Voto

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Una giovane religiosa emette i voti davanti alla propria superiora

In ambito religioso si definisce voto una promessa fatta a Dio di un bene a Lui gradito. Indica, per antonomasia, il vincolo di consacrazione con il quale una persona offre se stessa a Dio, o a titolo personale (con l'autorizzazione del proprio padre spirituale) o a titolo pubblico, quando il voto (o i voti) si pronuncia in una forma di vita consacrata: monaci, religiosi, istituti secolari, associazioni pubbliche di fedeli, ecc. Il voto (o i voti) hanno una forte connotazione ecclesiale e rientra nell'ambito della virtù di religione.

La promessa espressa dal voto è obbligante, e quindi differisce dalla semplice risoluzione, che è un proposito presente di fare o di non fare delle determinate cose in futuro; il proposito viene chiamato anche fermo proposito.

Nella Bibbia

L'Antico Testamento conosce il voto, generalmente nella forma di un'offerta condizionale fatta a Dio: possono essere offerte cose, animali, o anche persone; queste ultime possono tuttavia essere riscattate; si può offrire un culto, l'astinenza da qualcosa; sacrifici personali.[1]

Sono significativi i voti di Giacobbe (Gen 28,20-22 ), quello di Iefte (Gd 11,30-31.39 ), quello di Anna, la madre di Samuele (1Sam 1,11 : esempio del Nazireato), e il voto imprecatorio di Saul (1Sam 14,24 ). In Dt 23,22-24 , si afferma che non c'è colpa nel non fare una promessa a Dio, ma si commette peccato se si tarda a soddisfarlo.

Il Nuovo Testamento non presenta alcuna raccomandazione di fare voti. Viene però menzionato il fatto che san Paolo aveva un voto per il quale si era fatto tagliare i capelli (At 18,18 ), e si accenna anche a "quattro uomini che hanno fatto un voto" e che lo sciolgono nel Tempio di Gerusalemme (At 21,23 ); in entrambi i casi la natura di tali voti è quella del Nazireato.

Nei Padri della Chiesa

I Padri della Chiesa sono a conoscenza dei voti così come appaiono nella Bibbia, in particolare Sant'Ambrogio[2] e Sant'Agostino[3][1]. Ma la Chiesa riconobbe specialmente la promessa di donare la propria vita al servizio di Dio; in tal senso il Battesimo è accompagnato da promesse, che all'inizio vennero considerate come voti, e che contengono in realtà la consacrazione di se stessi a Gesù Cristo mediante la rinuncia al diavolo e al paganesimo.

Fin dai tempi antichi vergini e vedove praticavano la continenza: tale situazione, che appare più come la scelta di uno stato di vita che come una formale promessa, a partire dal V secolo fu considerata strettamente irrevocabile.

In San Tommaso d'Aquino

San Tommaso d'Aquino ha approfondito la teologia del voto nella Somma teologica, IIª IIae, questione 88, articoli 1-12.[4]

L'argomentazione di Tommaso inizia definendo il voto come una promessa fatta a Dio; Dio legge anche il pensiero, perciò la promessa può essergli fatta anche col solo pensiero; ma la promessa procede da un proposito e il proposito procede da volontà deliberata, perciò a formare il voto "sono necessarie tre cose: deliberazione, proposito e promessa" (art. 1).

Il voto è una promessa che si fa a Dio, deve perciò essere di cosa che non gli sia contraria, come il peccato, ma che gli sia grata, come un atto di virtù; deve essere di cosa possibile e alla quale non si sia già tenuti per necessità di salvezza, ma che meglio conduce alla salvezza dell'anima, e perciò "il voto si dice di un bene migliore" (art. 2).

Tommaso insiste sull'obbligatorietà e utilità del voto. Se ogni promessa è un debito, tanto più lo è una promessa fatta a Dio: perciò "ogni voto obbliga"; e poiché ciò che si vota torna a utilità nostra, perciò "è conveniente fare voti" (artt. 3-4).

Il voto è disporre qualche cosa in onore di Dio, perciò "il voto è un atto di religione". " È più lodevole e meritorio fare qualche cosa con voto che senza voto", perché col voto ogni atto diventa un atto di culto: ne segue una maggiore soggezione a Dio e la volontà resta fissata nel bene (artt. 5-6).

Il voto accompagna a volte una consacrazione: il voto nel ricevere gli Ordini sacri e nella professione religiosa viene reso solenne con una benedizione spirituale o con una consacrazione di istituzione apostolica (art. 7).

