Associazione privata di fedeli

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Una Associazione privata di fedeli è basata su un accordo privato tra fedeli nella Chiesa Cattolica per conseguire i fini propri di ogni associazione.

Essa è regolamentata dalle norme del Diritto Canonico[1] in base alle quali si afferma che i fedeli hanno diritto di costituire associazioni mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini propri dell'associazione stessa. Essi possono riguardare l'incremento di una vita più perfetta, la promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o altre opere di apostolato, quali sono le iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

Le possibilità di configurazione di una Associazione di fedeli dipende dalla sua costituzione interna e non dal "grado di riconoscimento": ciò che caratterizza un'Associazione privata di fedeli sono gli impegni o "promesse" private che alcuni membri assumono; il ramo maggiormente sviluppato è laicale, pur avendo diversi stati vocazionali presenti.

Le associazioni private di fedeli, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, restano private. I loro statuti, per il riconoscimento, devono essere esaminati dalla stessa autorità ecclesiastica.

L'approvazione di uno statuto ha sempre delle fasi temporali sia a livello diocesano sia da parte della Santa Sede, passando, secondo la prassi, per un tempo inizialmente ad experimentum che permette sia alla comunità di poter verificare l'applicabilità degli statuti sia alla Santa Sede di aiutare la comunità a trovare i migliori strumenti giuridici per costituirsi e custodire fedelmente nel tempo il carisma ricevuto come "dono comune per l'utilità comune".

Note
  1. Cfr. CDC,Can. 299, & 1; 2; 3
Voci correlate