Vescovo emerito

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Il titolo di Vescovo emerito spetta ai Vescovi che per età, malattia od altro motivo hanno dovuto lasciare la diocesi.

Il Codice di Diritto Canonico prevede infatti che al compimento dei 75 anni di età tutti i Vescovi debbano presentare al papa le dimissioni dal proprio incarico[1].

Spetta al Pontefice accettare o respingere le dimissioni; in un primo momento di solito le rifiuta, per accettarle in un secondo momento.

Anche se non esercita più il suo compito di guida della diocesi, il Vescovo di cui sono state accettate le dimissioni ne conserva il titolo, con l'aggiunta dell'appellativo di "emerito".

Note
  1. Il can. 401, 1 recita: Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici ("Il Vescovo diocesano, che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età, è pregato di presentare al Sommo Pontefice la rinuncia all'incarico").
Bibliografia
Voci correlate