Crocifisso nelle scuole

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La presenza del crocifisso nelle scuole italiane è sancita da diverse leggi statali, sebbene non esista una normativa generale che imponga la sua presenza nei locali pubblici (a eccezione dei tribunali[1]). Le normative riguardano però le sole scuole elementari e medie, lasciando indefinita la questione per materne, superiori e università. Nonostante la chiarezza delle direttive, tuttavia, non tutte le scuole in questione si adeguano ad esse. Negli ultimi decenni è inoltre fonte di vivaci polemiche circa la laicità dello stato italiano.

Leggi e pronunciamenti a favore

Talvolta viene indicata, come prima legge relativa alla presenza del crocifisso nelle scuole, la cosiddetta Legge Lanza del 1857,[2] ma in realtà vi si legge solo che "negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell’istruzione e dell’educazione religiosa" (art. 10) e che la deputazione provinciale per le scuole (una sorta di precursore del provveditorato) deve occuparsi della "provvista degli arredi necessari" (art. 44), che non sono però precisati.

Alcuni normative relative al crocifisso, non più valide, sono la Legge Casati del 1859[3] e una legge del 1908[4] che riprende la disposizione precedente.

La legislazione attualmente valida che prescrive la presenza dei crocifissi nelle scuole risale all'epoca monarchica e fascista, in concomitanza dell'affievolirsi del dissidio strisciante tra Chiesa e Stato italiano risalente alla breccia di Porta Pia (1870). Quanto alla scuola media, un Regio Decreto del 1924[5] afferma tra l'altro che "ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re". Similmente, un R.D. del 1928 relativo alla scuola elementare ne decreta la presenza.[6]

Le normative successive non modificano le disposizioni di queste leggi di epoca monarchica, o tacendo a riguardo o riaffermando esplicitamente le indicazioni dei R.D.

In particolare:

  • Né il Concordato del 1929 (Patti Lateranensi[7]) né la sua revisione nel 1985[8] modificano la normativa vigente.
  • Una legge del luglio 1967,[9] circa l'arredamento delle scuole elementari e media, estende le indicazioni del R.D. del 1928 (relativo alla sola scuola elementare) ad entrambi gli ordini, ribadendo dunque implicitamente la presenza del crocifisso. Curiosamente, la normativa avrebbe imposto anche la presenza del ritratto del re (citato nella legge del 1928 assieme al crocifisso), e forse per questo una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione di pochi mesi dopo (ottobre 1967)[10] specifica che nelle aule di elementari e medie devono essere presenti, tra le altre cose, il crocifisso e il ritratto del presidente della Repubblica.
  • Il parere del Consiglio di Stato del 1988[11] considera "tuttora legittimamente operanti" i due R.D., sottolineando come il Crocifisso, "a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa".
  • Il cosiddetto "Testo unico" della scuola del 1994[12] non abroga né modifica le disposizioni precedenti.
  • Un parere dell'avvocatura dello stato di Bologna del luglio 2002[13] dichiara che "le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocefisso nelle aree scolastiche (R.D. 1924 e 1928) vanno ritenute ancora in vigore" e "l'affissione del Crocefisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa".
  • Una triplice interrogazione al Senato del 2002 ha generato la risposta della Commissione Istruzione,[14] secondo la quale "la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa", considerandolo "simbolo universale" e identificando come "importante obiettivo di convivenza civile il formarsi in tutte le scuole della consapevolezza del rispetto della cultura e delle tradizioni del nostro Paese".
  • Sia una direttiva che una nota del Ministero dell'Istruzione del 2002[15] riaffermano la presenza del crocifisso: "sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche". I due testi sembrano riguardare le sole elementari e medie.
  • Nel marzo 2003 l'Unione Musulmani d'Italia ha diffidato e invitato i ministri dell'istruzione, della salute e dell'interno di "rimuovere dai locali di rispettiva competenza quel particolare tipo di simbolo religioso costituito dal crocifisso", che non hanno risposto. Il TAR del Lazio[16] ha giudicato legittimo il silenzio-rifiuto.
  • Una risoluzione della commissione Cultura della Camera dei Deputati del novembre 2003[17] sostiene che l'eventuale rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche è un'azione lesiva "della sensibilità e della cultura condivisa da una grande maggioranza della popolazione italiana", e che esso "oltre ad essere il simbolo della religione cristiana è l'emblema di valori quali la libertà dell'individuo e della persona, il rispetto di tutte le fedi religiose, la separazione tra "Dio e Cesare" fondamento della laicità dello Stato che sono i valori che fondano l'identità dell'Italia, dell'Europa e dell'intero Occidente".
  • Un'ordinanza del 2004 della Corte costituzionale,[18] interpellata dal TAR del Veneto sulla costituzionalità delle leggi relative all'esposizione del crocifisso circa il caso di Abano Terme (v. dopo), "dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale", dato che "l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte". In altre parole, la Corte non accoglie né rifiuta la croce, dice solo che il Tar ha sbagliato a chiedere un pronunciamento di legittimità, perché non c'è una legge che imponga il crocifisso, ma una disposizione amministrativa che riprende un regio decreto.
  • Un secondo (dopo quello del 1988) parere del Consiglio di Stato del 2006,[19] risponde a un ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) con un'esposizione lunga e dettagliata, quasi a voler tagliare definitivamente la testa al toro. Ribadisce che i due RD sono tuttora in vigore, aggiungendo che "il riferimento alla natura del regime [il fascismo] che governava il Paese all'epoca dell'emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni metagiuridiche, sia perché la norma, una volta emanata, prescinde dalla sua occasione storica e mantiene la sua validità fino a che non intervenga un atto o fatto giuridico (e non storico) a valenza abrogativa". Aggiunge inoltre che "neppure va sottaciuta la circostanza che le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, in un contesto storico di profonda laicità dello Stato, desumibile dal noto aforisma cavouriano libera Chiesa in libero Stato". Ribadisce che lo stato italiano è laico, ma osserva che "il principio di laicità non risulta compromesso dall'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche". Il crocifisso deve poi essere considerato "non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale". Conclude infine affermando che "in sostanza, nel momento attuale, mentre non si ravvisano elementi positivi di concreta discriminazione in danno dei non appartenenti ala religione cattolica, il crocifisso in classe presenta, dal canto suo, una valenza formativa di nessun peso qualificante ai predetti fini di libertà e può e deve essere inteso, anzi, come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia".

