenso

Stipula del contratto matrimoniale islamico nel Kerala (India).

La sposa deve avere un tutore (ولي‎, walì), solitamente il padre o in sua assenza fratello, zio, nonno, nipote, o in loro assenza l'autorità politica. Il tutore deve essere un uomo: "Una donna non può dare una donna in matrimonio" (Al-Tirmidhi 935), e la sua figura è obbligatoria: "Senza il consenso del tutore non c'è matrimonio valido" (Abu-Dawood 848; 849), e "una donna non può dare se stessa in matrimonio, è immorale la donna che dà se stessa in matrimonio" (Al-Tirmidhi 935). Il consenso della sposa al tutore deve essere esplicito se si tratta di una vedova o divorziata, e se si tratta di una vergine il suo silenzio (dovuto a timidezza) equivale a un assenso (Al-Bukhari 9.79; 9.98; 9.100; 9.101; Abu-Dawood 856; Muslim 682; Al-Muwatta 28.4; 28.5). Sono però testimoniati detti antichi che riconoscono la validità del matrimonio di una vergine anche senza il consenso della sposa (Al-Muwatta 28.6; 28.7; 29.15). In un caso specifico una donna, che in passato era già stata sposata, era stata data in moglie contro la sua volontà:

« Un uomo chiamato Khidam ha dato in moglie una sua figlia [a qualcuno] contro il consenso di lei [...]. E se qualcuno dice al tutore [di una donna]: "Fammi sposare questa o quella", e il tutore tace o gli dice: "Cosa possiedi?". E l'altro dice: "Ho questo o quello", o tace, e il tutore dice: "La faccio sposare a te", allora il matrimonio è valido. Questo racconto è stato narrato da Sahl sull'autorità del profeta" » (Al-Bukhari 7.70)

La sposa forzata si era poi rivolta al profeta che ha riconosciuto l'invalidità di quel matrimonio (Al-Muwatta 28.25; Al-Bukhari 7.69; 9.78; 9.99). Non esistono però detti che invalidano il matrimonio di una vergine verso il quale era contraria.

In epoca contemporanea alcune legislazioni civili cercano di tutelare il ruolo attivo della donna: in Tunisia, Somalia e Iraq il contratto deve essere stipulato direttamente dagli sposi, mentre in Marocco la sposa deve essere presente alla stipula e apporre la propria firma.

Cerimonia

La cerimonia del matrimonio, trattandosi della stipula di un contratto tra sposo e tutore, non prevede un ruolo attivo della donna.

Doveri del marito: dote e mantenimento

Secondo il Corano il matrimonio è caratterizzato da affetto e armonia tra l'uomo e la donna, per il quale (riprendendo Gen 2,18 ) è stata creata:

« Fa parte dei suoi [di Allah] segni l'aver creato da voi, per voi, delle spose, affinché riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero dei segni per coloro che riflettono » (Corano 30,21)

Il contratto matrimoniale implica precisi diritti e doveri degli sposi. In particolare lo sposo ha il dovere di versare alla sposa la dote (مهر‎, mahr): "Date alle vostre spose la loro dote" (Corano 4,4). La dote, che può essere versata integralmente o parzialmente in vari momenti concordati (al momento del matrimonio, in seguito, in caso di ripudio o morte dello sposo), rimane di esclusivo possesso della moglie.

Lo sposo ha anche il dovere di garantire il sostentamento di moglie e figli:

« Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. » (Corano 4,34)

Non esistono tariffe ufficiali circa la quota minima o massima della dote, che rimane oggetto di trattativa dello sposo e del tutore. Un episodio attribuito a Maometto minimizza il ruolo della dote:

« Una donna venne al profeta e gli si offrì come sua sposa. Lui disse: "In questi giorni non ho la necessità di una donna". Poi venne un uomo e disse: "O, Apostolo di Allah! Dalla in sposa a me!". Il Profeta gli chiese: "Cosa possiedi?". Lui disse: "Non ho niente". Il profeta disse: "Dalle qualcosa, anche un anello di ferro". Lui ripeté: "Non ho niente". Il Profeta gli chiese: "Quanto conosci del Corano a memoria?". Lui rispose: "Tanto, così tanto". Il Profeta disse: "Te la do in sposa per quello che conosci del Corano" » (Al-Bukhari 7.72)
Rapporto tra lavoratori maschi e femmine con almeno 15 anni (dati 2011).

