Pastor Bonus (1462)
Pastor Bonus Bolla pontificia di Pio II | |
Data |
7 ottobre 1462 (V di pontificato) |
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Traduzione del titolo | Il buon pastore |
Argomenti trattati | Sull'evangelizzazione delle Canarie |
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Pastor Bonus (Il buon pastore) è una bolla di Papa Pio II datata 7 ottobre 1462, rivolta al vescovo di Rubicon (Canarie) Diego López de Illescas (1460-1468).
Tra le altre indicazioni per l'evangelizzazione e la conduzione spirituale della diocesi (reclutamento missionari, prebende, ordinazioni, matrimoni), elogia l'opera di liberazione degli schiavi convertiti, e impone la scomunica per i «perversi cristiani» trafficanti di schiavi attivi nella zona a danno dei neofiti cristiani e anche degli infedeli. La motivazione portata non è propriamente antropologica o teologica, ma volta a garantire un pacifico lavoro di evangelizzazione e gestione spirituale del vescovo e dei suoi missionari, per impedire che i locali, una volta esplorati ed evangelizzati, siano razziati da trafficanti con danno per l'evangelizzazione e la sicurezza degli evangelizzatori.
Magnum scelus
Viene spesso impropriamente citata da siti e monografie, senza precise indicazioni bibliografiche, come una lettera a un imprecisato vescovo missionario in Guinea nella quale Pio II avrebbe definito la schiavitù come una «grande scelleratezza» (magnum scelus).[1]
Così anche papa Giovanni Paolo II nella sua celebre visita alla base schiavista di Gorée nel 1992.[2] In realtà questa espressione è assente nel testo, per quanto in linea col contenuto della bolla, e sembra derivare dalla sintesi offerta dagli Annali Ecclesiastici di Rinaldi,[3] dove propriamente si parla di «tanta scelleratezza» (tantum scelus) per la riduzione in schiavitù di neofiti da parte di «nefasti cristiani» (Christianos nefarios).
Testo
Testo latino (passi)[4] | Traduzione italiana (passi)[5] |
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Pius Episcopus etc, venerab. fratri Didaco, Episcopo Rubiensi, etc. Pastor bonus operosus, et pervigil singolarum salutem animarum exquirens, ad hoc sui cordis longe lateque debet diffundere cogitatus, et suae diligentiae curas convertere, quod fides catholica libenter dilatetur, et christianae religionis palmites ad extremas orbis provincias perducatur, [...] Nos saluti eorumdem cunctorumque fidelium consulere cupientes, fraternitati tuae, donec conversio, et presbyterorum, ac clericorum penuria huiusmodi duraverit, religiosos cuiuscumque ordinis, usque ad sufficientem numerum, petita tamen per eos a superioribus suis, quamvis non obtenta licentia, assumendi, eosque, dummodo exemplaris vitae, ac bonae fuerint conversationis, et famae, in illis partibus retinendi, tibique, et personis ecclesiasticis in dignitate constitutis, nec non Canonicis Ecclesiae Rubicensis, omnibusque aliis, et singulis religiosis, presbyteris et clericis, in eisdem insulis commorantibus, praesentibus pariter, et futuris, intuitu fidei saluti conversorum intendentibus, nec non quibuscumque aliis personis Canariae, aut Guineae captivos iam conversos in potestate sua retinentibus, et quae eos, aut quemlibet, vel partem eorum manumisserint, et restituerint libertati, aut pro eorum redemptione tale adiutorium dederint, ac verbis, et ipsorum cuilibet, idoneum eligendi confessorem [...] Ac etiam tibi, frater episcope, in insulis praedictis nec non venerab. fratribus nostris Toletan. et Hispalens. archiepiscopis in Hispania, ac vestrum, et ipsorum cuilibet per se, vel alium, seu alios summarie simpliciter, et de pleno omnes, et singulos piratas, ac alios quoscumque fideles, qui incolas, et habitatores conversos insularum earumdem fraudulenter in servitium redegerunt, quique ipsos invitos detinere praesumunt, aut tales aliis vendiderint, sub excommunicationis poena monendi, ut infra viginti dierum spatium, a die monitionis huiusmodi computandum, omnes, et singulos incolas, et habitatores praedictos manutenere, et pristinae libertati restituire, nec non venditos redimere, omnino procurent; alioquin dicto termino elapso illos, qui monitioni huiusmodi parere noluerint, vel neglexerint, tandiu maioris excommunicationis sententia innodatos denunciandi, ac faciendis ab aliis nuntiari, et ab omnibus arctius evitari, donec monitioni praedicate paruerint cum effectu, et ab huiusmodi excommunicationis sententia absolutionis beneficium meruerint obtinere. [...] Ut introitus, et mansio tua cum illis, atque tuas, et aliorum te comitantium exitus securior fiat, inire proponis, formidasque, et ut piratae, praedones, seu alii invasores, perversique Christiani, post securitatem, et transitum tuum aliquod damnum, seu malum eisdem infidelibus, Dei timore postposito, inferre praesumant, ex quo ipsi infideles tibi, et qui tecum proficiscuntur in personis, et bonis, aut rebus vestris damna, ac etiam mortem inferrent: Ad obviandum, igitur, periculis, damnis, et incommodis antedictis, nos, omnes et singulos piratas, praedones, invasores, malefactores huiusmodi, qui contra securitatem per te cum ipsis infidelibus ineundam, aliquid sinistri facere, aut machinari praesumpserit, maioris excommunicationis sententiae, a qua praeterquam a Romano Pontefice absolvi nequeant, ipso facto decernimus subiacere. [...] Datum Petreoli Senensis Dioecesis, anno 1462, nonis Octobris, Pontificatus nostri anno quinto. |
