Insegnamento della Religione Cattolica

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Insegnate di Religione Cattolica in classe

L'insegnamento della Religione Cattolica (talvolta abbreviato con l'acronimo IRC), comunemente chiamato ora di religione, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali (un'ora e mezza per la materna, due ore per la primaria, un'ora per la secondaria di primo grado e secondo grado) all'insegnamento della religione cattolica. Ogni anno, all'atto dell'iscrizione alla classe successiva, lo studente decide se avvalersi o meno di tale possibilità.

L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (è assente solo in Francia, Repubblica Ceca e Slovenia) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (storico, etico, para-catechistico).

Il valore educativo dell'IRC è particolarmente discusso, in particolare per motivi ideologici:

  • da parte cattolica, ma anche da parte di alcuni esponenti laici (vedi in particolare Umberto Eco[1]) la conoscenza della Bibbia e del cattolicesimo è ritenuta opportuna per conoscere una parte integrante del patrimonio storico, culturale, artistico dell'Italia;
  • da parte laica, ma anche di alcuni ambienti religiosi (ad esempio la Chiesa Valdese) è ritenuta contrastante con la laicità costituzionale della Repubblica Italiana e dunque della scuola pubblica, non perché l'argomento non meriti attenzione, ma perché è un insegnamento di parte.

Storia

Nel 1923, durante il primo governo fascista, la riforma della scuola rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica. Con il concordato del 1929 si introduceva l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». Nelle modifiche concordatarie del 1984 (L.121/1985 di applicazione del concordato) la formula viene trasformata così: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

La legge è stata poi nuovamente modificata dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L.449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani) e, per gli aspetti più strettamente organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).

Insegnanti

Idoneità

Gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 16 dicembre 1985 n. 751:

« Per l'insegnamento della religione cattolica, si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. »

Una nuova intesa stilata nel 2012 tra MIUR e CEI[2] stabilisce che, dall'anno scolastico 2017-18, i docenti di ogni ordine abbiano conseguito, in alternativa a un baccalaureato in teologia, una "laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede" (4.2.1.c). In altre parole, non basterà più una semplice laurea civile o un corso triennale di teologia (cf 4.3.d del DPR del 1985), ma servirà un corso magistrale (3+2 anni) conseguito in un ISSR.

Nomina

Prima del concorso per l'immissione in ruolo del 2004, tutti i docenti venivano "nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche" (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, par. 2,5, online). Il contratto era annuale e non esisteva, come per i docenti delle altre materie, uno statuto giuridico di ruolo.

La legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), rendendo il docente "organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali" (ministro Giuseppe Fioroni, 6 marzo 2007 [1]). Dall'entrata in vigore della legge la nomina dei docenti di IRC compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il 70% delle cattedre complessive al U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) d'intesa con l'Ordinario Diocesano, riguardante i soli docenti che hanno superato il concorso e sulla base di apposite graduatorie. Queste sono stilate sulla base del triplice criterio dell'anzianità di servizio, delle esigenze famigliari e dei titoli di studio conseguiti (cf. modulo). La nomina del restante 30% resta ancora all'intesa tra l'ordinario diocesano e i presidi. L'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento.

Il concorso ha avuto luogo nel marzo 2004 ed erano idonei a partecipare solo i docenti con una carriera di almeno 4 anni d'insegnamento consecutivo e almeno 12 ore settimanali.

L'immissione in ruolo è avvenuta gradualmente in tre tranches, la terza e ultima delle quali è avvenuta il 30 luglio 2007.

Numero e composizione del corpo docente

Nel 2008 in Italia vi erano 25.694 insegnanti di religione[3]

Nel corso degli ultimi decenni si è avuta una profonda trasformazione del corpo docente. Se fino a pochi decenni fa gran parte degli insegnanti erano ecclesiastici (sacedoti, suore, religiosi non sacerdoti) negli ultimi anni la presenza di ecclesiastici si è notevolmente ridotta. Nell'anno scolastico 1993/4 gli ecclesiastici erano il 36,6%, ridottisi al 14,1% nell'anno scolastico 2007/8. Le cause di questo mutamento sono diverse, ma la principale è la crisi di vocazioni che riduce il numero degli ecclesiastici disposti ad insegnare piuttosto che ad occuparsi della vita pastorale.

Trattamento economico

I 25.694 insegnanti di religione (anno 2008), al pari degli altri insegnanti, sono retribuiti dallo Stato Italiano. Il costo annuo a carico dello Stato per la loro retribuzione nel 2008 è stato pari a circa 800 milioni di euro[5].

Statuto didattico

Lo statuto didattico dei docenti di religione cattolica è controverso.