Oltre alla dote il principale dovere del marito è il mantenimento della moglie, oltre che dei figli. La donna dunque, tendenzialmente, non dovrebbe essere impegnata in attività propriamente lavorative, essendo la sua principale mansione la cura dei figli e della casa. In caso di necessità però può anche lavorare, assieme al marito, per mantenere la famiglia. I dati demografici mondiali del 2011[1] rilevano che, per quanto l'occupazione femminile sia generalmente minore di quella maschile (p.es. in Italia lavora il 38% delle donne vs. il 61% degli uomini, in Germania il 53% vs. 67%, negli USA 58% vs. 72%), nei paesi musulmani il divario è tendenzialmente maggiore (p.es. Arabia Saudita 21% vs. 80%, Egitto 22% vs. 75%, Iran 32% vs. 73%, Iraq 14% vs. 69%).

Doveri della moglie: sottomissione

La moglie ha il dovere di appagare il desiderio sessuale del marito a suo piacimento:

« Le vostre spose per voi sono come un campo. Venite pure al vostro campo come volete, ma predisponetevi" » (Corano 2,223)

« Disse l'apostolo di Allah: Se un marito chiama sua moglie nel letto e lei rifiuta e gli causa ira per il sonno, gli angeli la malediranno fino al mattino. » (Al-Bukhari 4.460; cf. anche 7.122)

La sottomissione della moglie al marito è rimarcata da un hadith di Maometto: "Il profeta disse [...]: Se mai dovessi comandare qualcuno di prostrarsi, comanderei le donne a prostrarsi innanzi ai loro mariti, a motivo del diritto speciale dato ai mariti da Allah" (Dawud 876). Un passo del Corano ammette la liceità della violenza domestica verso le donne insubordinate:

« 32. Non invidiate l'eccellenza che Allah ha dato a qualcuno di voi: gli uomini avranno ciò che si saranno meritati e le donne avranno ciò che si saranno meritate [...]. 34. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande. » (Corano 4,32-34)

Commentatori tardivi hanno attenuato il tenore di questa prescrizione affermando che i colpi devono essere leggeri, simbolici, senza lasciare segni sul corpo della donna, inferti con un fazzoletto o un siwak (il bastoncino usato per pulire i denti). Ma nel Corano e negli ahadith non si trovano attenuanti del genere.


Mano di Fatima
Mano di Fatima pendente da uno specchietto retrovisore in Tunisia.
Collana con la Mano di Fatima.
Batacchio con la Mano di Fatima in Marocco.

Un modello ideale di fedeltà e sottomissione della moglie al marito è rappresentato dall'amuleto detto "mano di Fatima", o hamsa (cinque in arabo). Il simbolo ha origine preislamica ed è proprio anche alla tradizione ebraica ("mano di Miriam", sorella di Mosè e Aronne), ma una diffusa leggenda islamica lo ricollega a Fatima, la figlia prediletta di Maometto.[2] Questa era intenta a cucinare, preparando un halva (dolce fatto col sesamo), quando il marito Alì tornò a casa inaspettatamente con una concubina che avrebbe dovuto affiancare la moglie. Fatima, profondamente innamorata del marito, soffrì interiormente alla vista della ragazza, pronta comunque ad accettare umilmente la cosa. Il dolore che provava nel cuore era così intenso che non si accorse che stava usando la mano per mescolare il cibo nella pentola.

Poligamia

Caratteristica ben nota del matrimonio islamico è la possibilità di poligamia maschile (poliginia):

« Se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono, ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola o le ancelle che le vostre destre possiedono, ciò è più atto ad evitare di essere ingiusti » (Corano 4,3)

D'altro canto la stessa sura afferma: "Non potrete mai essere equi con le vostre mogli anche se lo desiderate" (Corano 4,129), e come nota l'islamista Piccardo, "molti orientalisti e persino alcuni musulmani occidentalizzati hanno voluto leggere in questo versetto una 'proibizione implicita' della poligamia [...]. [Tuttavia] la Sunna dell'Inviato di Allah, la pratica di vita dei suoi Compagni, il diritto islamico affermano nettamente il contrario",[3] cioè che la poligamia è lecita. Maometto poté superare il limite di 4 mogli per privilegio divino ("Questo è un privilegio che ti è riservato, che non riguarda gli altri credenti", Corano 33,50): ebbe complessivamente 13 mogli (le indicazioni a proposito cambiano a seconda che si considerino alcune come concubine e non mogli),[4] e la terza moglie, Aisha, aveva 6 anni al momento del matrimonio, che venne consumato quando ne aveva 9[5] (un detto[6] riferisce di una stipula del contratto a 7 anni). I musulmani contemporanei osservano che la pubertà delle bambine arabe è precoce.

