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Secondo le norme del diritto internazionale approvate con la Convenzione di Vienna del 1961, il Nunzio Apostolico ha il rango di ambasciatore straordinario e plenipotenziario, con le medesime prerogative degli ambasciatori di qualunque altro Paese. In precedenza, gli era riconosciuta di diritto la carica di Decano del corpo diplomatico, indipendentemente dall'anzianità di nomina, e poteva pertanto godere della precedenza protocollare. Peraltro, la Convenzione di Vienna permette ancora oggi ad uno Stato di attribuire queste prerogative al Nunzio Apostolico.<ref>''United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities'', [[Vienna Convention on Diplomatic Relations]], Article 16, United Nations, [[18 aprile]] [[1961]]</ref> Poiché le nomine del Nunzio sono in genere di lunga durata (non essendo condizionate, come a volte accade per gli altri Stati, da eventuali cambi di governo), spesso il Nunzio ricopre comunque il ruolo di decano.
Oltre a curare i rapporti tra la Santa Sede e lo Stato in cui opera, il Nunzio rappresenta la Santa Sede presso la Chiesa locale e svolge, quindi, anche funzioni ecclesiali previste all'ordinamento canonico. In questa veste si occupa, tra l'altro, della procedura di nomina dei nuovi Vescovi in tutte le [[Diocesi]] che fanno parte dello Stato di sua competenza:
* conduce le indagini relative, preparando i ''dossier'' con il profilo del candidato pastore;
* aggiorna la lista dei [[presbitero|presbiteri]] proposti periodicamente dalle [[Conferenza Episcopale|Conferenze Episcopali]] come idonei per l'[[Episcopato]];
* propone alla [[Congregazione per i Vescovi]] una terna di candidati, tra i quali verrà scelto il nuovo [[Vescovo]].
==Altri titoli==
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