Vescovo emerito

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Il titolo di Vescovo emerito spetta ai vescovi che per raggiunti limiti di età, per motivi di salute o perché trasferiti ad altri incarichi non inerenti alla cura pastorale, hanno dovuto lasciare la Diocesi.

Il Codice di Diritto Canonico prevede infatti che al compimento dei settantacinque anni tutti i Vescovi debbano presentare al papa le dimissioni dal proprio incarico[1].

Spetta al Pontefice accettare o respingere le dimissioni; in un primo momento di solito le rifiuta, per accettarle in un secondo momento.

Il titolo di "vescovo emerito" è sempre seguito dal nome della diocesi a cui il prelato ha rinunciato[2], e con la quale continua a mantenere «un vincolo di spirituale affetto.»[3]

Note
  1. Can. 401, §1: «Il Vescovo diocesano, che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età, è pregato di presentare al Sommo Pontefice la rinuncia all'incarico». Can. 401, §2 «Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio.» Recepiti dalle indicazioni del decreto Christus Dominus del [[Concilio Vaticano II sotto papa Paolo VI.
  2. Can. 402, §1 del Codice di diritto canonico; e Art. 225 del "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi".
  3. Congregazione per i vescovi, De titulo tribuendo episcopis officio renuntiantibus, 7 novembre 1970.
Bibliografia
Voci correlate