Islamico con 4 mogli in Malaysia

Dato che lo sposo deve però mantenere economicamente moglie e figli, è prassi diffusa che il marito abbia una sola moglie: nel mondo islamico la quota di matrimoni poligami è stimabile tra 1-3%.[7] Il tutore della sposa può anche includere nel contratto matrimoniale la clausola di monogamia, possibilità concessa anche dalla legislazione civile di Giordania, Marocco e Libia, che richiedono l'assenso scritto della prima moglie alla poligamia del marito. In Siria e Iraq la legge civile impone che il marito poligamo debba riuscire a mantenere le mogli.

Tra gli stati islamici, la sola Tunisia è arrivata a proibire legalmente la poligamia nel 1956 (Code du Statut Personnel, art. 18).

Concubinaggio

Sebbene la legge islamica condanni come adulteri i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, esistono due contesti legali nei quali l'uomo può legittimamente avere rapporti al di fuori dello stabile vincolo coniugale: la schiavitù e la prostituzione.

Quanto alla schiavitù, il Corano in diversi passi ammette la legittimità della schiavitù femminile sessuale: vi sono vietate "tra tutte le donne quelle maritate, a meno che non siano vostre schiave [lett. ciò che possiedono le mani destre di voi]" (Corano 4,24); prospereranno i credenti che si mantengono casti "eccetto con le loro spose e con schiave che possiedono, e in questo non sono biasimevoli" (23,6); i credenti si mantengono casti "eccetto che con le loro spose e con le schiave che possiedono, e in questo non sono biasimevoli" (70,30). Non è stabilito un limite al numero di schiave concubine che un uomo può possedere.

Il secondo contesto è quello del matrimonio a termine o "di piacere" (نكاح المتعة‎, nikàh al-mutʿah), che come il normale matrimonio prevede un accordo tra un tutore e l'uomo e il versamento di una dota alla donna, ma è di durata prefissata. Si tratta della struttura legale che, tra l'altro, caratterizza la prostituzione. Si basa su un verso coranico:

« Vi è permesso cercare [donne] utilizzando i vostri beni in modo onesto e senza abbandonarvi al libertinaggio. Così come godrete di esse, verserete loro la dote che è dovuta. Non ci sarà alcun male nell'accordo che farete tra voi, oltre questa prescrizione » (Corano 4,24)

Matrimoni misti

L'uomo musulmano può sposare musulmane o cristiane ed ebree, mentre la donna musulmana può essere data in moglie solo a musulmani:

« Non sposate le [donne] associatrici [pagane o atee], finché non avranno creduto, ché certamente una schiava credente è meglio di una associatrice, anche se questa vi piace. E non date spose agli associatori, finché non avranno creduto, ché, certamente, uno schiavo credente è meglio di un associatore, anche se questi vi piace. Costoro vi invitano al Fuoco, mentre Allah, per Sua grazia, vi invita al Paradiso e al perdono" » (Corano 2,221)

« Oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito [...] le donne credenti e caste, le donne caste di quelli cui fu data la Scrittura prima di voi [ebrei e cristiani], versando il dono nuziale - sposandole, non come debosciati libertini" » (Corano 5,5)

« O voi che credete, quando giungono a voi le credenti che sono emigrate, esaminatele; Allah ben conosce la loro fede. Se le riconoscerete credenti, non rimandatele ai miscredenti - esse non sono lecite per loro né essi sono loro leciti - e restituite loro ciò che avranno versato. Non vi sarà colpa alcuna se le sposerete versando loro il dono nuziale. Non mantenete legami coniugali con le miscredenti" » (Corano 60,10)

Secondo il documento della CEI (2000), "la donna non musulmana che sposa il musulmano, conserva la propria fede e il diritto di praticarla. I testimoni del matrimonio possono essere non musulmani, se la sposa non è musulmana. La donna non musulmana è discriminata rispetto alla musulmana nella sua posizione di madre. Alcune leggi prevedono che i figli possono essere tolti alla madre non musulmana se vi è timore che ella li allontani dalla religione paterna".

