Festa di precetto: differenze tra le versioni

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Le [[Conferenza Episcopale|Conferenze Episcopali]] possono, con l'approvazione della [[Sede Apostolica]], abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi di precetto<ref>[[Codice di Diritto Canonico]], can. 1246 §2.</ref>. In [[Italia]] la [[Conferenza Episcopale Italiana|Conferenza Episcopale]] ha abolito il carattere di ''festa di precetto'' delle solennità di San Giuseppe e dei Santi Pietro e Paolo poiché la [[Legge italiana di soppressione delle festività religiose (1977)|legge civile del 1977]] ne ha soppresso il carattere festivo civile; la stessa legge ha tolto il carattere festivo alle solennità dell'Ascensione e del ''Corpus Domini'', per cui esse sono state trasferite alla domenica seguente.
 
Le Conferenze Episcopali e i [[vescovo diocesano|vescovi]] [[Diocesi|diocesani]] possono stabilire altre feste di precetto per i [[fedele|fedeli]] a loro soggetti.
 
== Prescrizioni per i chierici ==

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