Il caso Abano Terme (2002)

Nel 2002 la signora Soile Tuulikki Lautsi, di origini finlandesi, ha richiesto al consiglio d'istituto della scuola media di Abano Terme (PD), frequentata dai figli, di rimuovere il crocifisso dalle aule. La richiesta è stata rifiutata e la signora si è rivolta al tribunale competente, cioè il TAR del Veneto. Questo nel 2004,[20] notando come la questione "non appare manifestamente infondata e va sollevata questione di legittimità costituzionale", ha sospeso il giudizio e ha interpellato la Corte costituzionale. Questa, con un parere del 2004 (v. sopra) si è detta non idonea a discutere il caso, rimandando (per così dire) la palla al mittente.

Il TAR del Veneto si è dunque pronunciato nel 2005[21] rigettando il ricorso della signora, sostenendo tra l'altro che "nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale".

La signora Soile Lautsi si è poi rivolta alla Corte europea per i diritti dell'uomo, che il 3 novembre 2009[22] ha stabilito che il crocifisso nelle aule è "una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione". Il ricorso fatto dall'Italia alla Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo, con il sostegno di altri paesi del Consiglio d'Europa (Armenia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania, Malta, Principato di Monaco, Romania, Russia e San Marino), ha portato al riconoscimento del 30 giugno 2010 (con pubblicazione il 18 marzo 2011) che l'esposizione del crocifisso non costituisce una violazione dei diritti umani (comunicato stampa in inglese).

Il caso Ofena (2003)

La questione del crocifisso nelle scuole fu vivacemente dibattuta nel 2003 in seguito a un'iniziativa di Adel Smith. Nato ad Alessandria d'Egitto nel 1960, ha fondato nel 2001 l'associazione "Unione Musulmani d'Italia", che secondo Magdi Allam (2002), conta due iscritti più una decina di simpatizzanti albanesi. Sempre nel 2001 si fa notare per l'appello al Papa per la sua conversione all'Islam, per aver chiesto di coprire l'immagine di Maometto che compare all'Inferno (sulla base della Divina Commedia) nella chiesa di San Petronio di Bologna, per aver definito (nella trasmissione Porta a porta) il crocifisso "un cadavere in miniatura appeso a due legnetti". Nel 2002 in una trasmissione di una rete locale definì la chiesa "un’associazione a delinquere" e Papa Giovanni Paolo II "un extracomunitario doppiogiochista a capo della Chiesa", e per questo venne condannato dal tribunale di Padova a cinque mesi di reclusione. Nel 2003 scagliò il crocifisso fuori dalla finestra di una camera dell'ospedale dove era ricoverata la madre, e fu condannato a 8 mesi di reclusione dal tribunale dell'Aquila.

