Ineffabilis et Summi Patris
Ineffabilis et Summi Patris Bolla pontificia di Alessandro VI | |
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Data | 1 giugno 1497 (V di pontificato) |
Traduzione del titolo | L'ineffabile e sommo Padre |
Argomenti trattati | Patrocinio all'esplorazione portoghese |
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Ineffabilis et Summi Patris (L'ineffabile e sommo Padre) è una bolla di Papa Alessandro VI datata 1 giugno 1497, rivolta a re Manuel I di Portogallo (1495-1521).
Diversamente dalle precedenti bolle di donazione rivolte a sovrani iberici, garantisce il dominio sulle popolazioni scoperte se «queste ti vogliono riconoscere come loro signore» (te in eorum Dominum conoscere velle). Una precisazione, verosimilmente di difficile e irrealistica attuazione, che poneva di fatto un limite a soprusi e sopraffazioni verso gli indigeni, che erano ammesse dalle precedenti bolle che invitavano alla riduzione in «perpetua servitù» degli infedeli.
Testo
Testo latino[1] | Traduzione italiana[2] |
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Alexander Episcopus Servus Servorum Dei Ineffabilis et Summi Patris providentia super Reges et Regna, testante Propheta, licet immeriti costituti, officii nostri debitum ex equi tunc nos arbitramur, cum ad ea nostros diffundimus vigilanter cogitatus, per quae Orthodoxae Fidei propagatio, nostrae curae coelitus commissa, ac Christianae Religionis augmentum et animarum salus procurari, ac barbaricae nationes deprimi, et ad sedem ipsam successu temporis converti possint.
Quare pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum, ut tibi in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur pium et laudabile tuum desiderium huiusmodi plurimum in Domino commendantes, ac sperantes quod pro tua Regia magnanimitate ad honorem Dei et Christiani nominis propagationem, Infidelium eorumdem expugnationi, et ad Fidem Catholicam conversioni pro viribus intendere curabis, huiusmodi supplicationibus inclinati, te ac haeredes et successores tuos, quos vestigia tua imitaturos, et Sedi Apostolicae devotissimos futuros non dubitamus, auctoritate Omnipotentis Dei Nobis in Beato Petro concessa, de Civitatibus, castris, locis, terris, et Dominiis praedictis, quae tibi ditionique tuae, ut praefertur, subiici, quae te in Dominum conoscere, seu tributum solvere velle contigerit, sine alicuius Christiani Principis, cui ius in illis sit quaesitum, praeiudicio, auctoritate Apostolica, tenore praesentium, investimus, illaque tibi haeredibusque et successoribus tuis praefatis auctoritate Vicariatus ipsius Domini nostri Iesu Christi, qua fungimur in terris, per te haeredesque et successores prefato in perpetuum tenenda, regenda et gubernanda, nec ab aliis libere dominandum, prout alia Regna, terras et Dominia tua tenes, regis et giberna, donamus, concedimus et assignamus, ac illa conquirendi plenam et liberam facultatem elargimur, districtius inhibentes quibuscumque Regibus, Principibus et Dominis temporalibus, quibus ius quaesitum non foret, ut praefertur, ne se contra sic se tibi subiicere volentes quovis modo opponere, nec tibi propterea bellum movere, seu alias molestari praesumant. Maiestatem vero Tuam, Charissime Fili, necnon haeredes et successores prefato per viscera misericordiae Domini nostri Jesu Christi, et per sacri lavacri susceptionem requirimus et plurimum hortamur in Domino, ut, si aliqua ex terris, locis, et Dominiis huiusmodi, Domino concedente, acquisiveritis, omni studio et diligentia, prout Catholicos Reges et Principes decet, efficere studeatis, quod inibi nomen ipsius Salvatoris Nostri colatur, et Fides Catholica exaltetur et amplietur, ut exinde praeter aeternae retributionibus premium, nostram et dictae Sedis benedictionem et gratiam uberius consequi merearis. Nulli ergo... Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quadrigentesimo nonagesimo septimo, Kalendis Junii, Pontificatus nostri anno quinto.
