Associazione di fedeli

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Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
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L'Associazione di fedeli è un'aggregazione della Chiesa Cattolica riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica.

Il Codice di Diritto Canonico disciplina questi istituti al Titolo V (canoni 298-329), riconoscendo così il diritto di libertà di associazione.

Definizione

Il testo normativo prevede la costituzione di associazioni, differenziate dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, composte da fedeli: questi possono essere solo chierici o solo laici, oppure insieme chierici e laici.

I membri, mediante l'azione comune, coltivano una vita sempre più tesa verso la perfezione, oppure si dedicano alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato: iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano[1].

Tipologie di associazioni

Il Codice di Diritto Canonico, premettendo che nessuna associazione può chiamarsi cattolica senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente, distingue alcuni tipi di associazioni:

  • associazioni private (canone 299), costituite direttamente su iniziativa dei fedeli per fini spirituali e per scopi non riservati esclusivamente all'autorità ecclesiastica; queste associazioni non hanno di regola la personalità giuridica canonica ma possono sottoporre i propri statuti all'autorità competente e ricevere eventualmente la lode o la raccomandazione, ove ne vengano riconosciute le finalità spirituali e formative;
  • associazioni pubbliche (canone 301), costituite direttamente dall'autorità ecclesiastica; queste possono avere, oltre che scopi analoghi alle associazioni private, in via esclusiva il fine dell'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, dell'incremento del culto pubblico e altri fini riservati all'autorità ecclesiastica (can. 301). In base al decreto di erezione esse acquistano la personalità giuridica canonica e i loro beni sono di diritto parte del patrimonio della Chiesa (bona ecclesiastica);
  • associazioni clericali (canone 302), dirette da chierici; assumono l'esercizio dell'ordine sacro e sono riconosciute come tali dall'autorità competente;
  • terzi ordini (canone 303), i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso.

Regole comuni

Le associazioni devono dotarsi obbligatoriamente di uno statuto con cui vengano definiti il fine dell'associazione o la ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi, e mediante il quale vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al tempo e al luogo.

Inoltre devono darsi un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.

Vigilanza

Tutte le associazioni di fedeli rispondono alla Santa Sede; su base territoriale le associazioni diocesane sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo.

L'autorità ecclesiastica competente ha il diritto/dovere di vigilare anche direttamente affinché si conservi l'integrità della fede e dei costumi e non vengano compiuti abusi.

Regolamentazione per i singoli membri

L'accettazione dei membri avviene a norma del diritto canonico e degli statuti di ciascuna associazione; si può far parte di più associazioni contemporaneamente: per i religiosi occorre il consenso del superiore.

La legittima iscrizione ad una associazione consente di fruire dei diritti e dei privilegi della medesima, nonché delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse. Nessuno, che sia legittimamente iscritto, può essere dimesso da una associazione, se non per giusta causa.

Regolamentazione per le singole associazioni

Le associazioni possono emanare norme peculiari riguardanti l'associazione stessa, tenere assemblee, designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni.

Coloro che presiedono a queste associazioni devono favorire la cooperazione con altre associazioni affinché siano di aiuto alle opere cristiane. Soprattutto i responsabili devono curare la formazione dei consociati, non solo una formazione cristiana e generale in relazione alle finalità dell’associazione ma anche una preparazione professionale specifica sulle attività dell’associazione (il cosiddetto volontariato).

Note
  1. Cfr. CDC, can. 298 & 1
Fonti
Voci correlate