Prebenda
La prebenda nel diritto canonico era una forma particolare di beneficio legata a un canonicato. Nell'uso corrente il termine è usato nella sua accezione più ampia di dotazione correlata a una carica ecclesiastica o indicante il patrimonio dei benefici ecclesiastici minori e del cui reddito vive il beneficiato. A rigore comunque il termine indica la porzione di beni assegnata come dote all'ufficio canonicale o anche il diritto proprio del canonico di percepire i frutti di tali beni per la sua sostentazione. Prebendario (o anche prebendato) è l'investito di una prebenda.
Come il termine beneficio, così anche quello di prebenda passò nel diritto ecclesiastico dall'uso militare nell'Impero Romano. Beneficium era la porzione di terreni assegnata ai militari, specialmente nelle zone di confine, con l'obbligo di prestare ivi servizio fisso. Praebenda era la porzione di viveri distribuita ai soldati.
Con la cessazione della vita comune dei capitoli canonicali con il vescovo, ai capitoli fu lasciata una quantità di beni per il sostentamento dei suoi membri. Di questi beni in alcuni luoghi si costituì una massa sola comune a tutto il capitolo, amministrata da un incaricato speciale e i membri del capitolo partecipavano ai redditi in misura o uguale o diversa secondo la dignità e l'uffizio. In altri luoghi i beni furono divisi e assegnati alle singole dignità e membri, tanto per l'amministrazione, quanto per il godimento, se godute in questo modo possono essere equiparate al beneficio ecclesiastico. Nell'uno e nell'altro caso si chiamò prebenda quello che spettava a ogni singolo canonico. Per questo motivo beneficio e prebenda sono sovente usati come sinonimi.
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