Condizione della donna nell'Islam

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Complessivamente, sotto diversi aspetti, la condizione della donna nell'Islam rimanda a una "antropologia culturale e religiosa profondamente diversa" da quella cristiana (CEI, 2005, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, 4). Sebbene alcuni accenni del Corano rimandano a una posizione formalmente paritaria, sono diversi gli elementi che portano a pensare a una posizione svantaggiata della donna nell'islam:

  • secondo numerosi detti, la maggior parte delle persone dannate nell'eternità sono donne, a causa della loro mancanza di fede, intelletto e gratitudine verso i mariti;
  • le donne non sono incoraggiate a partecipare alla preghiera pubblica nella moschea, e quando lo fanno la loro posizione fisica è separata e subalterna all'assemblea maschile;
  • dal punto di vista giuridico la loro posizione è dimezzata rispetto agli uomini quanto alla testimonianza legale e all'eredità;
  • numerosi elementi disparitari sono ravvisabili nel diritto matrimoniale islamico;
  • in molti paesi africani esiste la prassi della mutilazione genitale femminile, debolmente suffragata da un detto di Maometto;
  • le donne hanno l'obbligo di portare il velo.

Confronto col cristianesimo

Al di là delle singole contingenze storiche e culturali, la concezione propriamente cristiana prevede un ruolo paritario della condizione della donna. Gesù non si faceva scrupolo di predicare alle donne come agli uomini, dei miracoli narrati nei Vangeli ne beneficiavano tanto le donne quanto gli uomini, esse erano protagoniste delle parabole al pari degli uomini, e infine Gesù appare dopo risorto alle donne prima che agli uomini.[1] Nelle lettere di Paolo, che descrivono la vita della primordiale chiesa apostolica, le donne vengono in alcuni passi esplicitamente equiparate agli uomini (Gal 3,28 ; 1Cor 11,11-12 ).

Non mancano testi delle epistole paoline in cui riemerge il Paolo fariseo, in una visione impregnata dell'Antico Testamento, in cui s'invitano le donne alla sottomissione all'uomo (1Cor 11,7 ; Ef 5,22 ), o ne limitano l'attività nelle varie chiese locali (1Tim 2,12 ; 1Cor 14,34-35 ). Il tenore dei passi però non sarebbe così marcato da indurre a parlare di misoginia e l'esame del contesto storico e letterario dei passi 'misogini' ridimensiona maggiormente il tenore del discredito:[2] in 1Tm Paolo si riferisce a un problema concreto che la comunità di Efeso aveva con alcune fedeli (1Tim 5,15 ), mentre in 1Cor la richiesta di silenzio durante i momenti carismatici dedicati alla profezia richiama il fenomeno della libera profezia femminile, spesso in contrasto con l'insegnamento degli Apostoli e della guida dei vescovi, che evolverà in seguito nel montanismo.

Accenni paritari

Secondo alcuni commentatori, alcuni passi del Corano affermano implicitamente l'uguaglianza dell'uomo e della donna. In realtà i passi indicati si limitano a citare gli uomini assieme alle donne:

« In verità, non farò andare perduto nulla di quello che fate, uomini o donne che siate, ché gli uni vengono dagli altri [...] » (Corano 3,195)

« In verità i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, i leali e le leali, i perseveranti e le perseveranti, i timorati e le timorate, quelli che fanno l'elemosina e quelle che fanno l'elemosina, i digiunatori e le digiunatrici, i casti e le caste, quelli che spesso ricordano Allah e quelle che spesso ricordano Allah, sono coloro per i quali Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa » (Corano 33,35)

Vi sono altri passi, del Corano o di ahadith, che regolano la situazione femminile e la definiscono in maniera complessivamente subordinata a quella maschile.

Donne e inferno

Diversi detti attribuiti a Maometto riferiscono la sua convinzione che la maggior parte delle persone dannate all'inferno sono donne, a causa della loro mancanza di fede, intelletto e gratitudine verso i mariti.

Un detto tardivo afferma che "considerando 99 donne, una è in paradiso e il resto è all'inferno" (Kanz al-ummal, 22.10).

