23
contributi
m (Bot: Sostituzione automatica (-Chiesa Cattolica +Chiesa cattolica)) |
|||
Secondo le norme del diritto internazionale approvate con la Convenzione di Vienna del 1961, il Nunzio Apostolico ha il rango di ambasciatore straordinario e plenipotenziario, con le medesime prerogative degli ambasciatori di qualunque altro Paese. In precedenza, gli era riconosciuta di diritto la carica di Decano del corpo diplomatico, indipendentemente dall'anzianità di nomina, e poteva pertanto godere della precedenza protocollare. Peraltro, la Convenzione di Vienna permette ancora oggi ad uno Stato di attribuire queste prerogative al Nunzio Apostolico.<ref>''United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities'', [[Vienna Convention on Diplomatic Relations]], Article 16, United Nations, [[18 aprile]] [[1961]]</ref> Poiché le nomine del Nunzio sono in genere di lunga durata (non essendo condizionate, come a volte accade per gli altri Stati, da eventuali cambi di governo), spesso il Nunzio ricopre comunque il ruolo di decano.
Oltre a curare
==Altri titoli==
|
contributi