Patti Lateranensi

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Trattato del Laterano
(Patti Lateranensi)


Patti Lateranensi.jpg
Patti Lateranensi, partecipanti e firmatari
Luogo: Palazzo Lateranense, Roma
Data: 11 febbraio 1929
Premessa: Questione romana
Esito: Conciliazione

Modifiche territoriali:Nascita dello Stato della Città del Vaticano

Alte parti contraenti:

bandiera Santa Sede - bandiera Italia

Rappresentanti:

Pietro Gasparri - Benito Mussolini

Stipulato un Trattato e un Concordato

Il momento della firma dei trattati.

Patti Lateranensi è il nome con cui sono noti gli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio 1929 [1].
Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini come primo ministro italiano.

Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato dalla cosiddetta legge delle Guarentigie, approvata dal Parlamento italiano il 13 maggio 1871 dopo la presa di Roma. La legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da Pio IX in poi; la somma stanziata anno per anno dal governo italiano venne conservata in un apposito conto, in attesa di concludere un accordo con la Santa Sede.

Il contenuto dei Patti

I Patti Lateranensi constavano di due distinti documenti:

il Trattato che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; con diversi allegati, fra cui, importante, la Convenzione Finanziaria; e il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: "libera Chiesa in libero Stato").

La Convenzione Finanziaria regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive.

È stata poi prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato Città del Vaticano, dalle tasse e dai dazi sulle merci importate ed il risarcimento di "1 miliardo e 750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidate al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire"[2] per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale.

Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia. Il suo vicario non dev'essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Papa.

Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio ed il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare.

I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica, già presente dal '23 e tuttora esistente seppure con modalità diverse.

Cenni storici

I Patti Lateranensi non furono gli unici accordi stipulati negli anni successivi alla Prima guerra mondiale tra il Vaticano e stati esteri, nell'ottica di rendere libera la professione della religione cattolica e di ridare un ruolo diplomatico di primo piano al papato. Tra gli altri vi furono accordi con la Lettonia (stipulato nel 1922), con la Baviera (1924), con la Polonia (1925) con la Lituania e con la Romania (entrambi stipulati nel 1927), con la Prussia (stipulato nel 1929), con il Baden (1932) e con la Germania nazista (nel 1933).[3]

Gli accordi politici

Bandiera commemorativa della firma dei Patti Lateranensi.

I Patti Lateranensi (la Conciliazione) tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della "Questione romana" si conclusero in maniera soddisfacente per le parti in causa. L'inizio di trattative segrete avvenne grazie all'iniziativa di tre zelanti sacerdoti: padre Giovanni Genocchi dei Missionari del Sacro Cuore, di don Giovanni Minozzi fondatore con padre Giovanni Semeria dell'O.N.M.I.. Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa.

Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali padre Genocchi si incaricò di portare all'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il risultato del loro lavoro.

L'alto prelato della Curia romana rimase "trasecolato" per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti.

Finalmente il 26 agosto 1926 furono designati ufficiosamente e informalmente due incaricati: uno dal governo Mussolini e l'altro da parte di papa Pio XI. Per la prima volta figura l'avvocato concistoriale Francesco Pacelli quale plenipotenziario per il Vaticano, fratello di Eugenio Pacelli, futuro segretario di Stato prima e papa Pio XII poi.

Da parte italiana fu scelto Domenico Barone.

L'11 febbraio ricorreva l'anniversario dell'apparizione di Nostra Signora di Lourdes; la scelta di firmare il concordato in quell'occasione intendeva rimarcare la soddisfazione da parte vaticana per i nuovi patti e poteva avere altri significati politici.

