Capitolo

Il Capitolo, nell'ambito degli Istituti di vita consacrata della Chiesa cattolica, è la riunione dei religiosi volta a riflettere, verificare e prendere decisioni (discernimento) relativamente alla vita comune dei membri.
Nei monasteri
Il luogo più significativo e autorevole del monastero, dopo la Chiesa, è la sala del Capitolo o aula capitolare.
Vi si legge ogni giorno un capitolo della Regola di San Benedetto, e l'abate vi istruisce i monaci; vi si svolgono il rito penitenziale e la correzione fraterna; i novizi ricevono l'abito monastico; si prendono decisioni quotidiane importanti per la vita del monastero; si dà l'estremo saluto ai monaci e sepoltura agli abati.
Non vi possono prendere parte con diritto di voto i "fratelli conversi" e i monaci in formazione che non hanno ancora pronunciati i voti solenni. Essi ascoltano le decisioni capitolari, senza poter intervenire[1].
Negli Ordini e Congregazioni
Per Capitolo si intende, nel contesto del diritto privato dei religiosi (Ordini e Congregazioni), il periodo di tempo durante il quale i superiori maggiori (Superiori generali e provinciali) insieme ai delegati che rappresentano i componenti dell'Ordine o della Congregazione, procedono al rinnovo delle cariche, a una visione dello stato della compagine comunitaria e all'eventuale aggiornamento della legislazione interna.
Il Capitolo può essere generale, quando interessa tutto l'Ordine (o Congregazione) oppure provinciale, quando riguarda una determinata Provincia dell'Ordine (o Congregazione) stessa.
È previsto anche un Capitolo locale, in analogia al Capitolo monastico, nel quale si discutono gli affari della comunità in tutti i suoi aspetti e si procede alla votazione, da parte degli aventi diritto (solitamente religiosi di voti solenni o perpetui), per quelle materie che prevedono una votazione (segreta o palese).
Tra i Canonici
Si indica come Capitolo o collegio di Canonici di una Cattedrale o di una Collegiata un gruppo di presbiteri eretto dalla Santa Sede allo scopo di rendere più dignitoso o solenne il culto divino.
Spetta alla Sede Apostolica erigere, modificare o sopprimere un capitolo della cattedrale (CIC, can. 504).
La parola Capitolo indica sia l'insieme morale dei presbiteri che ne fanno parte, sia le loro riunioni ufficiali.
I membri di un Capitolo si riuniscono almeno una volta alla settimana (o comunque secondo quanto stabilito dai propri Statuti) per recitare o cantare la Liturgia delle ore e per concelebrare la Messa conventuale.
Il Capitolo di una chiesa deve essere udito dal vescovo prima di conferire il canonicato a un presbitero.
Al Capitolo, come vero collegio, competono i diritti delle persone morali collegiali. Il Codice di Diritto Canonico gli concede il diritto e gli impone il dovere di darsi degli Statuti che devono regolamentare il regime interno, le riunioni capitolari, l'amministrazione dei beni comuni.
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