Diritto particolare

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Antichi codici

Il Diritto particolare o proprio è l'insieme delle norme che riguardano un determinato Istituto di Vita Consacrata (IVC). Tutti gli IVC sono vincolati, oltreché dal Diritto Canonico (CIC) universale, valido per tutti i fedeli, anche dal diritto particolare o proprio.

Fonti del Diritto particolare

Sono di due specie:

A) Fonti in senso stretto, costituite dalle norme che hanno forza di legge.

1. Ne fanno parte soltanto le norme che hanno forza di legge e sono contenute nel codice fondamentale e nei codici aggiuntivi. È necessario che siano contenute in un codice scritto per avere forza di legge. Il can. n. 587 del CIC non prevede che il Diritto particolare sia costituito da norme che non siano contenute in codici.

Le norme che costituiscono il diritto particolare in senso stretto di ciascun IVC devono essere contenute in due serie di codici:

1) Il codice fondamentale o costitutivo, che deve essere uno solo;

2) il codice aggiuntivo che può essere più di uno.

B) Fonti in senso lato o fonti ispirazionali, costituite da documenti, scritti e altri mezzi, ai quali si può far ricorso per interpretare in modo più aderente l'intenzione e la volontà del fondatore.

Non hanno vigore di legge ma servono a capire meglio o ad interpretare le leggi attuali nel modo più conforme possibile al pensiero del Fondatore.

Obbligatorietà

Tutte le norme di diritto particolare intese in senso stretto, cioè contenente il codice fondamentale, che sono le Regole o Costituzioni, e nei codici aggiuntivi, che sono i regolamenti generali e i regolamenti particolari, sono giuridicamente vincolanti nel foro esterno.

Obbligano alla loro osservanza esteriore, purché non si tratti di norme esortative.

Non sono obbliganti, ma soltanto ispirazionali, tutte le fonti di diritto in senso lato, i vari regolamenti generali e le varie raccolte di consuetudini dei tempi passati, e tutte le altre fonti ispirazionali.

Norme irritanti o inabilitanti sono quelle che determinano la nullità degli atti contrari o decretano l'inabilità delle persone a uffici e cariche.

Per quanto riguarda il foro interno o di coscienza, si discute se le norme proprie di un IVC obblighino o no sotto peccato.

a) Non obbligano in forza dei vincoli sacri, se non è detto espressamente nel diritto particolare.

b) Non obbligano sotto peccato nemmeno veniale.

c) Possono obbligare sotto peccato grave o lieve secondo la materia:

- se riportano prescrizioni di diritto naturale o divino o ecclesiastico;

- se limitano l'ambito dei vincoli sacri;

- se c'è disprezzo formale;

- se dalle frequenti o consuetudinarie trasgressioni nasce un danno all' Istituto, alla comunità o agli altri religiosi (come un grave disturbo alla disciplina interna o scandalo agli altri);

- se le trasgressioni procedono da atteggiamento disordinato e peccaminoso, come la negligenza, il tedio o la nausea delle cose spirituali (accidia), lo spirito di ribellione, ecc.

L'obbligo esterno cessa:

a) Con la [[dispensa data dalla competente autorità; può essere anche presunta se è ammessa nell' Istituto;

b) Se c'è impotenza morale o fisica, in cui vanno compresi gli atti eroici o gli incomodi gravi o proporzionati non inclusi nell'osservanza stessa della norma;

c) Per epikeia, ossia per giusti e ragionevoli motivi.

Bibliografia
  • A. Calabrese, Diritto particolare e privilegi dei passionisti, Roma 1992.
  • J. F. Castaño, Gli istituti di vita consacrata, Roma, Millenium Romae, 1995.
  • G. Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione, Roma 1990.
Voci correlate
Collegamenti esterni
  • Codice di Diritto Canonico CIC