Il 13 febbraio 1929, Pio XI, tenne un discorso ad un'udienza concessa a professori e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che passò alla storia per un passaggio in cui Benito Mussolini è indicato come "l'uomo che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare":

« Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia. Dunque per far luogo al Trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni stesse occorreva il Concordato. E allora? La soluzione non era facile, ma dobbiamo ringraziare il Signore di avercela fatta vedere e di aver potuto farla vedere anche agli altri. La soluzione era di far camminare le due cose di pari passo. E così, insieme al Trattato, si è studiato un Concordato propriamente detto e si è potuto rivedere e rimaneggiare e, fino ai limiti del possibile, riordinare e regolare tutta quella immensa farragine di leggi tutte direttamente o indirettamente contrarie ai diritti e alle prerogative della Chiesa, delle persone e delle cose della Chiesa; tutto un viluppo di cose, una massa veramente così vasta, così complicata, così difficile, da dare qualche volta addirittura le vertigini. E qualche volta siamo stati tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confidenza a voi, sì buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti. Dobbiamo dire che siamo stati anche dall'altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi. E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l'incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti tamquam per medium profundam eundo a conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio. »
(Pio XI, allocuzione Vogliamo anzitutto[4])

Il 23 aprile 1929 iniziò il dibattito in Senato per la ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25 maggio con un voto a favore, al termine di vivaci discussioni e polemiche anche all'esterno del Senato stesso. Sei senatori votarono contro l'approvazione: fra essi Benedetto Croce. Anche la Camera dei deputati votò l'approvazione dei Patti, ma vi furono due dissenzienti, anche se la Camera era formata completamente da elementi del Partito fascista.

Lo scambio delle ratifiche avvenne con una solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi apostolici, con Mussolini, che vestiva l'uniforme diplomatica con la feluca, ricevuto con tutti gli onori.

Era il 7 giugno 1929.

Dopo un'ora dalla partenza del Duce dal Vaticano, alle dodici in punto, entrarono in vigore i Patti, e nacque lo Stato della Città del Vaticano. Con lo scambio delle consegne da parte dei Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. Il clima era di grande cordialità e di amicizia.

Alle ore zero dell'indomani, 8 giugno, entrarono in vigore le sei leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal Pontefice subito dopo il mezzogiorno del giorno 7. Fra cui la Legge Fondamentale, che all'art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

L'inserimento nella Costituzione

Immagine commemorativa. Da sinistra verso destra, Vittorio Emanuele III di Savoia, Papa Pio XI e Benito Mussolini.

Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede. La revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale.

L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della Corte costituzionale della Repubblica italiana. Con la sentenza 24 febbraio-1 marzo del 1971, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento, le disposizioni dei Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto.

Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e 8 della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli 19 e 20 della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.

La revisione del 1984

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Accordo di Villa Madama

Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede.

Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico.

Fu anche stabilito che l'ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa, scelta che deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico successivo

Il dibattito politico sul Concordato

Il Concordato è stato messo in discussione da alcune minoranze atee. Di fatto non può essere proposto un referendum per l'abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate ad esso perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i trattati internazionali. Anche una proposta di legge popolare per l'abolizione del Concordato è ugualmente inammissibile perché la legge ricade in una dei casi previsti dall'articolo 80 della Costituzione.[5] Ma la stessa legge nemmeno se di rango costituzionale può abolire o modificare il Concordato, in quanto la Costituzione, riconoscendo la sovranità di Stato e Chiesa cattolica, prescrive che i rapporti tra la Repubblica italiana e la Chiesa siano regolati per sempre da accordi bilaterali. Inoltre la dottrina giurisprudenziale afferma che non è nemmeno possibile la modifica, a norma dell'art. 138 Cost., delle proposizioni della Costituzione che riconoscono questo status ai Patti: esse infatti rientrano tra i "Principi fondamentali" che definiscono la forma dello Stato, e l'articolo 139 della Costituzione vieta che tali principi siano oggetto di revisione.

Note
  1. Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale, Anno 1929, pag 209 - 296 online.
  2. Art. 1 dell' Allegato IV. Convenzione Finanziaria del Trattato (Legge n.810 del 27 maggio 1929 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 giugno 1929 n. 130 - S. O.) Riportato l'8 novembre 2006.
  3. Grignola Antonella e Ceccoli Paolo, Nel nome di Dio, Demetra Edizioni, ISBN 88 440 2288 1, pagina 231
  4. http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290213_vogliamo-anzitutto_it.html
  5. "Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi". Costituzione Italiana, articolo 80.
Voci correlate
Collegamenti esterni