Secondo il cosiddetto "Testo Unico" in materia di istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297),

« I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica »
(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, art. 309.3)

Secondo tale disposizione sembra che il docente di IRC, al pari degli altri insegnanti, può determinare promozione e bocciatura degli avvalentisi (l'espressione ricorrente in ambito scolastico è che il docente "può alzare la mano" come gli altri docenti in sede di scrutinio).

Tuttavia altre normative sono meno chiare. In particolare l'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, convalidata dal DPR 23 giugno 1990, n. 202 recita al punto 2.7: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

Il termine "espresso" è ambiguo: nello scrutinio il docente IRC deve "esprimere" un giudizio che deve essere messo a verbale, ma non è chiaro se tale giudizio ha un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza oppure no.

La Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994 del TAR Puglia (sezione Lecce) ha stabilito che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva "mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza". Dunque è valido per determinare promozione o bocciatura. Sullo stesso tenore la Sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, ribadita dallo stesso TAR per un diverso ricorso con la Sentenza n. 5528 del 3 novembre 2005.

Di parere opposto è la Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, per la quale la valutazione espressa dall'insegnante di religione non rientra nel piano del computo effettivo dei voti.

Il ministro Fioroni, con l'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 (online) sembrava aver chiarito definitivamente la questione concedendo all'IRC (e alle materie alternative) pari dignità rispetto alle altre materie: "I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime" (8.13).

Tuttavia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di diverse persone ed associazioni laiche e non cattoliche, con l'ordinanza n. 2408 del 24 maggio 2007 (online) dichiarò invalidi i punti relativi all'IRC presenti nell'ordinanza del ministro Fioroni. A questa ordinanza del TAR fece però seguito l'ordinanza del Consiglio di Stato (di grado superiore al TAR del Lazio) n. 2920 del 12 giugno 2007 (online) che accolse il ricorso del ministro Fioroni.

Nel 2009 però il TAR della regione Lazio, accogliendo ricorsi presentati da associazioni laiche e non cattoliche, con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 (online), ha sentenziato (come nel 2007) che gli studenti frequentanti l'ora di religione non possono aggiungere crediti formativi al loro curriculum per l'esame di maturità e che agli scrutini gli insegnanti di religione non possono presenziarvi a pieno titolo. Il ministro Gelmini ha fatto ricorso al Consiglio di Stato (come fece Fioroni nel 2007), che è stato accolto con la sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010 (online): l'IRC mantiene dunque valore sia per quanto riguarda la promozione o bocciatura degli alunni, sia per quanto riguarda la maturazione del credito scolastico per l'esame di maturità (cf. anche l'OM del MIUR n.42 del 6 maggio 2011, art. 8, commi 13-16; cf. anche parere del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2011, 2749 "sui Crediti Scolastici e l'ora di Religione", online). In particolare:

« [...] ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione, si tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione o di insegnamenti alternativi.

Il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione, nell'ambito di un giudizio complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento dell'alunno, al fine dell'attribuzione di un punto. [...]

Chi segue religione (o l'insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell'ora di religione (o del corso alternativo). Chi non segue religione né il corso alternativo, ugualmente, non è discriminato né favorito: semplicemente non viene valutato nei suoi confronti un momento della vita scolastica cui non ha partecipato, ferma rimanendo la possibilità di beneficiare del punto ulteriore nell'ambito della banda di oscillazione alla stregua degli altri elementi valutabili a suo favore. »

(Parere del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2011, 2749, n. 16)

A partire dal 2018 la commissione d'esame per l'esame di terza media è "composta dai docenti del consiglio di classe" (D. lgs. 62/2017 "buona scuola", art. 8.2), dunque inclusi sia insegnante di religione che di attività alternativa. Dato che il colloquio orale "è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali" (art. 8.5), anche questi insegnanti concorrono alla valutazione secondo le indicazioni nazionali del programma ministeriale IRC.

In definitiva:

  • l'insegnante di religione si pronuncia, come gli altri insegnanti, circa la promozione o bocciatura degli alunni avvalentisi, e similmente per gli insegnanti di alternativa per gli alunni non avvalentisi;
  • la valutazione della materia, espressa in forma di giudizio (p.es. Ottimo) e non voto (p.es. 9), non entra a far parte della media;
  • all'esame di terza media gli insegnanti di religione e alternativa, presenti nella commissione, valutano il colloquio sulla base delle indicazioni dei programmi ministeriali, senza che l'IRC sia propriamente materia d'esame. In altre parole, come accade anche per le altre materie, l'insegnante non interroga l'alunno su qualche argomento svolto nelle lezioni annuali, ma sulla base dell'argomento portato dall'alunno (p.es. Gran Bretagna) ne chiede di esporre un aspetto legato alla religione (p.es. l'Anglicanesimo);
  • per il triennio delle superiori (3a, 4a, 5a) il professore di religione (come anche quello di attività alternativa) esprime il proprio parere per l'eventuale attribuzione del punto di credito formativo aggiuntivo, nel caso di un alunno la cui media lo colloca nella parte bassa della fascia del credito, parere che va considerato assieme alle altre eventuali attività formative svolte dal ragazzo. P.es. se la media numerica dei voti riconosce a un alunno 4 crediti, nella fascia dei 4-5 crediti, il parere del professore di religione può farlo salire a 5 crediti.

