Quo elongati
| Quo elongati Bolla pontificia di Gregorio IX | |
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| Data |
28 settembre 1230 (IV di pontificato) |
|---|---|
| Traduzione del titolo | Fino a che punto |
| Argomenti trattati | Si dichiara che i frati francescani sono invitati, ma non obbligati, ad uniformarsi al testamento di san Francesco d'Assisi |
| Bolla precedente | Solet annuere |
| Bolla successiva | Parens scientarum |
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[[Categoria:Documenti papali sulla Regola di San Francesco]]
Quo elongati (Fino a che punto) è una bolla che Papa Gregorio IX pubblicò il 28 settembre 1230.
Con essa, il Papa dichiarò che il testamento di Francesco d'Assisi non era urgentemente vincolante dal punto di vista legale. Questa bolla contribuì in modo significativo alla controversia sulla povertà scoppiata all'interno dell'Ordine francescano. I frati avevano inviato una delegazione a Roma per risolvere la disputa. Con la bolla Quo elongati, il Papa diede la sua risposta alle questioni controverse.
Attaccò l'ideale francescana di povertà, consentendo transazioni effettuate tramite pagamenti senza contanti. Gregorio IX, grande mecenate dei francescani, suggellò questa promessa alla condizione che le transazioni fossero effettuate tramite un intermediario – essenzialmente un fiduciario – che non poteva essere un membro dell'ordine. Con questa manovra legale, si assicurò che, pur essendo di fatto ribaltata la volontà di San Francesco, ciò non contraddicesse sostanzialmente il principio di povertà.
Nello specifico, è stato determinato che:
Il testamento di Francesco non è legalmente vincolante. L'osservazione dei consigli evangelici è centrale. Ai nunzi è consentito accettare elemosine monetarie per i frati. I frati non hanno alcun diritto di proprietà, ma hanno il diritto di utilizzo. L'ordine è in gran parte esente dalla giurisdizione ecclesiastica locale (aggiunta successivamente dalla bolla Nimis iniqua del 1231).
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