Crimen sollicitationis

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Crimen sollicitationis (in latino crimine di "provocazione" o "adescamento") è un documento riservato emesso nel 1962 dal Sant'Uffizio (ora Congregazione per la Dottrina della Fede), diretto «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale».

Il documento, redatto dal cardinal Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII, stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia, cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai/alle penitenti.

In seguito alla promulgazione dei nuovi Codice di diritto canonico (1983) e Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), l'istruzione Crimen sollecitationis è stata parzialmente riveduta nel 2001 dalla Congregazione per la dottrina della fede, con la lettera De delictis gravioribus.[1]

Contesto canonico

Il documento si riferisce alla pratica della sollicitatio ad turpia (latino, «sollecitazione a cose turpi»), così presentata dal codice di diritto canonico del 1917, in vigore quando fu promulgato il Crimen sollicitationis:

(LA) (IT)
« Ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Poenitentiae, 1 Iun. 1741, debet poenitens sacerdotem, reum delicti sollicitationis in confessione, intra mensem denuntiare loci Ordinario, vel Sacrae Congregationi S. Officii; et confessarius debet, graviter onerata eius conscientia, de hoc onere poenitentem monere. » « A norma delle costituzioni apostoliche e in particolare della costituzione Sacramentum Poenitentiae del 1º giugno 1741, il penitente deve denunciare all'ordinario del luogo o alla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio nello spazio di un mese il sacerdote reo del delitto di sollecitazione nella confessione; e il confessore deve, sotto obbligazione grave di coscienza, far presente tale dovere al penitente. »
(Can. 904 )
(LA) (IT)
« Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur. » « Colui che avrà commesso qualsiasi crimine di sollecitazione del quale parla il can. 904 sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall'ascolto delle confessioni sacramentali, e secondo la gravità del delitto sia dichiarato inabile a ricevere le stesse, sia privato di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e sia dichiarato inabile a tutto ciò, e nei casi più gravi sia sottoposto a degradazione. »
(Can. 2368. par. 1 )

Invece il nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) si esprime in questi termini:

« Can. 1387 - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale. »

Schema

Lo schema del documento è il seguente

  • Preliminari (nn. 1-14)
  • Titolo Primo: Della prima notizia del crimine (nn. 15-28)
  • Titolo Secondo: Del processo (nn. 29-60)
    • Cap. I: Delle indagini (nn. 29-41)
    • Cap. II: Delle disposizioni canoniche e dell'ammonizione del delinquente (nn. 42-46)
    • Cap. III: Della citazione del reo (nn. 47-54)
    • Cap. IV: Della discussione della causa, della sentenza definitiva, e dell'appello (nn. 55-60)
  • Titolo Terzo: Delle pene (nn. 61-65)
  • Titolo Quarto: Delle comunicazioni ufficiali (nn. 66-70)
  • Titolo Quinto: Del crimine pessimo (nn. 71-74)
  • Approvazione del papa in data 16 marzo 1962
  • Appendici: Formula del giuramento, formula di abiura, formula di assoluzione, formula di delega per ricevere una denuncia, in generale e nel caso specifico della solicitatio, formula per delegare a compiere le indagini, modo di svolgere le indagini, modo di esaminare in generale, ecc.

Contenuto

Il documento è di per sé destinato a regolare lo svolgimento dei processi canonici nel caso di sollicitatio ad turpia; esso stabilisce le procedure da seguire in tutte le fasi del procedimento, iniziando dalla maniera di ricevere la denuncia, disciplinando le modalità di svolgimento delle indagini, la maniera di citare il presunto colpevole, di emettere la sentenza, di fare ricorso.

In particolare, l'esito delle indagini può essere diverso:

  • nel caso che il fatto appaia senza alcun fondamento, ciò viene dichiarato nell'atto e si distruggono i documenti accusatori;
  • nel caso gli indizi siano vaghi e indeterminati il caso viene archiviato, nell'evenienza che emergano nuovi elementi probatori;
  • nel caso che ci siano indizi certi del fatto, ma ancora non sufficienti per istituire l'azione accusatoria, si procede all'ammonizione dell'imputato e si conservano gli atti nell'eventualità di sviluppi futuri;
  • nel caso che gli indizi siano sufficienti, l'imputato viene citato in giudizio e si celebra il processo canonico.

Il titolo terzo del documento stabilisce le possibili pene da comminare al colpevole: sospensione a divinis e – secondo la gravità – dichiarazione di inabilità al ministero ecclesiastico, privazione di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e inabilità agli stessi, dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi. Si tratta quindi di una pena che per sua natura diventa pubblica nel momento in cui viene eseguita, anche se il procedimento ecclesiastico è portato avanti in tutta segretezza.

Sempre nel titolo terzo vengono indicate nello specifico anche le circostanze aggravanti: il numero e la condizione delle persone provocate, specialmente se minorenni e consacrati a Dio con i voti religiosi; la forma della provocazione, specialmente se unita a insegnamento falso o a falso misticismo; la turpitudine degli atti commessi; il carattere diuturno delle conversazioni disoneste; la reiterazione; la recidività dopo l'ammonizione; la speciale malizia del provocante.

