Scomunica

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Carlo Emanuelle, Enrico IV penitente davanti a papa Gregorio VII, alla presenza di Matilde di Canossa (1630 ca.), olio su tela: il re era stato in precedenza scomunicato dal pontefice

Per scomunica si intende l'allontanamento di un battezzato dalla comunione dei fedeli in conseguenza di una colpa grave e ostinata. Con questo tipo di censura il reo viene privato dei beni spirituali con cui la Chiesa si adopera per la salvezza, quindi, per estensione, l'esclusione dai Sacramenti e dai benefici spirituali.

La scomunica può essere irrogata in duplice modo:

  1. Late santentiae, ossia nello stesso momento in cui viene commesso il misfatto;
  2. Ferendae sententiae, ossia in conseguenza di un rescritto della sede apostolica (il Vescovo locale).

I delitti meritori di questa pena estrema sono da ricercarsi nell'eresia, nello scisma, nell'apostasia. Altri delitti per cui essa è comminata sono quello della profanazione delle specie eucaristiche, la violazione del sigillo (segreto) confessionale per i sacerdoti, l'aborto procurato ottenendone l'effetto.

Nello spirito della sollecitudine pastorale e della volontà del recupero dei fedeli rei di colpa grave, la Chiesa, prima ancora di giungere alla scomunica, è solita ricorrere ad altre pene medicinali.