Residente ad Ofena (AQ), all'inizio dell'anno scolastico 2003/04 chiede alle maestre della locale scuola materna (per la quale la legge non impone la presenza del crocifisso) di rimuovere il crocifisso dall'aula frequentata dal figlio o di affiancargli un quadretto col testo della breve sura 112 del Corano: "Egli è il Dio, l’Uno, il Dio l'Eterno, l'Onnipotente, egli non ha generato né è stato generato e non vi è nulla simile a Lui". A insegnanti, giudici e giornalisti che si sono occupati della vicenda sembra essere sfuggita la valenza anticristiana e antitrinitaria del passo coranico. Le docenti acconsentono alla seconda richiesta e appendono il quadretto, ma il giorno successivo il preside Angelo Recina lo fa rimuovere. Adel Smith si rivolge al tribunale dell'Aquila che, il 23 ottobre 2003[23] "condanna l’istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola statale materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai suddetti minori". La notizia ha una grande eco mediatica ma nessuno provvede a rimuovere il crocifisso. Scrive a riguardo vittorio Feltri: "L’offesa è grande. Insopportabile. Una prevaricazione. Un esproprio. Un Tizio entra nel tuo alloggio, si accomoda in poltrona, ha libero accesso al frigorifero, usa il tuo bagno e invece di ringraziare per l’ospitalità, ti ingiunge di togliere dalla parete quel "coso" lì. Sarà anche un coso ma permetti decido io se deve restare lì o sparire".[24] E Umberto Eco: "Invito a Adel Smith, dunque, e agli intolleranti fondamentalisti: capite e accettate usi e costumi del paese ospite".[25]

Poco meno di un mese dopo (19 novembre 2003) lo stesso tribunale "dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta [...] da Adel Smith":[26] si tratta di una questione che deve competere a un giudice amministrativo, non ordinario.

Nel 2006 la Corte di Cassazione,[27] interpellata da Adel Smith, ha dichiarato (come il secondo pronunciamento del Tribunale dell'Aquila) a riguardo "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Crocifisso nei seggi

Un problema distinto ma correlato al crocifisso nelle scuole è relativo al fatto che molti seggi elettorali sono ubicati in aule scolastiche elementari e medie, dove appunto dovrebbe essere presente il crocifisso. Si sono verificati alcuni casi di elettori o scrutatori che si sono rifiutati di adempiere rispettivamente al proprio diritto o dovere con motivazioni legate alla libertà di coscienza. Gli episodi hanno avuto dunque una certa eco mediatica, e in alcuni casi anche implicazioni giuridiche.

  • Uno scrutatore nel 1994 aveva rifiutato di svolgere il proprio dovere per la presenza del crocifisso nel proprio seggio, ed è stato condannato nel 1999 a una multa dal pretore di Cuneo perché "rifiutava di assumere l’ufficio senza giustificato motivo". Nel 2000 però la condanna è stata annullata dalla Corte di Cassazione perché il reato non sussiste.[28]
  • Una sentenza del TAR del Lazio del 2002[29] ha risposto negativamente a un ricorso dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR) che chiedeva al Ministero dell’Interno il divieto "dell'esposizione di crocifissi e simboli religiosi nei seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto", avallando la giustificazione del ministero secondo la quale "essendo tuttora valida la normativa adottata negli anni dal 1924 al 1928, non sussiste l’obbligo per la pubblica amministrazione di rimuovere dai seggi elettorali i simboli religiosi in argomento".
  • Un pronunciamento della Corte di Appello di Perugia del 2006[30] ha affermato "l’opportunità che la sala destinata alle elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore".

Conclusione

La normativa relativa all'imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia trova una prima indicazione nella Legge Casati del 1859, promulgata dal governo risorgimentale laicista (per non dire anticattolico). Le normative solitamente citate dalla giurisprudenza recente sono contenute in due regi decreti del 1924 e 1928, mai abrogate, relativi rispettivamente alla scuola media ed elementare. Non ci sono chiare indicazioni normative per gli altri ordini (materna e superiore).