Programma

Pur variando come metodologie e contenuti didattici, l'IRC nei vari anni e cicli ha come obiettivo la trattazione della religione cattolica da un punto di vista prettamente culturale, e non propriamente religioso-catechetico. Un docente di religione non deve avere come obiettivo l'indottrinamento (nel senso negativo del termine) degli alunni, o anche una loro conversione religiosa, o un'apologia della religione cattolica. Questa deve invece essere trattata come quello che oggettivamente è, cioè un fenomeno intellettuale, storico, sociale, artistico che ha plasmato la società e la cultura occidentale nella quale sono inseriti gli alunni.

Nello specifico questi sono gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) previsti per l'IRC nei vari cicli di studio:[6][7]

La recente (giugno 2012) intesa introduce una distinzione (troppo?) precisa quanto agli OSA generali delle superiori sopra esposti e quelli specifici degli istituti tecnici, degli istituti professionali e della istruzione e formazione professionale.

Possibilità di non avvalersi

Per gli studenti che non intendano frequentare l'ora di religione esiste la possibilità di non avvalersene: questi devono scegliere una delle possibilità che ogni scuola dovrebbe offrire, ovvero la frequentazione di corsi alternativi (lo fa il 9,9% degli interessati), lo studio personale assistito (scelto dal 16,8%) o non assistito (24,7%), oppure l'uscita dall'istituto scolastico. Quest'ultima alternativa è adottata dal 48,6% degli studenti interessati[12]. Queste percentuali, relative al 2006/07, sono pressoché stabili da almeno dieci anni.

Negli ultimi anni il numero degli studenti "avvalentisi", come vengono tecnicamente chiamati, è in leggero e costante calo, a causa della laicizzazione della società e alla crescente presenza di studenti stranieri.

Il numero di studenti che non si avvalgono dell'IRC è maggiore nei grandi centri urbani e nel nord del paese, e le punte maggiori si registrano in Liguria e nel Lazio.

Anche il Ministero infatti redige ogni anno delle statistiche sulla scelta della religione cattolica a scuola, prendendo a campione una percentuale di istituti.

La normativa prevede che l'ora di religione dev'essere erogata in ogni classe anche se scelta da un solo studente. In linea teorica questo impedirebbe eventualmente l'accorpamento di più classi con pochi studenti avvalentisi, che permetterebbe una riduzione dei costi per lo stato.

Insegnamento della religione in Europa

L'insegnamento della religione è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (è assente solo in Francia, Repubblica Ceca e Slovenia) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (storico, etico, para-catechistico).

Critiche

Il fatto che gli insegnanti siano formati e indicati dall'autorità religiosa ma retribuiti da quella statale è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato. Si ritiene inoltre che la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli insegnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sul lavoro in funzione della fede dell'individuo.

D'altro canto in Italia attualmente non è possibile applicare una soluzione completamente statalista, come per esempio accade in Germania e nel Regno Unito, che preveda l'inserimento di normali insegnanti "statali" laureati in teologia: le facoltà teologiche statali italiane furono soppresse nel 1873 e da allora mai più ripristinate[15].

Note
  1. V. in particolare L'Espresso del 10 settembre 1989, dove scrive: "Perché i ragazzi debbono sapere tutto degli dei di Omero e pochissimo di Mosè? Perché debbono conoscere la Divina Commedia e non il Cantico dei Cantici (anche perché senza Salomone non si capisce Dante)?".
  2. DPR 20 agosto 2012, n. 175, "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012, online.
  3. Orizzonte docenti online
  4. Annuario IRC 2014, online da chiesacattolica.it.
  5. L'Espresso online
  6. Elledici online
  7. Anir online
  8. Intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento dell'IRC, 23 ottobre 2003, online.
  9. Intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento dell'IRC, 23 ottobre 2003, online.
  10. Intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento dell'IRC, 26 maggio 2004, online.
  11. Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, 28 giugno 2012, online. Sostituisce la precedente Intesa tra Ministero dell'Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana circa gli Obiettivi specifici di apprendimento dell'IRC, 13 ottobre 2005, online
  12. Percentuali tratte dall'Annuario CEI del 2006/7, tab. 6.
  13. Annuario IRC 2014, online da chiesacattolica.it.
  14. Vedi tabella riassuntiva a cura di Pisci Alberto dell'Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose dal sito delle elledici.
  15. V. Saverio Santamaita, Storia della Scuola, Milano 1999, p. 48.
Voci correlate
Collegamenti esterni