Donne e preghiera

La tradizione cristiana non pone particolari vincoli alle donne per quanto riguarda la vita comunitaria e liturgica. Una prassi comune è stata quella della divisione dell'assemblea liturgica tra uomini e donne, attestata anche dal CDC del 1917: "In chiesa le donne siano separate dagli uomini" (c. 1261 § 1), divisione che appare comunque "paritaria" (destra-sinistra, non avanti-dietro) e che non è stata ripresa dal CDC del 1983 e dalla prassi ecclesiale contemporanea. Diversa è la situazione nell'Islam.

Donne e moschee
Donne dietro a un separè in una moschea indonesiana.
Donne all'esterno di una moschea nel sud della Thailandia.
Balcone per donne nella moschea blu di Istanbul.
Donne dietro a un separè in una moschea in Angola.
Sala per donne in una moschea di Berlino.
Moschea femminile in Libano.
Ingresso per donne in una moschea in Iran.

Le donne costituiscono fonte di impurità per la preghiera maschile:

« Se siete malati o in viaggio o uscendo da una latrina o dopo aver accostato le donne non trovate acqua, fate la lustrazione con terra pulita, passandola sul volto e sugli avambracci » (Corano 5,6)

« Le cose che annullano la preghiera erano menzionate alla mia presenza. Essi dissero: "La preghiera è annullata da un cane, un asino e una donna [se questi passano davanti ad un gruppo di persone che stiano pregando]". Io [Aisha, moglie di Maometto] dissi: "Tu ci [noi donne] hai paragonate ad asini e cani. O Allah! Ho visto il Profeta pregare mentre io giacevo nel mio letto fra lui ed il Qibla. Qualora avessi bisogno di qualcosa, preferii non sedermi e disturbarlo. Così, scivolavo via dai suoi piedi" » (Al-Bukhari 1.490, cf. anche 1.498)

« L'apostolo di Allah disse: Quando uno prega senza il sutrah [il tappeto rituale], un cane, un asino, un maiale, un ebreo, un mago e una donna recidono la sua preghiera, ma [perché non succeda] è sufficente che passino davanti a lui alla distanza di un tiro di pietra » (Abu-Dawud 277)

In generale, alle donne (eccetto le ebree, Al-Muwatta 14.15) sarebbe permesso (col consenso del padre o marito) di recarsi nella moschea per la preghiera: "Il profeta disse: permetti alle donne di andare nella moschea di notte" (Al-Bukhari 2.22); "Non vietare alle donne serve di Allah la moschea di Allah" (Al-Muwatta 14.12). Tuttavia altri ahadith e la tradizione islamica sono di parere diverso. Così riassume la Fiqh-us-Sunnah (un noto e diffuso trattato di giurisprudenza islamica, una sorta di "catechismo" musulmano, composto da Sayyid Saabiq negli anni 1940):

« È meglio per le donne pregare nelle proprie abitazioni piuttosto che partecipare alle preghiere collettive [nelle moschee]. Comunque possono andare nella moschea e partecipare alla preghiera collettiva se evitano abbigliamenti e comportamenti provocanti, od ornamenti o profumo.

Ibn 'Umar riferisce che il profeta disse: "Non impedire alle donne di andare nelle moschee, sebbene le loro case siano meglio per loro" [...]. Ahmad e at-Tabarani riferiscono che Umm Humaid as-Sa'diyah venne al messaggero di Allah e disse: "O messaggero di Allah, voglio pregare con te". Il profeta disse: "Mi fa piacere, ma la tua preghiera nella tua abitazione è meglio per te che la tua preghiera nella tua moschea pubblica. E la tua preghiera nella tua moschea pubblica è meglio che la tua preghiera in una più grande moschea pubblica" » (Fiqh-us-Sunnah 2.50)

La tradizione dunque ha sconsigliato la partecipazione femminile ai riti della moschea, che è stata ed è prevalentemente una preghiera maschile. Alle donne inoltre vengono riservati ingressi e luoghi appositi separati dagli uomini (sezioni delimitate da teli o separè, piani sopraelevati, stanze dedicate o apposite moschee femminili). Riporta infatti un hadith:

