Beneficio ecclesiastico

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Il beneficio ecclesiastico è un istituto giuridico risalente ai tempi del feudalesimo, costituito da un patrimonio con relativo reddito, connesso a un ufficio ecclesiastico, di cui fruiva il detentore dell'incarico per assicurarsi il mantenimento. Alla morte del fruttuario, colui che aveva fondato il beneficio procurandone la dote, i beni passavano alla Chiesa ed erano amministrati normalmente dal vescovo.

Con l'acquisizione del beneficio l'autorità ecclesiastica competente ne deteneva la libera collazione, cioè il diritto di conferimento del beneficio. Questa era il modo ordinario di provvista del beneficio ecclesiastico ancora sancito nel Codice Piano Benedettino del 1917. Il papa, in virtù del suo primato di giurisdizione, deteneva il diritto di conferire i benefici nella Chiesa universale e di riservarsene la collazione; i cardinali nell'ambito del loro titolo o della loro diaconia, e gli ordinari nel loro territorio[1].

L'istituto fu oggetto di una vasta normativa da parte della Chiesa che creò un vasto corpo giuridico volto a regolarne i vari aspetti della complessa materia che forniva ai presbiteri la primaria fonte di sostentamento. A partire dal XIX secolo questo istituto perse gradatamente importanza per gli importanti mutamenti intervenuti nella società occidentale, in particolare con la fine delle forme di governo assolutiste e con la creazione degli stati moderni non più retti su principi feudali.

Nel conferimento di un beneficio ecclesiastico si distinguono tre elementi:

  • 1) la designazione del beneficiario (ius ad rem): tale atto può essere compiuto dai parrocchiani e dal patrono (diritto di patronato) rispetto al parroco, dal capitolo cattedrale rispetto al vescovo;
  • 2) la institutio canonica fatta dal legittimo superiore, che conferisce il diritto nella cosa (ius in re), ossia il reale diritto sul beneficio e la vera giurisdizione spirituale;
  • 3) l'investitura, ossia l'installazione, per cui il beneficiato prende attuale possesso del beneficio o personalmente o per procuratore.[2]

Mentre agli inizi del XX secolo nel Codice Piano Benedettino trovava ancora una ampia trattazione, nell'attuale Codice di Diritto Canonico nel capitolo dedicato ai beni temporali della Chiesa, trova menzione solo nel Can. 1272:

« Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all'istituto di cui al ⇒ can. 1274, §1 »
« Can. 1274 - §1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del ⇒ can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente. »

Origini

Nell'impero romano con beneficium si indicava la terra che l'imperatore concedeva ai soldati che si erano distinti per merito, affinché ne traessero sostentamento.

Agli inizi del V secolo dall'uso civile passò nella Chiesa e indicò i beni stabili che venivano assegnati agli ecclesiastici per il sostentamento del loro ministero. Questo uso si moltiplicò con il cambiamento intervenuto nella vita degli ecclesiastici, che nei primi secoli facevano vita comune e i frutti dei beni posseduti erano goduti comunitariamente e l'amministrazione di questi beni era affidata al vescovo, per passare a poco a poco a uso individuale. Inizialmente con affidamenti, a discrezione, per quei chierici che servivano la Chiesa in luoghi lontani, ma poi divenuta modalità comune in tutta la Chiesa cattolica.

A partire dal X secolo sorsero normative che codificarono il diritto di percepire le rendite ecclesiastiche. Se la rendita era frutto di un bene particolare era detta beneficio, se era il salario concesso a un chierico era detta prebenda o congrua.

Il concilio di Trento prescrisse il concorso per il conferimento dei benefici parrocchiali (sess. XXIV, cap. 18 de ref.). La forma di esso fu con chiarezza e precisione determinata da papa Pio V con la costituzione apostolica In conferendis del 18 marzo 1567 e da papa Clemente XI con l'istruzione della Congregazione del Concilio Quo parochiales pubblicata per ordine espresso del detto pontefice il 10 gennaio 1721 e in seguito da papa Benedetto XIV con la costituzione Cum illud del 14 dicembre 1742.

Con i concordati stipulati dai papi con le singole nazioni a partire dal XIX secolo la Santa Sede cedette al potere politico, in non pochi casi fino al XX secolo, il diritto di conferire benefici ecclesiastici fuori dallo Stato pontificio.[3]

Tipologie

I beni ecclesiastici potevano essere perpetui o revocabili e si distinguevano in benefici "concistoriali" (nella terminologia del Codex) o "maggiori" (nella dottrina). Questi benefici potevano essere creati, mutati e soppressi solo dal papa e da lui conferiti in concistoro, che regolavano i patrimoni dei vescovadi, decanati, prepositure nullius dioecesis, pievanati.

