Dispensa (diritto)

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La dispensa nel diritto canonico è l'atto amministrativo singolare con il quale l'autorità ecclesiastica esonera il soggetto dall'osservanza di una norma o di una statuizione di carattere puramente ecclesiastico e di diritto umano, non già di diritto divino. La dispensa è un istituto fondamentalmente basato sul principio di equità, che consente di armonizzare nel complesso delle norme di diritto canonico ed ecclesiastico una situazione particolare e specifica, non tipicamente contemplata.

Presupposto della deroga è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e alla gravità della legge dalla quale si dispensa, mancando ciò la dispensa è nulla.

Oggetto della dispensa sono le leggi ecclesiastiche, non quelle divine, e tra queste solamente quelle che non definiscono elementi costitutivi degli istituti o atti giuridici.

Il vescovo diocesano che per sua natura ha il potere di dispensare dalle leggi diocesane e da quelle promulgate dal sinodo plenario o provinciale oppure dalla Conferenza episcopale, può, inoltre, dispensare validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità della Chiesa, fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui dispensa sia riservata alla Santa Sede o a un'altra autorità.

Anche da queste ultime, però, qualsiasi ordinario, quindi anche il vicario generale può dispensare quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e vi sia pericolo di grave danno nel ritardo a condizione che:

  • si tratti di dispense che la Santa Sede nelle medesime circostanze sia solita concedere;
  • non si tratti della legge sul celibato ecclesiastico dalla quale può dispensare solo e unicamente il Papa.

Va sottolineato che sia la dispensa, sia la stessa facoltà di dispensare sono soggette a interpretazione restrittiva.

La maggior parte delle dispense toccano due ambiti della vita dei fedeli, quello dell'istituzione del matrimonio e vari aspetti della sua nullità, e varie tematiche riguardanti il clero: presbiteri (dispensa per non aver ancora raggiunto l'età canonica), vescovi (dispensa per non aver ancora ricevuto gli ordini sacri o l'età canonica) e cardinali (nel caso vi sia già un parente nel Collegio cardinalizio).

  • Codice di diritto canonico, libro I, norme generali, titolo IV, Gli atti amministrativi singolari, Capitolo V, Le dispense (Cann. 85 - 93) online
Bibliografia
Collegamenti esterni