Illud Reputantes
Illud Reputantes Bolla pontificia di Callisto III | |
---|---|
Data | 1 ottobre 1456 (II di pontificato) |
Traduzione del titolo | Ritenendo questo |
Argomenti trattati | Sulla schiavitù |
Tutti i documenti di Callisto III Tutte le Bolle pontificie |
Illud Reputantes è una bolla di Papa Callisto III datata 1° ottobre 1456, che condanna la riduzione in schiavitù di cristiani (orientali) da parte di altri cristiani (occidentali).
Va contestualizzata nell'espansione ottomana in oriente, tre anni dopo la caduta di Costantinopoli, a danno di cristiani greco-ortodossi che venivano razziati da saraceni e cristiani, e anche esportati da trafficanti cristiani nei mercati occidentali (in primis Genova e Venezia).
Sono scomunicati i trafficanti "cristiani" ("coloro che sono insigniti del nome di cristiani") di schiavi cristiani; viene imposta la liberazione degli schiavi già posseduti, pena la scomunica, con l’esortazione alle autorità civili a incarcerare gli inadempienti e pignorare i loro beni; è garantita la remissione dei peccati per chi collabora al ritorno degli ex schiavi cristiani.
Testo
Testo latino[1] | Traduzione italiana[2] |
---|---|
Callistus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Illud reputantes non tam christianae religioni detestabile, quam Deo odiosum, quod christiani nominis vocabulo insigniti in fratres suos, cum eis in una fide et uno baptismate in uno Ecclesiae corpore adiunctos, praesertim eos, qui inimicorum crucis Christi ditionibus commorantur, persecutionis gladio, absque iusta causa, desaeviunt; et eos in continua afflictione positos amplioris afflictionis immanitate consumuni, quibus potius omni humanitatis gratia ac charitatis et pietatis affectu adesse deberent, ex officii nostri urgemur debito, ut adversus talia perpetrantes rigorem exerceamus ultricis iustitiae, et illi adiiciamus debitae executionis praesidium, quo commissa corrigantur, et interdicatur audacia quibuslibet similia imposterum committendi. Illos vero, qui dictos christifideles ab eorumdem infidelium ditione divertentes humanitatis et charitatis beneficiis prosequuntur, dignos reputamus impendiis et remunerationibus specialium gratiarum.
2. Nos igitur, huiusmodi excessus sub silentio pertransire nequeuntes, ne impunitatis exemplum periculosius derivetur in alios, et delinquentium voluntas laxior fiat ad peccandum, omnes et singulos, sive sint piratae, sive cursarii aut latruncoli maritimi, sive alii pro mercantiis exercendis, aut ex quibusvis aliis causis ubilibet navigantes, qui christianos in quibusvis infidelium ditionibus commorantes, seu ad christianorum loca divertentes, capiunt, et in servitutem redigunt, ac in servos vendunt, eosque depraedantur, ex parte Dei onnipotentis, auctoritate Petri et Pauli apostolorum atque nostra, praesentium serie, excommunicamus et anathemizamus. 3. Non obstantibus quibuscumque privilegiis et indulgentiis, eis vel eorum aliquibus ab Apostolica Sede, sub quavis forma vel tenore concessis, quod excommunicari non possint; quae ne, quominus includantur, per ea se tueri possint, quoad hoc prorsus tollimus et revocamus omnino, statuentes et decernentes quod nullus qui praedictas sententias incurrerit, ab illis per alium quam Romanum Ponteficem possit, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi, nec etiam tunc, nisi satisfactionem, aut de ea praestanda, ac de stando mandatis Ecclesiae sufficienti cautione praestiterit. 4. Praeterea, omnibus ordinariis et diocesanis, necnon dominis temporalibus locorum, ad quae praedictos excessus committentes declinaverint, in virtute sanctae obedientiae, et si nostram et dictae Sedis indignationem evitare voluerint, districte praecipiendo mandamus, in suorum remissionem peccatorum iniungentes eisdem, quatenus, quamprimum ipsis constiterit de dictis excessibus per illos, qui sic ad eorum loca declinaverint, commissis, ordinarii videlicet et dioecesani, ipsos dictis sententiis irretitos fore publice denuntiari faciant, ac ab omnibus arctius evitari; temporales vero domini eorumdem locorum eos sub arcto arresto teneant, donec ipsos captos christianos, etiamsi eos aliis in servitutem vendiderint, libertati restituant, et eis de damnis et iniuriis ipsis illatis satisfecerint congruenter. 5. Insuper, iidem dioecesani et ordinarii quoscumque in eorum civitatibus et dioecesanibus pro tempore constitutos, qui praemissos excessus praeteritis temporibus commiserint, quamprimum ipsis de hoc constiterit, eos sub simili excommunicationis et anathematis poena moneant, et requirant quatenus infra competentem, quem ipsis ad hoc praefixerint, terminum, quoscumque, quos ex dictis christianis captivarunt, ab ipsorum captivitate relaxent; et eos, etiamsi ipsos aliis vendiderint, libertati, ipsisque ablata restituant, et de eis irrogatis violentiis et iniuriis satisfaciant competenter, vel si fortassis ipsi captivi iam obierint, restitutionem et satisfactionem huiusmodi ipsorum haeredibus praestent, alioquin, lapso termino huiusmodi, ipsos in dictas censuras, quas in eos ex tunc proferimus, incidisse declarent, et eos ut tales faciant arctius evitari; domini vero temporales eos ad relaxationem et satisfactionem huiusmodi, per ipsorum et bonorum suorum arrestationem, et si opus fuerit, per incarcerationem eorumdem, eadem auctoritate nostra, compellant. 