Adulterio

La fornicazione (la relazione sessuale al di fuori del vincolo matrimoniale) e l'adulterio (la relazione che infrange la fedeltà matrimoniale) sono riprovate dalla legge islamica come anche dalla dottrina ebraica e cristiana. La tradizione islamica appare però indecisa sulla pena da infliggere ai colpevoli.

Un verso coranico impone alla donna adultera (ma non all'uomo) di essere rinchiusa in una casa per tutta la vita. Condizione necessaria per la pena è che siano portati 4 testimoni, situazione improbabile per una relazione adulterina. Questa pena non ha altre attestazioni ed è considerata abrogata.

« Se le vostre donne avranno commesso azioni infami [fornicazione o adulterio] portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita » (Corano 4,15)

Un diverso verso coranico impone invece la flagellazione, sia all'uomo che alla donna. Anche in questo caso sono necessari 4 testimoni, sia per l'accusa che per la difesa.

« 2. Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta e non vi impietosite [nell'applicazione] della Religione di Allah, se credete in lui e nell'ultimo giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione [...] 4. E coloro che accusano le donne oneste senza produrre quattro testimoni, siano fustigati con ottanta colpi di frusta e non sia mai più accettata la loro testimonianza [...] 6. Quanto a coloro che accusano le loro spose, senza aver altri testimoni che se stessi, la loro testimonianza sia una quadruplice attestazione [in Nome] di Allah, testimoniante la loro veridicità, 7. e con la quinta [attestazione invochi] la maledizione di Allah su se stesso, se è tra i mentitori. 8. E sia risparmiata [la punizione alla moglie], se ella attesta quattro volte, in Nome di Allah, che egli è tra i mentitori, 9. e la quinta [attestazione invocando] l'ira di Allah su se stessa, se egli è tra i veritieri. » (Corano 24,2-9)

Una tradizione extracoranica, attestata in diversi ahadith, impone invece la condanna capitale per lapidazione (رجم, rajam) sia per l'uomo che per la donna sposati colpevoli di adulterio.

La tradizione islamica dunque differenzia la pena circa le relazioni sessuali exraconiugali: indipendentemente dal genere, se il reo non è sposato sono previste 100 frustate e un anno di esilio, mentre se è sposato è prevista la lapidazione, pena ripresa dall'antico testamento, nonostante rappresenti il "versetto dimenticato" nel Corano. Per infliggere la condanna serve una quadruplice testimonianza o una quadruplice ammissione dei rei. Tuttavia per la donna l'avvenuto adulterio può essere accertato anche con la perdita della verginità o con una gravidanza indesiderata, che la pone in una posizione legale svantaggiata rispetto all'uomo.

L'esecuzione della condanna avviene scavando una buca nel terreno in modo che il corpo dell'uomo risulti coperto fino alla vita, della donna fino al seno, per impedire di colpire zone genitali. La vittima viene semi-sepolta avvolta in un telo.[8]

Attualmente la lapidazione degli adulteri sposati è prevista nelle legislazioni di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Nigeria (in alcuni stati federali del nord), Pakistan, Sudan, Yemen. Episodi di linciaggio saltuari e sporadici sono attestati in varie nazioni islamiche come Afghanistan, Indonesia, Iraq, Somalia.