« Le file migliori per gli uomini sono le prime file, e le peggiori sono le ultime; le file migliori per le donne sono le ultime, e le peggiori le prime » (Muslim 204)

La motivazione addotta dai musulmani per questa "segregazione" femminile nella moschea è che la vista delle prostrazioni rituali di donne potrebbe compromettere la concentrazione degli oranti maschi. Le mestruazioni femminili costituiscono inoltre impedimento alla preghiera nella moschea (Al-Muwatta 20.55, Abu-Dawud 113) e a quella personale: "Le donne in periodo mestruale e le junubi non dovrebbero recitare nulla dal Corano" (Al-Tirmidhi 171).

Nel 2004 la femminista islamica statunitense Asra Nomani, assieme ad altre muslmane progressiste, ha proposto la Carta islamica dei diritti delle donne nella moschea (online) chiedendo in 10 punti un trattamento paritario per le donne nel culto islamico.

Testimonianza ed eredità dimezzata

La dottrina e la tradizione cristiana non prevedono una posizione giuridica diversa tra uomo e donna. Non è così nell'Islam.

Nei processi la testimonianza della donna equivale alla metà di quella di un uomo, dato che questa è considerata meno intelligente:

« O voi che credete, quando contraete un debito con scadenza precisa [...] chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra coloro di cui accettate la testimonianza, in maniera che, se una sbagliasse, l'altra possa rammentarle [...] » (Corano 2,282)

« Il Profeta disse: "Non è vero che la testimonianza di una donna equivalga alla metà di quella di un uomo?". La donna rispose: "Sì". Lui disse: "Il perché sta nella scarsezza dell'intelligenza della donna" » (Al-Bukhari 3.826, cf. anche 1.301, Muslim 31)

Nella spartizione di eredità alla donna spetta la metà della parte dell'uomo:

« Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli: al maschio la parte [di eredità] di due femmine" » (Corano 4,11)

« Ti chiederanno un parere. Di': "A proposito del defunto che non lascia eredi, [né ascendenti, né discendenti] Allah vi dice: Se qualcuno muore senza lasciare figli ma ha una sorella, ad essa toccherà la metà dell'eredità, mentre egli erediterebbe da lei tutto quanto se ella non avesse figli; se ci sono due sorelle, avranno i due terzi di quello che lascia; se ci sono due fratelli - maschi o femmine - al maschio la parte di due femmine". Allah vi illumina affinché non erriate. Allah è l'Onnisciente » (Corano 4,176)

Matrimonio islamico

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Matrimonio islamico

Al di là delle singole e speicifiche situazioni e tradizioni culturali, la dottrina cristiana non prevede un statuto diverso tra marito e moglie. Diversa è la situazione nell'Islam.

Il matrimonio islamico (نكاح, nikàh) non è un rito religioso ma un contratto, basato su fondamenti religiosi, che prevede un ruolo giuridico diverso per l'uomo e la donna, con questa (sotto diversi aspetti) in posizione inferiore rispetto all'uomo:

  • il contratto viene stipulato tra il marito e il tutore (solitamente il padre) della sposa, che può dare il suo assenso esplicito;
  • il marito ha il dovere di mantenere la moglie, che preferibilmente non si deve dedicare al lavoro;
  • la moglie deve essere sottomessa al marito e appagare i suoi desideri, e se appare insubordinata può essere pichiata;
  • il marito può avere fino a 4 mogli, e non viene fissato un limite per le concubine o per i temporanei "matrimonio di piacere" (solitamente atti di prostituzione);
  • il marito ha il dovere-diritto di decidere l'educazione dei figli;
  • l'adulterio è punito con la morte sia per l'uomo che per la donna, ma per questa il fatto può essere più facilmente accertato (perdita di verginità, gravidanza) che non per l'uomo;
  • l'uomo può ripudiare la donna a proprio piamento, mentre questa può chiedere il divorzio in casi limitati, come una grave discuria nel mantenimento.