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Alessandro (VI) vescovo, servo dei servi di Dio. Secondo la provvidenza dell’ineffabile e sommo Padre su re e regni, come attesta il profeta, anche se costituiti senza merito, è dovere del nostro ufficio giudicare con equità, quando a queste cose rivolgiamo attentamente il pensiero, circa la propagazione della fede ortodossa, commessa dal cielo tramite le nostre cure, e all’aumento della religione cristiana, e al procurare la salvezza delle anime, e alla sconfitta delle nazioni barbariche affinché si possano rivolgere nel corso del tempo a questa sede (apostolica). Ora, di recente per parte tua tramite il venerabile nostro fratello Giorgio (Jorge da Costa), vescovo di Albano, insignito cardinale di Lisbona della Santa Romana Chiesa (1464-1501), ci è stato riferito che tu, che alla maniera dei tuoi progenitori intendi assalire gli infedeli, nel caso che raggiunti e sottometti al tuo dominio qualche città, castello, terra e luoghi e domini di infedeli, o versano tributo, e ti vogliono riconoscere come loro signore, desideri ottenere e trattenere lecitamente tali città, castelli, luoghi, terre e domini. Poiché siamo stati umilmente supplicati da parte tua, ci degniamo di provvederti dell’opportuna benevolenza apostolica in suddette cose. Noi dunque, raccomandando sommamente a Dio tale tuo desiderio pio e lodevole, e sperando che, per la tua regia magnanimità, a onore di Dio e per la propagazione del nome cristiano, tramite l’assalto agli infedeli, curerai con forza la conversione alla fede cattolica, inclinati in tal modo alle (tue) suppliche, te e gli eredi e successori tuoi, che imiteranno le tue vestigia, e non dubitiamo che in futuro saranno devotissimi alla sede apostolica, con l’autorità di Dio onnipotente concessa a noi tramite il beato Pietro, le città, castelli, luoghi, terre e dominii suddetti, che a te e al tuo dominio sottometti, come suddetto, i quali riconoscono te come signore, o voglio versare tributo, senza pregiudizio di alcun principe cristiano il quale avanzi diritti tra essi, con autorità apostolica, per il tenore della presente, investiamo, e questi a te e agli eredi e tuoi successori suddetti, con l’autorità di questo vicariato di nostro Signore Gesù Cristo, che rappresentiamo in terra, per te e gli eredi e i successori, siano in perpetuo tenuti, retti e governati, e affinché non siano da altri liberamente dominati, doniamo, concediamo e assegniamo che tali regni, terre e tuoi domini tu possa tenere, reggere e governare, ed elargiamo piena e libera facoltà di conquistarli, fermamente vietanti a qualunque re, principe e signore secolare, i quali non possono avanzare diritti, come suddetto, affinché non si vogliano opporre in qualsiasi modo contro tua tale sottomissione, né muovere guerra a te, o altri presumano di molestarti. Alla tua maestà, conveniente a re e principi cattolici, carissimo figlio, e degli eredi e successori suddetti, per la viscerale misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, e per il riconoscimento del sacro lavacro (del battesimo), chiediamo e sommamente esortiamo nel Signore affinché, se acquisterai qualcuna di tali terre, luoghi e domini, concessi dal Signore, con ogni impegno e diligenza, ti impegni efficacemente che là il nome stesso del nostro salvatore sia invocato, e la fede cattolica sia esaltata e ampliata, affinché dunque oltre al premio dell’eterna retribuzione, anche la benedizione nostra e di suddetta sede e grazia fruttifera meriti di conseguire. Nessuno dunque... Dato a Roma, presso San Pietro, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1497, 1 giugno, anno quinto del nostro pontificato. |
Note | |
Bibliografia | |
Voci correlate | |