6. Caeterum, ut dicti christiani qui ab infidelium ditione et potestate recedere voluerint, in hoc christifidelium eorumdem opitulationem iuveniant, fideles quoslibet ad dictas infidelium partes navigiis declinantes in Domino requirimus et rogamus attente, quatenus ipsos in suis navigiis receptent et benigne pertractent, et, si eorum egestas id requisierit, etiam absque cuiuscumque solutione noliti, cum suis bonis et rebus conducant. Nos, ut christefideles ipsi dictos fideles inter ipsos infideles commorantes, ab eorum ditione divertentes vel recedere volentes, eos libentius in suis navigiis receptent, ac cum rebus et bonis ac familia sua, gratis et absque alia solutione, ad christianorum loca conducant, omnibus illis, qui sic eos in suis navibus receptaverint et conduxerint, ipsisque charitatis et humanitatis beneficia impenderint, dummodo in unitate fidei catholicae, ac obedientia et reverentia S. R. E. atque nostra et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium perstiterint, remissionem tertiae partis omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum apostolorum auctoritate confisi, concedimus per praesentes; sic tamen quod, si per eos alicui aliqua satisfactio praestanda fuerint, illam praestare teneantur, nec propter concessionem huiusmodi procliviores reddantur, sub spe remissionis huiusmodi, ad illicita imposterum committenda; aliquin si, ex confidentia remissionis huiusmodi, aliqua forte commiterent, quoad illa, praedicta concessio ipsis nullatenus suffragetur. 7. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum excommunicationis, anathematizationis, revocationis, statuti, constitutionis, mandati, prolationis, requisitionis et concessionis infringere, etc. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae millesimo quadrigentesimo quinquigesimo sexto, kalendis octobris, pontificatus nostri anno secundo.
|
Callisto vescovo, servo dei servi di Dio, a perenne memoria. Considerando che è non solo abominevole per la religione cristiana, ma anche in odio a Dio, che coloro che sono insigniti del nome cristiano infliggano senza giusta causa la spada della persecuzione contro i loro fratelli, uniti ad essi in un’unica fede, in un unico battesimo e nell’unico corpo della Chiesa, e soprattutto contro coloro che vivono sotto il dominio dei nemici della croce di Cristo; e che, dopo averli tenuti continuamente nell’afflizione, li uccidano con la crudeltà di un’afflizione anche maggiore, mentre dovrebbero piuttosto assisterli con ogni manifestazione di umanità e con l’affetto della carità e della pietà; noi siamo pressati dal dovere del nostro ministero, affinché contro coloro che commettono tali delitti esercitiamo il rigore della giustizia vendicatrice, e ad essi garantiamo il rimedio della dovuta esecuzione della sentenza, per mezzo della quale siano corretti i delitti compiuti e sia proibita in futuro a chiunque l’audacia di compiere simili azioni. Consideriamo invece degni di risarcimenti e ricompense di grazie speciali coloro che, allontanando i suddetti cristiani dal dominio di quegli infedeli, li assistono con i benefici dell’umanità e della carità. 1. Di recente una deplorevole lamentela di molti ha turbato le nostre orecchie e amareggiato il nostro cuore, perché alcuni figli del peccato, dagli occhi dei quali si è allontanato il timore del Signore, quando si dirigono con le loro navi nelle regioni orientali come pirati irrompono contro i cristiani che vivono nelle stesse regioni, sotto il dominio del Gran Turco e del Soldano di Babilonia, e che talvolta si allontanano verso le regioni cristiane per salvare le proprie anime; inoltre li catturano e li riducono in schiavitù, e li vendono come schiavi, e rubano i loro beni, se ne possiedono, e ne traggono bottino. 2. Noi dunque, non volendo passare sotto silenzio delitti di questa portata, affinché non ne derivi un ancor più pericoloso esempio di impunità per gli altri, e la volontà dei criminali non diventi più incline al peccato, per decisione dei presenti scomunichiamo e colpiamo con anatemi da parte di Dio onnipotente e per mezzo dell’autorità nostra e degli apostoli Pietro e Paolo tutti e ciascuno di coloro che, siano essi pirati o corsari o ladruncoli del mare o altri impegnati nei commerci o naviganti in qualsiasi luogo per qualsiasi altro motivo, catturano i cristiani che vivono sotto il dominio di qualunque infedele o che si spostano verso i territori cristiani, e li riducono in schiavitù, e li vendono come schiavi, e li derubano. 