Legge italiana di soppressione delle festività religiose (1977)
La legge civile italiana n. 54 del 5 marzo 1977, dal titolo Disposizioni in materia di giorni festivi, determinò la cessazione del carattere festivo civile di varie festività della Chiesa Cattolica:
- la Solennità dell'Epifania, 6 gennaio
- la Solennità di San Giuseppe, 19 marzo
- la Solennità dell'Ascensione del Signore, quaranta giorni dopo la Pasqua
- la Solennità del Corpus Domini, il primo giovedì successivo alla domenica di Pentecoste
- la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno
Furono inolte spostate rispettivamente alla prima domenica di giugno e alla prima di novembre le celebrazioni della Festa della Repubblica (2 giugno) e dell'Unità Nazionale (ex Festa della Vittoria della prima guerra mondiale, 4 novembre).
In conseguenza del cambiamento la Chiesa italiana spostò l'Epifania, l'Ascensione, il Corpus Domini alla domenica seguente, mentre tolse il carattere di festa di precetto a San Giuseppe e ai Santi Pietro e Paolo.
Otto anni dopo, con il D.P.R. 792/1985, venne ripristinata agli effetti civili la Solennità dell'Epifania. Limitatamente al Comune di Roma, anche quella dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Nel 2000 poi ridivenne festivo anche il giorno 2 giugno, al quale fu riportata la celebrazione della Festa della Repubblica.
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