Divorzio

La tradizione islamica ammette il divorzio sia su richiesta dell'uomo (طلاق, talàq) sia su richiesta della donna (خلع‎, khula). Tuttavia, nonostante la possibilità sia concessa ad entrambi, "la disuguaglianza giuridica tra i coniugi all'interno del matrimonio si manifesta in tutta la sua portata nel momento dello scioglimento del legame. Il diritto musulmano riconosce esclusivamente al marito il potere di ripudio, ossia il diritto di porre fine al matrimonio mediante una semplice dichiarazione verbale".[9]

Il divorzio maschile (talàq) è esplicitamente descritto nel Corano. In particolare:

« 227. Se poi [gli uomini] decidono il divorzio, in verità Allah ascolta e conosce. 228. Le donne divorziate osservino un ritiro della durata di tre cicli, e non è loro permesso nascondere quello che Allah ha creato nei loro ventri, se credono in Allah e nell'ultimo giorno. E i loro sposi avranno priorità se, volendosi riconciliare, le riprenderanno durante questo periodo. Esse hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini, ma gli uomini sono superiori. Allah è potente, è saggio. 229. Si può divorziare due volte. Dopo di che, trattenetele convenientemente o rimandatele con bontà; e non vi è permesso riprendervi nulla di quello che avevate donato loro [la dote], a meno che entrambi non temano di trasgredire i limiti di Allah. Se temete di non poter osservare i limiti di Allah, allora non ci sarà colpa se la donna si riscatta. Ecco i limiti di Allah, non li sfiorate. E coloro che trasgrediscono i termini di Allah, quelli sono i prevaricatori. 230. Se divorzia da lei [per la terza volta] non sarà più lecita per lui, finché non abbia sposato un altro. E se questi divorzia da lei, allora non ci sarà peccato per nessuno dei due se si riprendono, purché pensino di poter osservare i limiti di Allah. » (Corano 2,227-9)

Il ripudio maschile viene fatto pronunciando alla donna la parola talàq, senza che siano prescritte particolari motivazioni e formalità. Dopo il ripudio la donna ha il diritto-dovere di rimanere per un periodo di 3 mesi ( 'iddah) nella casa dell'ex-marito, per permettere una eventuale riconciliazione e accertare che la donna non sia gravida. Al termine di questo periodo il ripudio deve essere testimoniato da due uomini retti (Corano 65,2). Dopo il ripudio il marito può eventualmente risposare la donna fino a un massimo di tre matrimoni, a meno che la donna non abbia vissuto un nuovo matrimonio con un coniuge diverso seguito da ripudio.

La richiesta di divorzio da parte della moglie (khula) è genericamente accennata nel passo coranico sopra riportato: "Se temete di non poter osservare i limiti di Allah, allora non ci sarà colpa se la donna si riscatta" (2,229). Un diverso passo accenna alla possibilità di un divorzio consensuale:

« Se una donna teme la disaffezione del marito o la sua avversione, non ci sarà colpa alcuna se si accorderanno tra loro. L'accordo è la soluzione migliore. » (Corano 4,128)

Mentre nel talàq la moglie mantiene la dote, nella khula deve versare al marito un riscatto, che può essere la dote, parte di essa, o essa più un rimborso per le spese di mantenimento del marito verso la moglie negli anni di matrimonio. La tradizione islamica ha stabilito che la richiesta della moglie deve essere fatta a un giudice (qadi). Alla richiesta deve seguire un tempo di attesa di un mese. Secondo Fiorita, "l’unica causa di divorzio prevista da tutte le scuole [islamiche] è rappresentata dall'esistenza nel marito di quei vizi che rendono impossibile il rapporto sessuale come l'evirazione, la castrazione e l'impotenza. Altre cause di divorzio comunemente ammesse sono l'assenza del marito (sul presupposto che la lontananza dell'uomo comporti alla moglie un danno affettivo e morale) e il mancato pagamento da parte dello stesso di ciò che è dovuto a titolo di mantenimento".

Dopo il ripudio o divorzio l'uomo rimane responsabile della custodia, dell'educazione e del mantenimento dei figli.

Valutazione cattolica

La valutazione del matrimonio islamico per sé, che è parte della dottrina e della tradizione propria di una religione non cattolica, ricade all'interno del dialogo ecumenico. Essa ha però risvolti indiretti importanti, e talvolta problematici, allorquando si verifica un matrimonio islamo-cristiano, impropriamente ma comunemente detto "misto".[10]

Diritto canonico

Secondo la tradizione e il diritto canonico propri del cattolicesimo, il sacramento del matrimonio prevede che entrambi gli sposi siano cattolici battezzati: "È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata".[11]

Nel caso di un nubendo cattolico e un non cristiano, p.es. di fede islamica, il matrimonio può essere validamente celebrato solo con la dispensa dell'ordinario[12] dal cosiddetto impedimento di disparitas cultus (disparità di culto). La motivazione di questa dispensa alla regola può essere trovata nello stesso Nuovo Testamento:

