Capitolo
Il Capitolo, nell'ambito degli Istituti di vita consacrata della Chiesa cattolica, è la riunione dei religiosi volta a riflettere, verificare e prendere decisioni (discernimento) relativamente alla vita comune dei membri.
Nei monasteri
Il luogo più significativo e autorevole del monastero, dopo la Chiesa, è la sala del Capitolo o aula capitolare.
Vi si legge ogni giorno un capitolo della Regola di San Benedetto, e l'abate vi istruisce i monaci; vi si svolgono il rito penitenziale e la correzione fraterna; i novizi ricevono l'abito monastico; si prendono decisioni quotidiane importanti per la vita del monastero; si dà l'estremo saluto ai monaci e sepoltura agli abati.
Non vi possono prendere parte con diritto di voto i "fratelli conversi" e i monaci in formazione che non hanno ancora pronunciati i voti solenni. Essi ascoltano le decisioni capitolari, senza poter intervenire[1].
Negli Ordini e Congregazioni
Per Capitolo si intende, nel contesto del diritto privato dei religiosi (Ordini e Congregazioni), il periodo di tempo durante il quale i superiori maggiori (Superiori generali e provinciali) insieme ai delegati che rappresentano i componenti dell'Ordine o della Congregazione, procedono al rinnovo delle cariche, ad una visione dello stato della compagine comunitaria ed all'eventuale aggiornamento della legislazione interna.
Il Capitolo può essere generale, quando interessa tutto l'Ordine (o Congregazione) oppure provinciale, quando riguarda una determinata Provincia dell'Ordine (o Congregazione) stessa.
È previsto anche un Capitolo locale, in analogia al Capitolo monastico, nel quale si discutono gli affari della comunità in tutti i suoi aspetti e si procede alla votazione, da parte degli aventi diritto (solitamente religiosi di voti solenni o perpetui), per quelle materie che prevedono una votazione (segreta o palese).
Tra i Canonici
Si indica come Capitolo o collegio di Canonici di una Cattedrale o di una Collegiata un gruppo di presbiteri eretto dalla Santa Sede allo scopo di rendere più dignitoso o solenne il culto divino.
Spetta alla Sede Apostolica erigere, modificare o sopprimere un capitolo della cattedrale (CIC, can. 504).
La parola Capitolo indica sia l'insieme morale dei presbiteri che ne fanno parte, sia le loro riunioni ufficiali.
I membri di un Capitolo si riuniscono almeno una volta alla settimana (o comunque secondo quanto stabilito dai propri Statuti) per recitare o cantare la Liturgia delle ore e per concelebrare la Messa conventuale.
Il Capitolo di una chiesa deve essere udito dal vescovo prima di conferire il canonicato a un presbitero.
Al Capitolo, come vero collegio, competono i diritti delle persone morali collegiali. Il Codice di Diritto Canonico gli concede il diritto e gli impone il dovere di darsi degli Statuti che devono regolamentare il regime interno, le riunioni capitolari, l'amministrazione dei beni comuni.
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Note | |
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