L'ultimo titolo del documento stabilisce che le stesse norme e la stessa procedura è da seguire anche nel caso del crimen pessimum (il «crimine peggiore»), ossia i «fatti esterni osceni gravemente peccaminosi commessi o anche solo pianificati da un chierico in qualunque maniera con una persona del proprio sesso» (n. 71). Si equiparano al crimen pessimum anche gli atti dello stesso tipo compiuti con bambini (di entrambi i sessi) o animali (n. 73). Si stabilisce anche cosa fare nel caso dei "religiosi esenti".

Il carattere di segretezza

(LA) (IT)
« Quoniam vero quod in hisce causis tractandis maiorem in modum curari et observari debet illud est ut eadem secretissime peragantur et, postquam fuerint definitae et executioni iam tradite, perpetuo silentio premantur; omnes et singuli ad tribunal quomodocumque pertinentes vel propter eorum officum ad rerum notitiam admissi arctissimum secretum, quod secretum Sancti Officii communiter audit, in omnibus et cum omnibus, sub poena excommunicationis latae sententiae, ipso facto et absque alia declaratione incurrendae atque uni personae Summi Pontificis, ad exclusionem etiam Sacrae Poenitentiariae, reservatae, inviolabiliter servare tenentur. » « Nello svolgere questi processi si deve avere maggior cura e attenzione che si svolgano con la massima riservatezza e, una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del tribunale, su di essi si mantenga perpetuo riserbo. Perciò tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto "segreto del Sant'Uffizio"), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto (senza cioè bisogno di una qualche dichiarazione); tale scomunica è riservata unicamente al sommo pontefice, escludendo dunque anche la Penitenzieria Apostolica. [ossia: tale scomunica può essere ritirata solamente dal papa, NdT] »
(Crimen sollicitationis, § 11 )

Il documento impone un vincolo assoluto di segretezza sia per le cause trattate che per il documento stesso, sia durante il procedimento che successivamente alla decisione ed esecuzione della sentenza (§11). Il giuramento di silenzio perpetuo su ogni cosa avvenuta durante le fasi del processo è obbligatorio per tutti gli intervenuti nel procedimento canonico: gli imputati ma anche le vittime dei crimini contestati e gli eventuali testimoni (§13). Per i membri del tribunale il testo del giuramento è fissato nella Formula A.

(LA) (IT)
« Spondeo, voveo ac iuro, inviolabile secretum me servaturum in omnibus et singulis quae mihi in praefato munere exercendo occurrerint, exceptis dumtaxat iis quae in fine et expeditiones huius negotii legitime publicari contingat. » « Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell'esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento »
(Crimen sollicitationis, Formula A – Formula di giuramento di svolgere il proprio dovere [di testimone, consulente, ecc. NdT] fedelmente e di mantenere il segreto del Sant'Uffizio )

Il segreto non può essere violato in alcun modo dai membri del tribunale, «né direttamente né indirettamente», «nemmeno per un bene maggiore o per causa urgente e grave», «salvo dispensa esplicita del sommo pontefice», sotto pena di scomunica latae sententiae. L'accusato, che viola il segreto con persona diversa dal suo difensore, è semplicemente sospeso "a divinis". Per gli accusatori e i testimoni, invece, non è prevista alcuna pena, a meno che gliene sia esplicitamente minacciata una nel corso dell'accusa, della deposizione o dell'escussione (§13).

La segretezza sulle fasi del processo era necessaria per tutelare le parti (imputato, vittima e testimoni) prima della sentenza definitiva.

« ...Nonostante una certa cultura del segreto abbia pervaso queste materie nella Chiesa cattolica, non è questo documento [il Crimen sollicitationis, NdT] la causa. [...]
Gli esperti di diritto canonico ritengono ci siano buone ragioni per mantenere la massima riservatezza nei casi di abusi sessuali. Essa permette ai testimoni di parlare liberamente, ai preti accusati di proteggere il loro buon nome fino a che non sia accertata la colpevolezza e alle vittime che non vogliono pubblicità di farsi avanti. »
(John L. Allen Jr[2])

Va sottolineato inoltre che l'obbligo alla segretezza previsto dal Crimen sollicitationis riguarda solo i fatti di cui si è venuti a conoscenza durante il processo canonico (la cui conseguenza estrema alla violazione è la scomunica) e che ciò non impedisce ad alcuno di denunciare alle autorità civili i casi di pedofilia di cui si era già a conoscenza. Inoltre, dato che il documento era riservato, difficilmente esso avrebbe potuto influenzare le azioni dei funzionari della Chiesa, eccetto quelle di coloro che erano a conoscenza della sua esistenza.[3]

Riferimenti e note

  1. (LA) De delictis gravioribus. Lettera inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati, 18 maggio 2001. (Traduzione in italiano).
  2. Explaining "Crimen Sollicitationis". John L. Allen Jr., National Catholic Reporter, 15 agosto 2003
  3. (Crimen sollicitationis, § 11)
Voci correlate
Collegamenti esterni