Dispensa (diritto)

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La dispensa nel diritto canonico è l'atto amministrativo singolare con il quale l'autorità ecclesiastica esonera il soggetto dall'osservanza di una norma o di una statuizione di carattere puramente ecclesiastico e di diritto umano, non già di diritto divino. La dispensa è un istituto fondamentalmente basato sul principio di equità, che consente di armonizzare nel complesso delle norme di diritto canonico ed ecclesiastico una situazione particolare e specifica, non tipicamente contemplata.

Presupposto della deroga è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e alla gravità della legge dalla quale si dispensa, mancando ciò la dispensa è nulla.

Oggetto della dispensa sono le leggi ecclesiastiche, non quelle divine, e tra queste solamente quelle che non definiscono elementi costitutivi degli istituti o atti giuridici.

Il vescovo diocesano che per sua natura ha il potere di dispensare dalle leggi diocesane e da quelle promulgate dal sinodo plenario o provinciale oppure dalla Conferenza episcopale, può, inoltre, dispensare validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità della Chiesa, fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui dispensa sia riservata alla Santa Sede o ad un'altra autorità.

Anche da queste ultime, però, qualsiasi ordinario, quindi anche il vicario generale può dispensare quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e vi sia pericolo di grave danno nel ritardo a condizione che:

  • si tratti di dispense che la Santa Sede nelle medesime circostanze sia solita concedere;
  • non si tratti della legge sul celibato ecclesiastico dalla quale può dispensare solo ed unicamente il Papa.

Va sottolineato che sia la dispensa, sia la stessa facoltà di dispensare sono soggette ad interpretazione restrittiva.

La maggior parte delle dispense toccano due ambiti della vita dei fedeli, quello dell'istituzione del matrimonio e vari aspetti della sua nullità, e varie tematiche riguardanti il clero: presbiteri (dispensa per non aver ancora raggiunto l'età canonica), vescovi (dispensa per non aver ancora ricevuto gli ordini sacri o l'età canonica) e cardinali (nel caso vi sia già un parente nel Collegio cardinalizio).

  • Codice di diritto canonico, libro I, norme generali, titolo IV, Gli atti amministrativi singolari, Capitolo V, Le dispense (Cann. 85 - 93) online
Bibliografia
Collegamenti esterni