Legge delle Guarentigie

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Frontespizio della legge

La Legge delle Guarentigie - legge n* 214 del 13 maggio 1871 - è un provvedimento approvato dal Parlamento del Regno d'Italia per disciplinare i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Contesto storico

Il re d'Italia Vittorio Emanuele II
Papa Pio IX

La politica ecclesiastica dello Stato italiano nella seconda metà del XIX secolo si radicò nella svolta laica dei provvedimenti presi in materia dal Regno di Sardegna, che a partire dal 1848 aveva già emanato una serie di leggi restrittive nei confronti degli enti ecclesiastici e dei religiosi.

La proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 acuì la frattura fra il neonato Stato e la Santa Sede, frattura che negli anni 1866-1867 culminò nella emanazione delle cosiddette leggi eversive, con cui sostanzialmente fu disposta la soppressione di ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari e secolari, con conseguente spoliazione dei beni.

Nel decennio 1860-1870 le posizioni reciproche si irrigidirono sempre più, in quella che venne comunemente chiamata la questione romana: da un lato gli anticlericali chiedevano l'annessione allo Stato dei territori (il Lazio e la città di Roma) che ancora facevano parte dello Stato Pontificio; dall'altro il papa Pio IX si opponeva fermamente, perché la sopravvivenza di un territorio sovrano era l'unica garanzia di indipendenza della Chiesa.

La situazione era di importanza che andava ben oltre i confini italiani. Il 20 settembre 1870 l'Italia, sfruttando una serie di congiunture internazionali, soprattutto le vicende francesi[1] con la caduta del Secondo Impero[2] e la proclamazione della Terza Repubblica (4 settembre 1870), diede luogo alla presa di Roma: le truppe dei bersaglieri di Vittorio Emanuele II occuparono tutto il territorio urbano tranne la città Leonina (monte Vaticano e Castel Sant'Angelo)[3]. Un Regio Decreto di poco successivo[4], nel sancire l'annessione delle province romane al Regno d'Italia, rinviò esplicitamente ad una apposita legge la determinazione delle condizioni per garantire l'indipendenza del Pontefice "anche con franchigie territoriali".

Il provvedimento giunse l'anno successivo, con la legge 214 che fu detta delle guarentigie per lo scopo che si prefiggeva.

La legge, ispirata dalla politica di Cavour e della Destra, partiva da un punto base: lo Stato Pontificio era considerato estinto per debellatio; lo Stato italiano, conquistatore, ne aveva di conseguenza automaticamente assorbito popolazione e territorio, ossia gli elementi sostanziali costitutivi[5] dell'ex stato papale e si era sostituito completamente alla sovranità del Papa.

Lo scopo della norma era quindi quello di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice; con essa lo Stato tentò anche di regolamentare i rapporti con la Chiesa. Di fatto fu un tentativo non riuscito di mediazione, e scontentò sia quella parte dell'opinione pubblica più evidentemente schierata in posizioni anti-papiste, che trovava il provvedimento troppo morbido, sia la Santa Sede e con essa il mondo cattolico.

Due soli giorni dopo la pubblicazione della legge, il 15 maggio 1871, il papa emanò l'enciclica "Ubi nos", con la quale dichiarò esplicitamente di non accettare la disciplina italiana; il provvedimento era infatti una concessione unilaterale, intollerabile da parte della Santa Sede. Oltretutto le preoccupazioni erano accentuate dalla mancanza di garanzie di stabilità: si trattava infatti di una semplice legge dello Stato, modificabile o anche abrogabile in qualsiasi momento da una qualunque altra legge.

Neppure la dichiarazione da parte del legislatore italiano che quella fosse una "legge fondamentale dello Stato" si rivelò adatta alle circostanze: la formula in effetti non era altro che una clausola vuota di reale significato giuridico, e la norma restava in balia della sola volontà del legislatore italiano che avrebbe potuto - in qualsiasi momento e senza consultare la Chiesa - trasformarne unilateralmente il contenuto.

Contenuto

La legge si articola in due titoli ben distinti:

  1. il titolo primo, intitolato "Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede", rappresenta il tentativo di garantire una certa indipendenza al papa nella sua persona e nelle attività sue e degli organi che lo coadiuvano nel governo centrale della Chiesa, attraverso:
    • garanzie per le persone:
      • le garanzie personali per il papa, il quale pur dovendo essere considerato un cittadino italiano, assume una posizione eccezionale, paragonato per molti aspetti al re (ad esempio nell'irresponsabilità penale);
      • il riconoscimento di prerogative ed immunità ai diplomatici esteri (diritto di legazione attiva e passiva)[6] la legge delle Guarentigie aveva permesso alla Santa Sede di mantenere, durante gli anni della guerra, la sua attività soprattutto di legazione attiva;
      • il riconoscimento della libertà di corrispondenza del Pontefice;
      • l'impegno a non porre impedimento alcuno alla libertà personale dei cardinali durante la vacanza pontificia e a garantire la libertà delle adunanze dei conclavi e dei concili:
    • garanzie per le cose:
      • la corresponsione di una rendita annua;
      • la concessione del godimento dei palazzi apostolici, Vaticano e Lateranense, con annessi edifici, giardini, terreni e dipendenti, e del complesso di Castel Gandolfo, il tutto esente da gravami ed inespropriabile;
      • il divieto per la polizia di introdursi nei palazzi vaticani, nonchè l'esclusione degli stessi da perquisizioni e sequestri;
      • la sottrazione dei seminari a qualsiasi ingerenza da parte delle autorità scolastiche statali;
  2. il titolo secondo, "Relazioni dello Stato con la Chiesa", rimosse alcuni ostacoli ai buoni rapporti reciproci come:

Testo

Note
  1. La Francia aveva assicurato la difesa del papa tramite proprie truppe dislocate a Roma.
  2. Il Secondo Impero francese fu il regime bonapartista di Napoleone III instaurato in Francia dal 1852 al 1870
  3. L'episodio storico è ricordato come breccia di Porta Pia.
  4. Regio Decreto n. 5093 del 9 ottobre 1870.
  5. Ogni stato non è una realtà materiale ma l'organizzazione di una popolazione su un territorio: questi sono i due elementi costitutivi di ogni stato.
  6. Questa disposizione fu preziosa negli anni della Prima Guerra Mondiale: cfr. l'articolo di Romeo Astorri, Una firma per l'Italia pensando al mondo, ne L'Osservatore Romano dell'11 febbraio 2009, online.
Bibliografia
Voci correlate