I matrimoni islamo-cristiani sono possibili, seconso il diritto canonico, tramite la dispensa disparitas cultus. Tuttavia, secondo la CEI, i "matrimoni tra cattolici e musulmani devono essere comunque considerati unioni potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare verso le persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché comprensivo" (CEI, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia, 4).

Nel 2004 la femminista islamica statunitense Asra Nomani, assieme ad altre muslmane progressiste, ha proposto la Carta islamica dei diritti delle donne nella camera da letto (online):

Circoncisione femminile

Diffusione della circoncisione femminile.

La mutilazione genitale femminile (abbreviata in inglese FGM), comunemente nota come circoncisione femminile o infibulazione, è una prassi diffusa in diverse nazioni africane subsahariane e nilotiche, e spesso erroneamente collegata con la religione islamica. In realtà non viene prescritta dal Corano, e solo un detto successivo la considera tacitamente approvata da Maometto:

« Una donna praticava la circoncisione [femminile] a Medina. Il profeta le disse: "Non tagliare con severità, così è meglio per la donna e più desiderabile per il marito" » (Abu-Dawud 2515)

Secondo il rapporto dell'Unicef Female Genitale Mutilation/Cutting. A Statistical Exploration (2005, online), non c'è correlazione tra religione e FGM/C (p. 10), dato che la pratica è diffusa tra donne musulmane, cristiane e animiste. D'altro canto, focalizzando l'attenzione sulle donne musulmane e cristiane (protestanti e cattoliche), ricerche compiute in queste nazioni (cf. tab. 1C) mostrano come la quota di donne musulmane mutilate risulta superiore in 18 su 22 casi, mentre la percentuale per le donne cristiane è superiore in nazioni come Kenia, Niger, Nigeria e Tanzania.

Velo

Tipi di velo islamico[3]

L'usanza del velo femminile, a copertura del capo o del volto, è attestata fin dall'epoca assira, nel XIII sec. a.C. e appare comune alle principali culture antiche: Grecia, Roma, Celtiberi, Media, Persia, Arabia, ebrei.[4]

Nell'Antico Testamento la pratica è attestata in Gen 24,65 ; Nm 5,18 ; Is 47,2 , ripresa da Paolo (per i contesti liturgici) in 1Cor 11,5 ss. Per secoli la tradizione cristiana ha ripreso questa prassi, sia nella quotidiana moda femminile che per la partecipazione alla Messa. In particolare il CDC del 1917 prescrive che le donne accedano alla mensa del Signore col capo coperto (c. 1262 § 2), canone non ripreso dal successivo CDC del 1983. In definitiva, la velazione femminile nel cristianesimo appare come una "tradizione" secondaria, non parte della "Tradizione" normativa quanto a fede e morale.

Quanto all'arabia preislamica, Tertulliano riporta: "Vi giudicheranno le donne arabe, pagane, che si coprono non solo il capo ma anche l'intera faccia, contente di lasciare libero un solo occhio e vedere metà della luce piuttosto che prostituire tutta la faccia. Un donna deve vedere, non essere vista" (Sulla velazione delle vergini 17,4, PL 2,961). La prassi viene poi ripresa e cristallizzata dal Corano:

« E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che celano » (Corano 24,31)

« O Profeta, di' alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate » (Corano 33,59)

Le diverse zone e culture islamiche hanno standardizzato diversi tipi di velo con maggiore o minore grado di copertura del volto, fino all'oscuramento totale garantito dal burqa afgano.

In Italia il velo a copertura del volto sarebbe vietato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 152/1975: "È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo". Tuttavia l'articolo specifica che il divieto è connesso alla mancanza di un "giustificato motivo", e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3076 del 19 giugno 2008 (online), riconoscendo che il velo è l' "attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture", ha stabilito la legalità del burqa (e implicitamente anche del niqab) in quanto "non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento".

Note
  1. Mulieris Dignitatem, Giovanni Paolo II, nn. 13-16.
  2. V. voce "Donna" in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica Edizioni Paoline 1988, p. 428; Bibbia TOB, Torino 1997 nota x p. 2750.
  3. Dal sito dell BBC.
  4. Voce Velo in Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze....
Voci correlate