Festa di precetto

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Si usa l'espressione Festa di precetto per indicare quelle festività dell'Anno Liturgico nelle quali la Chiesa cattolica fa obbligo ai suoi fedeli di partecipare alla Celebrazione dell'Eucaristia e di astenersi dai lavori o affari che impediscono di rendere culto a Dio e che turbano la letizia del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo[1].

Celebrazione eucaristica parrocchiale. Nelle feste di precetto i fedeli sono tenuti anzitutto a partecipare alla Santa Messa

Soddisfa il precetto chi partecipa alla Messa nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente[2].

L'elenco delle feste di precetto

Il "primordiale giorno festivo di precetto" è la domenica, giorno della risurrezione di Gesù[3].

Le feste di precetto stabilite per la Chiesa Latina

Oltre alla domenica, le altre feste di precetto prescritte per tutta la Chiesa Latina sono[3] (l'elenco è ordinato partendo dall'Avvento):

Non sono di precetto, ancorché feste civili, i seguenti giorni:

Le Conferenze Episcopali possono, con l'approvazione della Sede Apostolica, abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi di precetto[6].

Le Conferenze Episcopali e i vescovi diocesani possono inoltre stabilire altre feste di precetto per i fedeli a loro soggetti.

Le feste di precetto in Italia

In Italia la Conferenza Episcopale ha abolito il carattere di festa di precetto di due solennità:

La ragione di ciò risiede nel fatto che una legge civile del 1977 ne ha soppresso il carattere festivo civile.

La stessa legge ha tolto il carattere festivo ad altre due solennità:

Esse sono state pertanto trasferite alla domenica seguente, ad eccezione del Rito Ambrosiano che le mantiene invariate al giorno proprio, sebbene non di precetto.

Le prescrizioni per i chierici

Nelle feste di precetto, oltre che nelle domeniche, i vescovi diocesani e i parroci sono tenuti all'applicazione della Messa pro populo[7].

Al Vescovo diocesano viene fatta istanza di presiedere la celebrazione dell'Eucaristia nella cattedrale nelle feste di precetto e nelle altre solennità[8].

Ai parroci viene raccomandata l'omelia[9] e la presidenza dell'Eucaristia più solenne[10] soprattutto nelle domeniche e nelle feste di precetto.

Si raccomanda che le ordinazioni siano celebrate la domenica, o una festa di precetto[11].

Note
  1. Codice di Diritto Canonico, can. 1247.
  2. Codice di Diritto Canonico, can. 1248.
  3. 3,0 3,1 Codice di Diritto Canonico, can. 1246.
  4. In Italia si celebra la domenica seguente, poiché a livello civile dal 1977 non è giorno festivo.
  5. In Italia, per il Rito Romano si celebra la domenica seguente, poiché a livello civile dal 1977 non è giorno festivo. Nel Rito Ambrosiano, invece, si celebra unicamente il giovedì.
  6. Codice di Diritto Canonico, can. 1246 §2.
  7. Codice di Diritto Canonico, can. 388; 534.
  8. Codice di Diritto Canonico, can. 389.
  9. Codice di Diritto Canonico, can. 528 §1.
  10. Codice di Diritto Canonico, can. 530.
  11. Codice di Diritto Canonico, can. 1010.
Fonti
Bibliografia
Voci correlate