Insegnamento della Religione Cattolica: differenze tra le versioni

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:a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
:b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.}}
 
Una nuova intesa stilata nel 2012 tra MIUR e CEI<ref>DPR 20 agosto 2012, n. 175, "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012, [http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-16&task=dettaglio&numgu=242&redaz=012G0197&tmstp=1350482078818 online].</ref> stabilisce che, dall'anno scolastico 2017-18, i docenti di ogni ordine abbiano conseguito, in alternativa a un baccalaureato in teologia, una "laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un [[Istituto Superiore di Scienze Religiose]] approvato dalla Santa Sede" (4.2.1.c). In altre parole, non basterà più una semplice laurea civile o un corso triennale di teologia (cf 4.3.d del DPR del 1985), ma servirà un corso magistrale (3+2 anni) conseguito in un ISSR.
 
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