Insegnamento della Religione Cattolica: differenze tra le versioni

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Chi segue religione (o l'insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell'ora di religione (o del corso alternativo). Chi non segue religione né il corso alternativo, ugualmente, non è discriminato né favorito: semplicemente non viene valutato nei suoi confronti un momento della vita scolastica cui non ha partecipato, ferma rimanendo la possibilità di beneficiare del punto ulteriore nell'ambito della banda di oscillazione alla stregua degli altri elementi valutabili a suo favore.|Parere del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2011, 2749, n. 16}}
 
A partire dal 2018 la commissione d'esame per l'esame di terza media è "composta dai docenti del consiglio di classe" ([https://www.aiditalia.org/Media/News/DL_62_2017/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017.pdf D. lgs. 62/2017] "buona scuola", art. 8.2), dunque inclusi sia insegnante di religione che di attività alternativa. Dato che il colloquio orale "è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali" (art. 8.5), anche questi insegnanti concorrono alla valutazione secondo le indicazioni nazionali del programma ministeriale IRC.
 
In definitiva:
* l'insegnante di religione si pronuncia, come gli altri insegnanti, circa la promozione o bocciatura degli alunni avvalentisi, e similmente per gli insegnanti di alternativa per gli alunni non avvalentisi;
* la valutazione della materia, espressa in forma di giudizio (p.es. Ottimo) e non voto (p.es. 9), non entra a far parte della media;
* all'esame di terza media gli insegnanti di religione e alternativa, presenti nella commissione, valutano il colloquio sulla base delle indicazioni dei programmi ministeriali, senza che l'IRC sia propriamente materia d'esame. In altre parole, come accade anche per le altre materie, l'insegnante non interroga l'alunno su qualche argomento svolto nelle lezioni annuali, ma sulla base dell'argomento portato dall'alunno (p.es. Gran Bretagna) ne chiede di esporre un aspetto legato alla religione (p.es. l'Anglicanesimo);
* per il triennio delle superiori (3a, 4a, 5a) il professore di religione (come anche quello di attività alternativa) esprime il proprio parere per l'eventuale attribuzione del punto di credito formativo aggiuntivo, nel caso di un alunno la cui media lo colloca nella parte bassa della fascia del credito, parere che va considerato assieme alle altre eventuali attività formative svolte dal ragazzo. P.es. se la media numerica dei voti riconosce a un alunno 4 crediti, nella fascia dei 4-5 crediti, il parere del professore di religione ''può'' farlo salire a 5 crediti.
 
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