Nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (2001)

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Ecclesia Dei
Legge di Giovanni Paolo II
in forma di Motu proprio
Data 26 novembre 2000
(XXIII di pontificato)
Argomenti trattati Nuova legge fondamentale della città del Vaticano
Legge precedente Proclamazione di San Tommaso Moro a Patrono dei Governanti e dei Politici
Legge successiva Sacramentorum sanctitatis tutela
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Come ben illustrato nell'introduzione della nuova Legge, il Sommo Pontefice ha preso atto della necessità di dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Allo scopo, pertanto, di renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della Sua missione nel mondo, di Suo Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Sua sovrana autorità, ha promulgato la seguente Legge

La Nuova legge fondamentale della città del Vaticano fu pubblicata da papa Giovanni Paolo II il 26 novembre 2000, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo ed entrò in vigore il 22 febbraio 2001, festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.

La Nuova Legge fondamentale sostituì integralmente la Legge fondamentale della Città del Vaticano, emessa da papa Pio XI il 7 giugno 1929[1], parimenti furono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con detta Legge.

Consta di venti articoli, nel primo dei quali si recita:

« Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. »
Note
  1. L'emanazione della prima Legge fondamentale trova spiegazione nel contesto storico successivo alla stipula dei Patti Lateranensi. Infatti, questi accordi avevano stabilito la creazione dello Stato della Città del Vaticano, che aveva quindi la necessità di dotarsi di una propria struttura istituzionale. Il testo si compone di ventuno articoli, che definiscono le prerogative degli organi che esercitano la funzione legislativa, quella esecutiva e quella giudiziaria nei territori e nelle aree posti sotto la sovranità dello Stato. Tutte e tre queste funzioni sono esercitate in nome del Pontefice, ed anzi egli detiene «la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario
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