Associazione pubblica di fedeli

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Associazione pubblica di fedeli è una aggregazione della Chiesa Cattolica riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica.

Nella Chiesa Cattolica di rito latino, a norma del Codice di Diritto Canonico, vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici che laici, sia chierici e laici insieme, tendono mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, come le iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano[1].

Una Associazione pubblica di fedeli è regolamentata dal Codice di Diritto Canonico nel Libro II (Il popolo di Dio), al titolo V (Le Associazioni dei fedeli)[2].

Si distingue da una Associazione privata di fedeli che è basata su un accordo privato tra fedeli per conseguire i fini propri di ogni associazione. Anche quest'ultima è regolamentata dalle norme del Diritto Canonico.[3]

L'approvazione di uno statuto ha sempre delle fasi temporali sia a livello diocesano sia da parte della Santa Sede, passando, secondo la prassi, per un tempo inizialmente ad experimentum che permette sia alla comunità di poter verificare l'applicabilità degli statuti sia alla Santa Sede di aiutare la comunità a trovare i migliori strumenti giuridici per costituirsi e custodire fedelmente nel tempo il carisma ricevuto come "dono comune per l'utilità comune".

Note
  1. Cfr. CDC, can. 298 & 1
  2. Capitoli I (Norme comuni), II (Associazioni pubbliche di fedeli)
  3. Cfr. CDC,Can. 299, & 1; 2
Voci correlate