Tommaso considera l'aspetto della libertà del voto: se il voto è promessa di cosa possibile, deve essere di cosa che non è soggetta all'altrui potestà: perciò "i dipendenti non possono fare voti senza il consenso dei superiori". "I fanciulli non possono obbligarsi a farsi religiosi", perché non hanno la capacità della relativa deliberazione e perché sono soggetti alla potestà dei genitori; questa poi è tale che, anche se ne avessero la relativa capacità, il loro voto potrebbe essere annullato dall'autorità dei genitori (artt. 8-9).

Il voto importa una legge particolare, ma sulla legge particolare prevale la legge generale, che può modificare la legge particolare in tutto o in parte; con ciò "il voto viene dispensato o commutato" (art. 10).

Infine Tommaso analizza la questione della dispensa dal voto. Uno non può restare monaco e contemporaneamente essere dispensato dal voto di povertà e di castità nemmeno dall'autorità del Sommo Pontefice. Il voto è una promessa fatta a Dio di qualche cosa che a Dio sia grata; ma chi giudica in persona di Dio ciò che gli è più o meno grato è il superiore ecclesiastico: perciò alla dispensa o commutazione del voto occorre l'autorità del superiore ecclesiastico (artt. 11-12).

Approfondimento

Condizione per cui il voto sia valido è che venga emesso da una persona idonea, cioè che disponga di tutte le facoltà per cui esso possa essere emesso. Fra queste vi è l'uso di ragione, la libertà nel farlo, e il proposito di onorare Dio non attraverso semplice desiderio, ma con un fermo disegno che non comporti rimpianti successivi, compatibilmente con l'umana fragilità. Più precisamente il voto, anche quando riguarda materia di poca importanza, presuppone il pieno assenso della volontà: è infatti un atto di generosità verso Dio, e nessuno potrebbe dare qualcosa se non sapesse pienamente cosa sta facendo con tale atto. Ogni errore sostanziale, o comunque ogni errore che sia davvero la causa del fare un voto, rende il voto nullo e senza valore.

Distinzioni

Il voto è detto:[5]

  • personale: quando l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto;
  • reale: se l'oggetto della promessa è una cosa;
  • misto: se la natura dell'oggetto è persona e cosa contemporaneamente.
  • solenne: se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; rende invalidi gli atti ad esso contrari (Can.1192 §2);
  • semplice: ogni voto non solenne; gode di dispensa ordinaria e rende solo illeciti e non invalidi gli atti ad esso contrari, se non consta esplicitamente altro.

I voti si distinguono in due categorie:

  • il voto pubblico, emesso alla presenza del Superiore legittimo in nome della Chiesa: ciò non comporta necessariamente che sia emesso davanti ad una assemblea liturgica o durante una funzione sacra, ma che sia accolto a nome della Chiesa da chi abbia autorevole rappresentanza ecclesiale; i voti di questa forma sono disciplinati dal Codice di diritto canonico, che indica tempi e modalità nei quali un cattolico può impegnarsi con i voti religiosi.
  • il voto privato, detto anche personale, è invece quello che si professa non in presenza di un Superiore legittimo; tale tipo di voto si riscontra nella devozione popolare: si intende promettere qualcosa a Dio, subordinandolo all'ottenimento di una grazia particolare da parte di Dio stesso; in caso di ottenimento della grazia richiesta, la persona che ha fatto il voto ne dà attuazione (in forma di pellegrinaggio, di visita a santuari, di deposizione presso un santuario di un ex voto). Chi poi intende praticare i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, può emettere una promessa o un voto personale nelle mani di un sacerdote che operi un attento discernimento.

L'oggetto del voto

L'oggetto di un voto, secondo la formula classica, non deve essere semplicemente qualcosa di "buono", ma qualcosa di "meglio"; da ciò consegue, ovviamente, che nessun voto fatto a Dio può riguardare alcuna cosa peccaminosa oppure indifferente, giacché la santità di Dio sarebbe incompatibile con qualsiasi cosa malvagia o comunque di natura inferiore, non del tutto buona.

L'oggetto del voto deve poi essere qualcosa di umanamente possibile, poiché nessuno può essere obbligato a fare ciò che è impossibile. Perciò, nessun uomo può fare un voto per evitare ogni materia di peccato, anche la più leggera, perché ciò è moralmente impossibile.


Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Voto di castità, Voto di povertà e Voto di obbedienza


I voti negli Istituti di Vita consacrata

Gli appartenenti agli Istituti di Vita consacrata emettono il voto di professare in forma speciale i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza.

In taluni Istituti Religiosi, secondo il carisma specifico che essi vivono, in aggiunta ai tre voti, vi è il cosiddetto quarto voto, anch'esso derivante dal Vangelo, come potrebbe essere ad esempio il voto di vita quaresimale nell'Ordine dei Minimi, o di obbedienza al Papa per i Gesuiti o di stabilità per certi Ordini contemplativi, eccetera.

Negli istituti di fondazione più antica, detti Ordini religiosi, i voti vengono emessi in forma solenne. Negli istituti di fondazione più recente, detti Congregazioni religiose, i voti vengono emessi in forma semplice. Di fatto però la distinzione tra voti solenni e semplici è oggi solamente tradizionale e formale, tranne che per il fatto che con il voto solenne di povertà il religioso rinuncia non solo all'uso dei propri beni, ma anche al possesso. In passato il voto solenne aveva anche una ricaduta nella sfera civile e pubblica, mentre il voto emesso in forma semplice non l'aveva.[6]

Chi entra in un Istituto di Vita consacrata effettua un periodo di noviziato, dedicato alla conoscenza ed approfondimento del carisma dell'Istituto nel quale entra, e della durata di uno o due anni, dopo di ché professa i voti religiosi. Generalmente questi vengono emessi per un anno e rinnovati al termine della scadenza; in seguito, trascorsi alcuni anni, i voti vengono emessi in forma di professione perpetua. I primi voti emessi dai gesuiti sono invece definitivi per il soggetto, ma non per la Compagnia, che li considera tali solo quando vengono rinnovati dopo circa dieci anni.

Note
  1. 1,0 1,1 (EN) Voce, in Charles George Herbermann (a cura di), Catholic Encyclopedia, 15 voll., Robert Appleton Company, New York 1907-1914 .
  2. De officiis ministrorum, III, 12: PL XVI, 168.
  3. Sermo 148: PL XXXVIII, 799.
  4. Giacomo Dal Sasso, Roberto Coggi (1989) 257-258.
  5. Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 1192.
  6. Soprattutto nelle epoche in cui non era netta la separazione tra vita sociale e vita religiosa, poteva capitare, ad esempio, che un frate, dopo aver emesso i voti in forma solenne, contraesse matrimonio oppure comprasse un bene. Tale atto non sarebbe stato solo invalido davanti alla Chiesa, ma anche nullo di fronte allo Stato; diversamente, il membro di una congregazione religiosa che aveva emesso i voti semplici, compiendo questi atti giuridici avrebbe comunque compiuto degli atti civilmente validi.
    Oggi in molti Stati tra i quali l'Italia, le norme del Diritto Canonico, in assenza di Convenzioni particolari, non valgono per lo Stato a motivo dell'indipendenza giuridica fra Stato e Chiesa. In Italia va fatto riferimento al Concordato Lateranense del 1929, modificato con la Legge 1985/121 con Protocollo Addizionale (Gazz.Uff.10/04/1985 n°85).
    In forza di ciò, il fatto che un cittadino assuma il vincolo dei voti pubblici e solenni di castità, povertà e obbedienza divenendo un consacrato nella Chiesa, non lo rende un cittadino diverso dagli altri e non ne modifica la capacità giuridica negli ordinamenti statali. In pratica, se un consacrato con professione del vincolo del voto religioso, senza ottenere cessazione o dispensa, compisse atti contrari ai voti emessi secondo il Codice di Diritto Canonico, ossìa contraesse matrimonio civile o -senza permesso dei Superiori- ponesse atti giuridici di proprietà, uso o possesso su beni registrati (come un autoveicolo o un immobile) tali atti, conclusi nelle forme prescritte (acquisto, vendita, donazione, usufrutto, ecc.) verrebbero lecitamente trascritti nei pubblici registri dello Stato con piena validità ed efficacia. Il consacrato sarebbe sanzionabile solo dai suoi Superiori ai sensi del Codice di Diritto Canonico. Se invece il consacrato vuole adeguarsi agli obblighi impostigli dalla legge canonica, deve compiere appositamente atti validi per il diritto civile dello Stato, che ottengano il risultato di conformare la sua condizione al diritto della Chiesa.
Bibliografia


Voci correlate