I benefici "non concistoriali" o "minori" erano creati e conferiti di regola dai vescovi, salvo nel caso di dignità capitolari, per cui era competente il papa.[4].

I benefici potevano essere "semplici" (sine cura) o "residenziali" con cura delle anime. I benefici "semplici" comportavano la sola recita dell'ufficio divino e spesso la celebrazione di un determinato numero di messe, normalmente in suffragio per le anime del purgatorio.

I benefici "residenziali" reggevano le parrocchie, canonicati ecc., con obbligo per il sacerdote della residenza.

Il presbitero poteva usufruire di più benefici ecclesiastici "semplici", purché non presenti nella stessa chiesa, mentre poteva usufruire dei frutti di un solo beneficio "residenziale".

I benefici potevano essere "secolari", se goduti da chierici secolari, oppure "regolari" se amministrati dai monaci.

Con i concordati stipulati dai papi con i vari Stati a partire dal XV secolo la Santa Sede cedette ai poteri d'Oltralpe, in non pochi casi fino al XX secolo, il diritto di conferire benefici ecclesiastici fuori d'Italia.

Giuspatronato

Il giuspatronato è il diritto di patronato sul beneficio ecclesiastico, riconosciuto giuridicamente dalla Chiesa e spettante a costitutore della dote patrimoniale del beneficio alla fondazione con diritto di successione. Questo diritto poteva essere ecclesiastico, fornito da enti, ordini o persone ecclesiastiche (come un monastero maschile o femminile, un capitolo canonicale, un pievanato etc.), oppure laicale. In quest'ultimo caso la tipologia dei possessori era assai vasta: sovrani, feudatari, città o comunità rurali, parrocchiani, luoghi pii, associazioni (corporazioni di arti e mestieri, confraternite e compagnie devozionali), vicinie o vicinati (aggregati di residenti in proprietari del terreno su cui sorgeva il luogo sacro), famiglie (intese come corpi unitari, i cui patrimoni e i cui diritti non erano trasmessi o ceduti a persone estranee al casato), singoli privati (a carattere ereditario, sia per intero indiviso, sia per quote parti). Col passare dei secoli, poi, a seguito di successioni ereditarie, di donazioni e persino di vendite (giuridicamente vietate) divennero assai frequenti i patronati misti fra le famiglie, gli enti, i parrocchiani ecc. La stretta relazione, esistente fra la costituzione della dote beneficiale e il riconoscimento del giuspatronato, produceva un legame altrettanto stretto fra la proprietà della dote e il possesso del giuspatronato: spesso il giuspatronato seguiva il destino del patrimonio beneficiale come un diritto accessorio, goduto da chi deteneva i beni dotali del beneficio.

Il giuspatronato garantiva sostanzialmente ai suoi detentori tre diversi privilegi:

  • L'onore consistente nell'obbligo per i detentori di questi benefici di recitare l'ufficio o delle messe per la salute spirituale e per il benessere dei patroni e dei loro familiari, che fruivano di uno stallo chiuso, una panca o degli sgabelli propri dentro la chiesa.
  • La pensione alimentare a favore dei patroni laici, ma solo se questi erano dei privati, gravava sulle rendite del beneficio in caso di loro miseria, valutata in relazione al tenore di vita ritenuto consono alla propria condizione sociale.
  • La presentazione del beneficiario che doveva avvenire entro un tempo determinato (tre o quattro mesi per i laici, sei mesi per gli ecclesiastici) pena la decadenza dal godimento di questo diritto per quella volta.

Di fatto, secondo il diritto civile consuetudinario il giuspatronato era una "bene": frazionabile in quote, era posseduto, ereditato, donato, venduto (anche se non formalmente, altrimenti si sarebbe trattato di simonia) e persino affittato (nei casi estremi ma non rari di nomina con riserva di pensione). Infine a questa forma di "patronato attivo" è da aggiungere l'esistenza di norme o pratiche di "patronato passivo", cioè del diritto degli appartenenti a una nazione, a una comunità, a una corporazione oppure a una stirpe familiare a essere eletti a preferenza di estranei. Con il passare dei secoli questo patronato passivo divenne sempre più determinante soprattutto in caso di contrasto fra più eletti, inducendo a preferire l'eletto ex sanguine patronorum anche a danno di candidati più e meglio qualificati.[5]

Note
  1. Cesare Burgazzi op. cit.
  2. Pietro Parente 2012, op. cit.
  3. cfr. Umberto Ratti 1930, op. cit.
  4. cfr. Gaetano Greco op. cit.
  5. cfr. Gaetano Greco op. cit.
Voci correlate
Collegamenti esterni