Coloro che hanno adotto obiezioni alla presenza del crocifisso lo hanno fatto identificandolo come una violazione del principio di laicità professato dallo stato italiano. I tribunali civili però si son detti non competenti a legiferare in materia: non essendo le indicazioni del ministero vere e proprie leggi civili, ma provvedimenti amministrativi interni alla scuola, la competenza spetta ai Tribunali Amministrativi Regionali. Il Consiglio di Stato, di grado superiore ai vari TAR nazionali e supremo organo di consulenza amministrativa, nel 2006 si è pronunciato a favore della presenza del crocifisso nelle aule.

Quanto alle aule che fungono da seggi elettorali, le normative non impongono né vietano la presenza del crocifisso in maniera sistematica, ma pare che su richiesta di scrutatori o elettori questo debba essere rimosso.

Note
  1. Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, "Collocazione del crocifisso nelle aule di udienza".
  2. Legge 22 giugno 1857, n. 2328, relativa al riordinamento dell'Amministrazione Superiore della Pubblica Istruzione (online).
  3. l. n. 3725 del 1859, attuata dall'art. 140 del Regio Decreto n. 4336 del 1860.
  4. Regio Decreto 6 febbraio 1908 n. 150 (allegato D relativo all'art. 112).
  5. Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965, "Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media" (online), in particolare art. 118.
  6. Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare" (online parziale con tabella; online completo senza tabella), v. art. 119 ("Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento") e tabella C, dove nelle liste degli arredi scolastici il crocifisso compare al primo posto.
  7. Legge 27 maggio 1929, n. 810.
  8. Legge 25 marzo 1985, n. 121.
  9. Legge 28 luglio 1967, n. 641: "Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967 - 1971" (online), art. 30.
  10. Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527, Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo.
  11. Consiglio di Stato - Adunanza Sezione II. Parere 27 aprile 1988, n. 63 (online).
  12. Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (online).
  13. Parere 16 luglio 2002, Avvocatura dello Stato di Bologna (online).
  14. Risposta del sottosegretario Valentina Aprea a interrogazione, 26 settembre 2002, "Esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche".
  15. Ministero dell’Istruzione. Direttiva 3 ottobre 2002 (prot. n. 2666); Nota 3 ottobre 2002 (prot. n. 2667) (online).
  16. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III Bis, Sentenza 23 luglio 2003, n. 8128 (online).
  17. Adornato, Palmieri, Garagnani, Bianchi Clerici, Butti, Ranieli, Baiamonte, Carlucci, Licastro, Scardino, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo, Santulli, Risoluzione in Commissione 8-00061 presentata da Ferdinando Adornato e approvata, 6 novembre 2003 (online, senza però il testo della risoluzione definitiva, allegato 3).
  18. Corte costituzionale, 15 dicembre 2004, n. 389 (online).
  19. Consiglio di Stato. Parere 15 febbraio 2006 "Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche" (online).
  20. TAR Veneto, Sezione I, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 (online).
  21. Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sezione III, Sentenza 17-22 marzo 2005, n. 1110 (online).
  22. Press release issued by the Registrar, Chamber judgment, Lautsi v. Italy (application no. 30814/06). CRUCIFIX IN CLASSROOMS: CONTRARY TO PARENTS’ RIGHT TO EDUCATE THEIR CHILDREN IN LINE WITH THEIR CONVICTIONS AND TO CHILDREN’S RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION (online inglese e francese).
  23. Tribunale dell'Aquila, 23 ottobre 2003 (online)
  24. Vittorio Feltri, Il diario di Vittorio Feltri, in Libero, 29-10-2003, p. 1552
  25. Umberto Eco, Essere laici in un mondo multiculturale, La Repubblica 29 ottobre 2003 (online).
  26. Tribunale di L'Aquila, ordinanza 19 novembre 2003. Revoca dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale di L'Aquila del 23 ottobre 2003 (online).
  27. Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 10 luglio 2006, n. 15614 (online).
  28. Corte di Cassazione. Quarta Sezione Penale. Sentenza 1 marzo 2000, n. 439 (online).
  29. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione I ter, Sentenza 22 maggio 2002 n. 4558: "Inammissibilità del ricorso proposto dalla Unione degli atei e degli agnostici razionalisti tendente ad ottenere la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto"(online).
  30. Corte di Appello di Perugia, 10 aprile 2006 (online).
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