Istituti Religiosi

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Istituti Religiosi nel Diritto Canonico

Sono Istituti Religiosi quelle comunità religiose legittimamente erette e approvate dalla competente autorità (Ordinario Diocesano o Santa Sede) i cui membri (religiosi) professano voti pubblici e vivono in comunità.

Gli Istituti Religiosi sono una delle due forme degli Istituti di Vita Consacrata. L'altra è quella degli Istituti Secolari.

Per Istituto Religioso il Codice di Diritto Canonico intende "Una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono una vita fraterna in comunità" (canone 607, 2). In ragione del sesso degli appartenenti, il Diritto distingue anche altre due tipologie di vita religiosa riguardante gli istituti maschili e gli istituti femminili.

A differenza degli Istituti Secolari, i cui membri pur consacrati continuano a vivere nel mondo, i religiosi osservano uno stato di vita che riguarda una certa separazione dal secolo per una radicale scelta di Cristo che scaturisce dalla testimonianza pubblica che i singoli religiosi devono rendere.

Gli Istituti Religiosi sono molteplici e altrettanto molteplici sono le loro tipologie, a seconda dei differenti carismi evangelici che li differenziano gli uni dagli altri. La caratteristica preminente e irrinunciabile di tutti gli Istituti è quella della vita stessa di consacrazione a Dio e il primo apostolato consiste pertanto nella natura stessa della vita religiosa prescindendo dallo specifico apostolico: i religiosi sono chiamati innanzitutto alla radicalità e alla costanza nel vivere il loro stato di consacrazione nella professione dei tre voti ordinari per esternare la testimonianza di Cristo nel mondo. Questo si richiede in tutti i casi, anche quando un determinato Istituto debba prevedere una componente clericale: il sacerdozio nella vita religiosa è conforme allo stato di consacrazione e, pur esercitandosi nelle comuni disposizioni del Diritto e delle normative quanto al ministero sacerdotale in genere, esso è subordinato al carisma specifico dell'Istituto.

A ciascuno degli Istituti è richiesta anche la testimonianza del proprio specifico di consacrazione (il carisma del Fondatore o finalità) che ricopre un ulteriore aspetto particolare della vita di Cristo o della pedagogia evangelica. A proposito della molteplicità dei carismi, il documento Vita Consecrata sottolinea che lo Spirito Santo edifica la Chiesa con la molteplicità degli Istituti, grazie alla ricchezza dei vari specifici carismi evangelici e delle varie tipologie. Sicché esistono:

  • Istituti di Vita Apostolica, che prevedono per i membri, in ragione delle costituzioni proprie, la dedizione quasi esclusiva all'apostolato, essendo questa la dimensione essenziale per cui essi sono stati fondati. L'apostolato scaturisce tuttavia da una costante comunione con Dio.
  • Istituti di vita contemplativa, i cui membri si dedicano alla contemplazione ma anche ad alcune opere di apostolato diretto, secondo modalità specifiche degli statuti propri. A differenza degli Istituti di Vita Apostolica questi possono definirsi, secondo un'accezione non più in uso, di "vita mista", in quanto connettono contemplazione e apostolato, in modo che né l'uno né l'altro vengano esclusi.
  • Istituti esclusivamente di vita contemplativa, i cui membri si dedicano totalmente alla contemplazione mistica, senza alcuna opera di apostolato pastorale diretto.

Si chiamano Ordini Religiosi quegli Istituti Religiosi di antica fondazione e tradizione nei quali si emettono i voti pubblici con modalità solenne (almeno da una parte dei loro membri): gli altri sono chiamati Congregazioni religiose.

Distinzioni tra Istituti Religiosi

Gli Istituti possono distinguersi in clericali e laicali. Infatti lo stato di vita consacrata, per sua natura, non è né clericale né laicale.[1] Gli elementi che intervengono nella definizione del carattere clericale o laicale di un Istituto sono tre: il fine voluto dal fondatore; una legittima tradizione; il riconoscimento di tale carattere da parte dell'autorità ecclesiastica.
Un Istituto viene dichiarato clericale dall'autorità competente se è governato da chierici e se assume l'esercizio dell'ordine sacro;[2] viene, invece, definito laicale in forza dei suoi compiti specifici che non comportano l'esercizio dell'ordine sacro.[3] Negli Istituti laicali le funzioni di governo vengono espletate, di regola, da religiosi laici, ma non si esclude che in seno ad essi possano esservi sacerdoti.

A seconda che siano stati eretti dalla Santa Sede o dal vescovo locale, gli Istituti Religiosi si dicono di diritto pontificio o di diritto diocesano.[4] Per erigere un nuovo Istituto, il vescovo deve comunque consultare prima la Sede Apostolica (segnatamente, le Sacre Congregazioni per gli Istituti di Vita Consacrata, per l'Evangelizzazione dei Popoli o per le Chiese Orientali, a seconda della natura dell'Istituto): quando un Istituto assume una notevole dimensione, viene approvato dalla Santa Sede mediante un provvedimento formale (decretum laudis) e diventa di diritto pontificio, sottratto al governo dei Vescovi locali e sottoposto esclusivamente all'autorità del Papa.

Gli Istituti Religiosi sono maschili o femminili.[5] Non c'è differenza sostanziale di legislazione tra Istituti maschili e femminili: quanto il Codice di diritto canonico stabilisce per gli Istituti e per i loro membri vale a pari diritto per l'uno e per l'altro sesso.

Le Costituzioni di un Istituto Religioso

Al fine di proteggere e garantire fedelmente la propria vocazione e la propria identità, ogni Istituto deve possedere un suo codice fondamentale: le Costituzioni, che sono l'elemento che caratterizza ciascun Istituto Religioso.[6]

In tale codice devono essere indicati tutti gli elementi (spirituali e giuridici) che contraddistinguono l'Istituto: il suo carisma specifico, la sua missione nella Chiesa, la sua natura, il servizio apostolico tipico. Le costituzioni forniscono anche le norme circa il governo, l'elezione del moderatore supremo, l'amministrazione dei beni e la formazione dei sodali.

L'approvazione delle costituzioni e delle loro modifiche spetta: per gli Istituti di Diritto Pontificio, alla Santa Sede; per gli Istituti di Diritto Diocesano, al Vescovo del luogo dove ha sede la casa principale dell'Istituto. Qualora l'Istituto fosse diffuso in più Diocesi, al fine di salvaguardare una certa sua unità, egli deve consultare anche gli altri Vescovi.

I membri di un Istituto religioso che siano stati dimessi per qualsiasi motivo possono chiedere la riammissione canonica, che viene concessa previa verifica del permanere delle condizioni necessarie.

Le Società di Vita Apostolica

Per alcuni aspetti, agli Istituti Religiosi sono assimilabili le Società di Vita Apostolica: in esse, infatti, si pratica la vita comune, in alcune si osservano i consigli evangelici e tutte hanno delle costituzioni; ai sodali di queste società è, però, interdetta la professione pubblica dei voti (non possono essere quindi essere considerati religiosi). Per la legislazione di queste società il Codice di Diritto Canonico fa spesso rinvio a norme che riguardano i religiosi stessi.

Note
Bibliografia
Collegamenti esterni