Postulatore

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Il Postulatore è la persona fisica che, provvista di mandato legittimo, approvato dall'autorità ecclesiastica competente, è designata a condurre e a seguire lo svolgimento della causa di beatificazione. Segue la causa a livello diocesano durante la prima fase del processo, e successivamente, ne porta avanti tutti gli aspetti nella seconda fase romana. Risiede a Roma e viene nominato dalla Congregazione per le Cause dei santi.

Rappresenta il vero e proprio motore del processo e collabora con l'autorità ecclesiastica nella ricerca della verità. L'esito della causa di canonizzazione, presupposte le virtù eroiche e la fama di santità del candidato alla canonizzazione, dipende in gran parte dal postulatore. Dipende soprattutto da quest'ultimo la sveltezza nelle pratiche per dar corso al processo. È, inoltre, un rappresentante della comunità dei fedeli davanti all'autorità competente.

Caratteristiche

Data l'enorme importanza che il postulatore ricopre nelle cause di canonizzazione, le norme stabilite dalla Congregazione per le cause dei santi esigono determinate qualità per ricoprire tale compito.

Deve essere una persona onesta, con sufficiente preparazione giuridica e una buona cultura in teologia, in storia e nella prassi della Congregazione delle cause dei Santi, almeno quando deve svolgere le sue funzioni in Roma.

Fino alla promulgazione della nuova legislazione, potevano esercitare la funzione di postulatore solamente i presbiteri. Attualmente possono essere nominati postulatori, non solo i sacerdoti, tanto diocesani quanto religiosi, ma anche i membri degli istituti secolari e perfino i laici, senza distinzione di sesso. Oggi varie religiose figurano come postulatrici nella Congregazione delle cause dei Santi e promuovono il processo di canonizzazione nella diocesi. Esiste un corso specifico, istituito presso la Congregazione delle Cause dei Santi che permette di conseguire un diploma di idoneità per l'esercizio della funzione di postulatore.

Nella vita della Chiesa

Gli ordini religiosi e gli istituti di vita consacrata possono nominare un postulatore per tutte le cause di canonizzazione di loro pertinenza. Costui si chiama postulatore generale e può essere un religioso o una religiosa dello stesso ordine o dello stesso istituto o anche una persona estranea. L'ordine o l'istituto possono nominare anche un postulatore ad casum, cioè, per una causa particolare. In entrambi i casi, se la legislazione specifica non stabilisce altrimenti, la nomina spetta al superiore o direttore generale, con il consenso espresso.

Documenti del Magistero

Nella costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983 è stata stabilita la procedura per le inchieste che devono essere svolte da parte dei vescovi. La Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, ha emanato successivamente, il 7 febbraio 1983 speciali norme che istruiscono le cause di canonizzazione. Esse sono:

  • L'attore promuove la causa di canonizzazione; chiunque faccia parte del popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli ammesso dall'autorità ecclesiastica può fungere da attore. L'attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito.
  • Il postulatore viene costituito dall'attore mediante un mandato di procura redatto a norma del diritto, con l'approvazione del vescovo. Mentre la causa viene trattata presso la sacra congregazione, il postulatore, approvato dalla stessa congregazione, deve avere dimora stabile a Roma.
  • Possono svolgere la mansione di postulatore sacerdoti, membri di istituti di vita consacrata e laici; tutti devono essere esperti in teologia, diritto canonico e storia, come pure conoscere la prassi della sacra congregazione. È compito del postulatore anzitutto svolgere le indagini sulla vita del servo di Dio di cui si tratta, per conoscere la sua fama di santità e l'importanza ecclesiale della causa, e riferire al vescovo.
  • Al postulatore viene affidato anche il compito di amministrare i beni offerti per la causa, secondo le norme date dalla sacra congregazione.
  • Il postulatore ha il diritto di farsi sostituire, per mezzo di un legittimo mandato e con il consenso degli attori, da altri che vengono chiamati vice-postulatori.
  • Nell'istruire le cause di canonizzazione, il vescovo competente è quello nel cui territorio il servo di Dio è morto, a meno che particolari circostanze, riconosciute dalla sacra congregazione, non consiglino diversamente. Se si tratta di un asserito miracolo, è competente il vescovo sul cui territorio il fatto è avvenuto.
  • Il vescovo può istruire la causa direttamente o tramite un suo delegato, che sia sacerdote, veramente preparato in campo teologico, canonico e anche storico se si tratta di cause antiche. Anche il sacerdote che viene scelto come promotore di giustizia deve possedere tali doti. Tutti gli officiali che prendono parte alla causa devono giurare di adempiere fedelmente il loro incarico, e sono tenuti al segreto.
  • La causa può essere più recente o antica; è detta più recente, se il martirio o le virtù del servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte.
  • Chiunque intende iniziare una causa di canonizzazione,deve presentare al vescovo competente, tramite un postulatore, il libello di domanda, nel quale si richiede l'istruzione della causa. Nelle cause più recenti, il libello di domanda non può essere presentato prima di cinque anni dalla morte del servo di Dio. Se viene presentato dopo 30 anni, il vescovo non può procedere alle fasi successive se non si sia accertato, con un'attenta indagine, che nel caso non c'è stata alcuna frode o inganno, da parte degli attori, nel procrastinare l'introduzione della causa.
  • Il postulatore, assieme al libello di domanda, deve presentare sia nelle cause più recenti che in quelle antiche, una biografia di un certo valore storico sul servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del servo di Dio, sulle sue virtù o martirio, sulla forma di santità e di prodigi, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa. Deve presentare inoltre tutti gli scritti pubblicati dal servo di Dio in copia autentica. Solo nelle cause più recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a riconoscere la verità sulle virtù o il martirio del servo di Dio, come pure sulla fama di santità o di prodigi, oppure impugnarla.
  • Accettato il libello, il vescovo deve informare la conferenza episcopale, almeno regionale, sull'opportunità di introdurre la causa. Inoltre deve far conoscere pubblicamente la petizione del postulatore della propria diocesi e, se lo ritiene opportuno, anche nelle altre diocesi, con il consenso dei rispettivi vescovi, invitando tutti i fedeli a dargli notizie utili riguardanti la causa. Se dalle informazioni ricevute emerge qualche ostacolo di una certa rilevanza contro la causa, il vescovo ne informa il postulatore, affinché lo possa eliminare. Se l'ostacolo non è stato rimosso e il vescovo perciò riterrà che la causa non si può ammettere, viene avvertito il postulatore, esponendo le motivazioni della decisione.
  • Se il vescovo intende introdurre la causa, deve chiedere il voto di due censori teologi circa gli scritti editi del servo di Dio; questi devono dire se in tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e alla morale. Se i voti dei censori teologi sono favorevoli, il vescovo ordina che vengano raccolti tutti gli scritti del servo di Dio non ancora pubblicati, come pure tutti e singoli i documenti storici sia manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo la causa. Nel fare tale ricerca, soprattutto quando si tratta di cause antiche, si deve ricorrere all'aiuto di esperti in storia e archivistica. Adempiuto l'incarico, gli esperti presentano, assieme agli scritti raccolti, una diligente e distinta relazione, nella quale esprimono un giudizio circa la loro autenticità e il loro valore, come pure circa la personalità del servo di Dio, quale si desume dagli stessi scritti e documenti. Ricevuta la relazione, il vescovo consegna al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa predisporre gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù o il martirio, la fama di santità o di martirio del servo di Dio. Nelle cause antiche gli interrogatori riguardano soltanto la fama di santità o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al servo di Dio in tempi più recenti.Nel frattempo il vescovo invia alla Congregazione per le cause dei santi una breve notizia, per accertare se da parte della Santa Sede ci sia qualcosa in contrario. Quindi vengono esaminati i testimoni presentati dal postulatore.Ma se è urgente l'esame dei testimoni per non perdere le prove, essi devono essere interrogati anche prima di completare la ricerca dei documenti.
  • I testimoni devono essere oculari; a questi, se occorre, possono esserne aggiunti altri,tutti degni di fede. Come testimoni sono presentati anzitutto i consanguinei e parenti del servo di Dio e quanti hanno vissuto con lui e lo hanno frequentato. A prova del martirio o dell'esercizio delle virtù e della fama dei prodigi, una parte notevole di testimoni presentati devono essere estranei.
  • Non sono ammessi a testimoniare:il sacerdote, per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale né i confessori abituali o i direttori spirituali del servo di Dio, per quanto riguarda anche tutto ciò che sono venuti a conoscere fuori della confessione sacramentale. Non può testimoniare il postulatore nella causa, finché svolge l'incarico.
  • Devono essere chiamati come testimoni d'ufficio gli esperti che hanno svolto le indagini sui documenti e redatto la relazione sui medesimi e i medici curanti, quando si tratta di guarigioni prodigiose. I testimoni devono indicare la fonte della conoscenza di quanto asseriscono; diversamente la loro testimonianza è da ritenersi nulla.
  • Prima che l'inchiesta sia conclusa il vescovo o il delegato deve ispezionare diligentemente la tomba del servo di Dio, la camera nella quale abitò o morì e altri eventuali luoghi dove si possano mostrare segni di culto in suo onore
  • L'inchiesta sui miracoli va istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù o il martirio. Se si tratta di guarigione da una malattia, e se il guarito è ancora vivente, alcuni esperti devono visitarlo, per costatarne gli effetti duraturi.
  • Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Anche fuori della chiesa ci si deve astenere da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù o sul martirio del servo di Dio, comporti automaticamente la certezza della futura canonizzazione del servo di Dio stesso.
Voci correlate