Pio vescovo ecc. al venerabile fratello Diego, vescovo di Rubicòn. Il buon pastore laborioso, che, vigile, ricerca la salvezza di ogni anima, deve per questo aprire in lungo e in largo le intenzioni del proprio cuore e dirigere l'attenzione del proprio zelo affinché la fede cattolica sia estesa di buon grado e i tralci della religione cristiana arrivino agli estremi confini della terra. […] Noi, desiderando provvedere alla salvezza di tutti quei fedeli, (concediamo) alla tua fraternità, finché durerà l'opera di conversione e la penuria di presbiteri e chierici, di assumere religiosi di qualunque ordine, fino ad un numero sufficiente, tuttavia dopo aver chiesto il permesso ai loro superiori e anche se non è stato ottenuto, e di trattenerli in quelle regioni, purché abbiano una vita esemplare e buoni rapporti e buona fama; e a te, e alle persone ordinate nel ministero ecclesiale, e a tutti i canonici della diocesi di Rubicón, e a tutti gli altri religiosi, presbiteri e chierici che vivono nelle medesime isole, presenti e futuri, che tendono per lo zelo della fede alla salvezza dei convertiti, e a tutte le altre persone delle Canarie o della Guinea che tengono in loro potere dei prigionieri già convertiti e che avranno affrancato e liberato loro o altri, tutti o in parte, o che per la loro liberazione hanno contribuito con l’azione o le parole, e a ciascuno di loro, concediamo il privilegio di scegliere un confessore appropriato […]; e a te, fratello vescovo nelle suddette isole, come pure ai nostri venerabili fratelli arcivescovi di Toledo e di Siviglia, in Spagna, e a ciascuno di voi e di loro per mezzo proprio o di un altro o genericamente di altri, concediamo di ammonire sotto minaccia di scomunica tutti e ciascuno dei pirati e degli altri fedeli che hanno ridotto in schiavitù con l’inganno i cittadini e gli abitanti convertiti di dette isole, e che osano trattenerli contro la loro volontà, o li hanno venduti ad altri, affinché entro venti giorni, calcolati dal giorno dell’ammonizione, si impegnino ad affrancare tutti e ciascuno dei cittadini e abitanti predetti, e restituirli alla libertà precedente, e a ricomprare quelli venduti; altrimenti, scaduto il suddetto termine, ti concediamo di annunciare o di far annunciare da altri che coloro che non vorranno obbedire a quella ammonizione o la ignoreranno sono incorsi nella pena della scomunica maggiore, e devono essere evitati rigorosamente da tutti, finché non obbediscano a tutti gli effetti alla suddetta ammonizione e meritino di ottenere il beneficio dell'assoluzione dalla sentenza di scomunica. […] Secondo quanto siamo venuti a sapere, tu ti riprometti di impegnare le tue energie e tutto il tuo coraggio per questa festività e per quest'opera meritoria, e di recarti con religiosi e altre persone devote adeguate alla conversione dei predetti infedeli per convertirli più agevolmente alla vera fede su un’isola di quegli infedeli, e, prima di avvicinarti ad essa, di stringere con gli stessi infedeli un patto di pace e alleanza e sicurezza, affinché il tuo arrivo e la tua permanenza con quelli, nonché la partenza tua e di quelli che ti accompagnano siano più sicuri. Temi inoltre che i pirati, i predoni e altri invasori, e i cristiani perversi, dopo il tuo passaggio in sicurezza, osino, abbandonato il timore di Dio, arrecare qualche danno o punizione agli stessi infedeli, e a causa di questo gli stessi infedeli arrechino danni alle persone, ai beni e alle cose, e persino la morte, a te e a quelli che ti accompagnano. Per ovviare dunque ai pericoli, ai danni e agli inconvenienti predetti, noi stabiliamo che tutti e ciascuno dei pirati, predoni, invasori, malfattori di ogni genere, i quali oseranno compiere azioni ostili o tramare contro la pace che siglerai con gli infedeli, siano sottoposti per ciò stesso alla condanna della scomunica maggiore, dalla quale non possano essere assolti se non dal romano pontefice. […] Dato a Petriolo, diocesi di Siena, nell'anno 1462, il 7 ottobre, nel quinto anno del nostro pontificato. |
Note | |
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Bibliografia | |
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