« Se un fratello ha la moglie non credente e questa acconsente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. »

Il diritto canonico prevede la dispensa a patto che il coniuge cattolico si impegni a non abbandonare la propria fede, faccia il possibile per crescere i figli nella fede cattolica, e informi il coniuge di tali intenti.[13] "Spetta alla conferenza Episcopale [della speifica nazione] sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata".[14]

Il matrimonio islamo-cristiano dunque è, dal punto di vista cattolico, canonicamente possibile e legittimo, per quanto eccezionale. D'altro canto, la direttiva coranica che vieta ai tutori la cessione di mogli islamiche a cristiani fa sì che il caso tipico sia quello dello sposo musulmano e della sposa cattolica.

Conferenza episcopale italiana

Alcuni documenti della chiesa italiana evidenziano però come caratteristiche proprie della concezione islamica del matrimonio possono rendere difficile e non serena la convivenza. Così il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, del 1993 (online):

« Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica: tali matrimoni, infatti, oltre ad aumentare numericamente, presentano difficoltà connesse con gli usi, i costumi, la mentalità e le leggi islamiche circa la posizione della donna nei confronti dell'uomo e la stessa natura del matrimonio. È necessario, quindi, considerare attentamente che i nubendi abbiano una giusta concezione del matrimonio, in particolare della sua natura monogamica e indissolubile. Si abbia certezza documentata della non sussistenza di altri vincoli matrimoniali e siano chiari il ruolo attribuito alla donna e i diritti che essa può esercitare sui figli. È bene esaminare al riguardo anche la legislazione matrimoniale dello Stato da cui proviene la parte islamica e accertare il luogo dove i nubendi fisseranno la loro permanente dimora. Nella richiesta di dispensa per la celebrazione del matrimonio, che dovrà essere inoltrata per tempo all'Ordinario del luogo, si tenga conto di tutti questi elementi problematici, offrendo ogni elemento utile al discernimento e alla decisione » (CEI, 1993, n. 89)

Il documento I matrimoni islamo-cristiani del 2000 (online), tra le altre cose, riprende il paragrafo del Direttorio, e riassumendo il parere di Padre Maurice Borrmans (docente di diritto musulmano al Pontificio istituto studi arabi e d’islamistica) elenca i punti di attrito tra la concezione cristiana e quella islamica di matrimonio (p. 61):

  • la tutela giuridica dei figli affidata al solo padre (o al nonno o allo zio paterno);
  • la possibilità di ripudio della donna, senza necessità di giustificazioni, da parte del marito;
  • la poligamia;
  • il rifiuto del diritto di successione e di eredità a favore di persone non musulmane.

Quanto al primo punto in particolare, anche se non viene chiaramente esplicitato dai redattori del documento, il fatto che il padre musulmano abbia il diritto-dovere di educare i figli alla religione islamica, in linea di principio costituisce un grande ostacolo alla dispensa per disparitas cultus e alla liceità canonica del matrimonio, che prevede appunto la possibilità della donna cattolica di educare i figli alla fede cristiana. Quanto al secondo punto, la piena libertà di ripudio concessa al padre dal diritto islamico, che garantisce anche la piena custodia paterna dei figli, è in linea con l'amara constatazione che "casi di donne cristiane che vedono portarsi via i loro figli dai mariti che tornano in patria senza più poterli rivedere sono ormai frequenti anche in Italia" (p.6). In conclusione il documento fa propria la considerazione di mons. Dante Lafranconi, vescovo di Savona-Noli, il quale

« invita "a procedere con cautela nella concessione della dispensa di disparità di culto che consente il matrimonio islamo-cristiano" e a "valutare ogni volta caso per caso". La situazione è talmente piena di implicazioni giuridiche e religiose penalizzanti (soprattutto per la donna) che talvolta "è preferibile il matrimonio civile". Nel caso due persone fossero fermamente decise a contrarre un matrimonio islamo-cristiano, mons. Lafranconi ribadisce l’importanza di "lavorare molto sulla formazione dei fidanzati per renderli consapevoli delle difficoltà cui vanno incontro" » (CEI, 2000, p. 60)

