Scomunica
Per scomunica si intende l'allontanamento di un battezzato dalla comunione dei fedeli in conseguenza di una colpa grave e ostinata. Con questo tipo di censura il reo viene privato dei beni spirituali con cui la Chiesa si adopera per la salvezza, quindi, per estensione, l'esclusione dai Sacramenti e dai benefici spirituali.
La scomunica può essere irrogata in duplice modo:
- Late santentiae, ossia nello stesso momento in cui viene commesso il misfatto;
- Ferendae sententiae, ossia in conseguenza di un rescritto della sede apostolica (il Vescovo locale).
I delitti meritori di questa pena estrema sono da ricercarsi nell'eresia, nello scisma, nell'apostasia. Altri delitti per cui essa è comminata sono quello della profanazione delle specie eucaristiche, la violazione del sigillo (segreto) confessionale per i sacerdoti, l'aborto procurato ottenendone l'effetto.
Nello spirito della sollecitudine pastorale e della volontà del recupero dei fedeli rei di colpa grave, la Chiesa, prima ancora di giungere alla scomunica, è solita ricorrere ad altre pene medicinali.