3. Non siano d’ostacolo i privilegi di ogni genere e le indulgenze, a essi o a chiunque di loro concessi dalla sede apostolica sotto qualsiasi forma e disposizione, per i quali non possono essere scomunicati; e affinché essi non possano difendersi dall’essere arrestati con questi privilegi, da ora in avanti noi li eliminiamo e revochiamo, stabilendo e deliberando che nessuno di coloro che incorreranno nella predetta sentenza possa essere assolto da altri che non sia il romano pontefice, a meno che non sia in punto di morte, e nemmeno in questo caso se non avrà dato soddisfazione ai messaggeri della Chiesa con una garanzia sufficiente, o [avrà garantito] di darla in seguito e mantenere il proprio proposito. 4. Inoltre, ordiniamo con comando severo a tutti gli ordinari e ai membri delle diocesi, così come ai signori laici delle regioni verso le quali essi si sposteranno commettendo tali delitti, in virtù della santa obbedienza, e se vorranno evitare l’ira nostra e della Santa Sede, imponendolo loro per la remissione dei peccati, che, non appena sarà noto che coloro che si sono spostati verso le loro regioni in questo modo hanno commesso i suddetti crimini, gli ordinari e i membri della diocesi facciano in modo che quelli, colpiti dalle suddette sentenze, siano denunciati pubblicamente e siano rigorosamente evitati da tutti; e i signori laici di quei luoghi li tengano sotto stretta sorveglianza, finché non abbiano liberato i prigionieri cristiani (anche se li avranno venduti come schiavi ad altri) e li abbiano debitamente risarciti dei danni e delle offese a loro perpetrati. 5. Inoltre, gli stessi membri delle diocesi e ordinari ammoniscano, sotto minaccia di un’analoga scomunica e anatema, coloro che, stabilitisi temporaneamente nelle loro città e diocesi, abbiano commesso i suddetti crimini in precedenza, non appena la cosa sarà nota; e chiedano che, entro un termine adeguato che sarà stato fissato per loro, liberino dalla loro prigionia tutti i suddetti cristiani che hanno catturato; e che li restituiscano alla libertà, anche se li avranno venduti ad altri, e rendano loro il maltolto, e diano loro adeguata soddisfazione per le violenze e le offese perpetrate; oppure, nel caso in cui quei prigionieri siano già morti, che diano soddisfazione ai loro eredi: altrimenti, trascorso il termine fissato, annuncino che essi sono incorsi nelle punizioni di cui abbiamo parlato in precedenza, e facciano in modo che siano severamente evitati. I signori laici, inoltre, per la stessa nostra autorità, li condannino al rilascio e alla soddisfazione, attraverso la detenzione di loro stessi e dei loro beni e, se sarà necessario, attraverso la loro prigionia. 6. Per il resto, affinché i suddetti cristiani che vorranno allontanarsi dall’autorità e dal dominio degli infedeli trovino in ciò il sostegno dei cristiani, attentamente chiediamo e ordiniamo nel Signore a tutti i fedeli che si muovono con le navi verso le suddette regioni degli infedeli che li accolgano sulle proprie imbarcazioni e li trattino con benevolenza, e, se la loro indigenza lo richiede, senza esigere alcun risarcimento, li trasportino con i loro beni e le loro cose. Noi, affinché gli stessi cristiani accolgano più volentieri sulle proprie imbarcazioni quei fedeli che vivono tra gli infedeli e desiderano allontanarsi o svincolarsi dal loro dominio, e li trasportino verso le regioni cristiane con le loro cose e beni e la loro famiglia senza alcun risarcimento o pagamento, con la presente concediamo, confidando nella misericordia di Dio onnipotente e nell’autorità dei santi apostoli, a tutti coloro che li accoglieranno e trasporteranno nelle loro navi, e concederanno loro i benefici dell'umanità e della carità, la remissione della terza parte dei loro peccati (dei quali si saranno confessati col cuore e con la voce), purché rimangano nell’unità della fede cattolica, e nell’obbedienza e riguardo di Santa Romana Chiesa e dei romani pontefici che ci succederanno secondo il diritto canonico; allo stesso modo, tuttavia, se sarà necessario che diano soddisfazione a qualcuno, siano obbligati a darla, né per questa concessione diventino in seguito maggiormente inclini a commettere delitti, sperando in un’analoga remissione. Diversamente, se, confidando in tale remissione, commettono dei delitti, non sia in alcun modo offerta loro la suddetta concessione. 7. A nessuno dunque sia concesso di sminuire questo nostro scritto di scomunica, anatema, revoca, decisione, disposizione, mandato, proroga, richiesta e concessione ecc. Dato a Roma presso Santa Maria Maggiore, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1456, il primo di ottobre, nel secondo anno del nostro pontificato. |
Note | |
| |
Bibliografia | |
Voci correlate | |
Collegamenti esterni | |