La stessa linea è condivisa dalle Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia (2005, online), che ribadisce la liceità eccezionale dei matrimoni islamo-cristiani ma al contempo la sconsiglia:

« 3. In breve, l’esperienza maturata negli anni recenti induce in linea generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani. La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati problemi concernenti l’esercizio adulto e responsabile della propria fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l’educazione religiosa dei figli, nonché la diversa concezione dell’istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le interferenze dell’ambiente familiare d’origine, costituiscono elementi che non possono essere sottovalutati né tanto meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia, sino a condurla a fratture irreparabili.
4. Attesa la complessità dei fattori in questione, i matrimoni tra cattolici e musulmani devono essere comunque considerati unioni potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare verso le persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché comprensivo. Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristianomusulmane di profondo spessore umano e spirituale, capaci di amalgamare specificità e differenze senza abdicare alla propria identità, non accade così nella maggioranza dei casi, non solo per i rilevanti condizionamenti sociali e culturali, ma soprattutto a causa di un’antropologia culturale e religiosa profondamente diversa che le persone, talora inconsapevolmente, portano in sé » (CEI, 2005, n. 3-4)

Accenni ai matrimoni islamo-cristiani sono contenuti in alcuni documenti di conferenze episcopali regionali: Cristiani e Musulmani in dialogo (1992, CE Triveneta), Islam e Cristianesimo (2000, CE dell'Emilia Romagna), Per un discernimento cristiano sull'Islam (2004, CE Siciliana).

Altri documenti

Altri organismi ecclesiastici hanno pubblicato documenti relativi ai matrimoni islamo-cristiani:

  • Secrétariat pour les relations avec l'Islam (SRI, ente della Conferenza episcopale francese). Les mariages islamo-chrétiens, 1983 (1); 1986 (2); 1995 (3); 2004 (4).
  • KEK-CCEE, Comitato Islam in Europa, Matrimoni tra cristiani e musulmani; Regno-doc. 13,1997,436-448.
  • Centre canadien d'oecumenisme, Guide pastoral des mariages islamo-chrétiens, Montreal 2001
  • Conferenza episcopale spagnola, 23 set. 1987, Orientaciones para la celebracion de los matrimonios entre Catolicos y Musulmanes en España.
  • Conferenza episcopale spagnola, 28 nov. 2008. El matrimonio entre católicos y musulmanes. Orientaciones pastorales, online.
  • Conferenza episcopale di Gran Bretagna, 30 apr. 1990, Mixed Marriages. The Revised directory, online.
Note
  1. Population Reference Bureau, The World's Women and Girls, pp. 10 ss.
  2. Hand of Fatima, dal sito hamsaart.com; cf. anche il blog arabmania.
  3. Hamza Roberto Piccardo (a cura di), Il Corano, nota a 4,129.
  4. Caner, E.M.; Caner, E.F.; Land, R. (2009). Unveiling Islam: An Insider's Look at Muslim Life and Beliefs, p. 56.
  5. Al-Bukhari 5.234; 5.236; 7.64; 7.65; 7.88.
  6. Abu-Dawood 2317.
  7. The New Encyclopedia of Islam (2002), AltaMira Press, p. 477, online.
  8. Cf. "Anatomy of a stoning", National Post, 20 nov. 2010, online.
  9. Fiorita, 2002.
  10. Secondo il diritto canonico, si parla propriamente di matrimonio misto quando i nubendi sono un cattolico e un cristiano non cattolico, e tale matrimonio necessita della "espressa licenza della competente autorità" ecclesiale cattolica (Codice di Diritto Canonico 1124). Dal punto di vista politico-giuridico-sociale, con "matrimonio misto" ci si riferisce a un matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino straniero.
  11. Codice di Diritto Canonico 1086, § 1.
  12. Codice di Diritto Canonico 1086, § 2.
  13. Codice di Diritto Canonico 1125, § 1-2.
  14. Codice di Diritto Canonico 1126.
Fonti
Bibliografia
  • Nicola Fiorita, Dispense di diritto islamico, 2002, online
Voci correlate
Collegamenti esterni
  • Guida al Matrimonio Islamico, online dal sito huda.it
  • La Morale Sessuale Islamica - Struttura, online, dal sito al-islam.org